Notice

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

Fisco e Previdenza - Fisco

IVA interventi di ristrutturazione abitazioni

Con la Risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni. In particolare, ha precisato che l’agevolazione con Iva al 10, va calcolata al netto del valore dei “beni significativi”, tra i quali rientrano ad esempio gli infissi. Per l'Agenzia, gli infissi sottostanno ai limiti agevolativi previsti dal decreto del ministero delle Finanze 29 dicembre 1999, in cui vengono dettagliatamente elencati i “beni significativi". Non fa differenza se la fornitura sia riconducibile ad un contratto di cessione di posa in opera o di appalto. A questi prodotti, quindi, l’aliquota IVA del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore degli stessi beni.

 

Corte di Giustizia UE: no IVA agevolata e-book

La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 5 marzo scorso relativa alla causa C-479/13 relativa a un caso francese sull'aliquota IVA da applicare agli e-book, ha affermato che la vendita di libri digitali o elettronici non sconta l'IVA agevolata. La Corte ha ricordato che, secondo la normativa europea, le aliquote ridotte sono applicabili unicamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi elencate nell’allegato III della direttiva 2006/112/CE, che fa riferimento, al punto 6, alla fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico ossia a cessioni di beni. La fornitura di libri elettronici, invece, non integra una cessione di beni, non potendosi il libro elettronico qualificare come bene materiale. Questa pronuncia è in linea con l’attuale prassi dell’Amministrazione finanziaria italiana (circolare n. 23/E/2014), secondo cui il libro digitale scaricabile da internet è riconducibile alla categoria dei prodotti editoriali elettronici, oggetto di “commercio elettronico diretto”. Si ricorda, però, che l'Italia ha introdotto, a partire dal 2015, l'aliquota IVA ridotta al 4% sugli e-book, aliquota ora a rischio in caso di ricorsi in sede comunitaria.

 

Approvate nuove specifiche tecniche F24

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2015, sono state approvate le nuove specifiche tecniche per il modello di pagamento F24, per consentire l’indicazione, oltre del codice Bban, anche del codice Iban. La duplice modalità di identificazione del conto corrente consentirà il graduale adeguamento delle procedure utilizzate dai contribuenti e dei loro intermediari abilitati, evitando l’indicazione del codice fiscale e dei dati dei vari soggetti coinvolti nella presentazione del modello F24.

 

Obbligo fatturazione elettronica alle PA

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato il 9 marzo la circolare n. 1/E/DF, sull'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica a tutte le Pubbliche Amministrazioni da parte degli operatori privati che parte il prossimo 31 marzo 2015, chiarendo in maniera definitiva l'ambito di applicazione. Ribadendo quanto affermato nella nota n. 1858 del 27 ottobre 2014, afferma che le amministrazioni destinatarie non sono solo quelle dell'elenco Istat, ma anche le autorità indipendenti e, comunque, tutte le amministrazioni disciplinate dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001; tra le altre: aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, istituzioni universitarie, Camere di commercio, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale e tutti gli enti pubblici non economici nazionali come gli Ordini professionali e le federazioni sportive, compreso il Coni.

 

Chiarimenti sulla Voluntary Disclosure

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015, ha fornito le attese istruzioni in merito alla voluntary disclosure (Legge n. 186/2014), la procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali dall'estero, con chiarimenti sulle modalità di accesso, sulle cause di inammissibilità, sulle imposte e sanzioni amministrative dovute e sugli effetti in ambito penale. In particolare, viene chiarito che il contribuente non può accedere alla procedura di collaborazione volontaria se prima di presentare la domanda sia venuto a conoscenza dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche, dell’inizio di altre attività amministrative di accertamento, della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazioni di norme tributarie. La procedura non può essere attivata neanche nel caso in cui un soggetto terzo, che sia obbligato solidalmente in via tributaria con il richiedente o che abbia concorso in un reato tributario a lui attribuito, venga a conoscenza delle cause di inammissibilità. Inoltre, in presenza di attività istruttorie di controllo che interessano una sola annualità, è possibile attivare la procedura per le annualità non interessate dal controllo.

 

Cassazione sul contratto "preliminare di preliminare"

Il contratto preliminare stipulato privatamente prima del preliminare firmato davanti al notaio è legittimo e "produttivo di effetti". Questo il nuovo orientamento giurisprudenziale introdotto dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4628 del 6 marzo 2015. Spesso utilizzato come prima accettazione di una proposta di acquisto, il preliminare di preliminare si differenzia dal contratto preliminare vero e proprio, che prevede clausole particolareggiate e la presenza di un notaio, come poi il contratto definitivo (il rogito notarile), solitamente contestuale al pagamento. La Suprema Corte modifica così il precedente giudizio di nullità per "inutilità sostanziale" di questa prassi (Cass. n. 8038/2009).


Tassa annuale sulle concessioni governative: scadenza il 16 marzo

Da ricordare, entro lunedì 16 marzo, per le società di capitali, comprese le società consortili, il pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e la bollatura di libri e registri. L’obbligo riguarda anche le società in liquidazione. La tassa annuale è pari a: 309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera 516.456,90 euro; 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo. La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è l’1 gennaio dell’anno per il quale si esegue il versamento. Le modalità di pagamento sono diverse a seconda che si tratti del primo anno di attività (in questo caso bisogna utilizzare il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”); oppure di anno successivo a quello di inizio attività, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente con modalità telematica anche tramite compensazione. Va indicato il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali” e l’anno per il quale si effettua il versamento, cioè il periodo di riferimento.