Notice

NOTIZIARIO FISCALE

Fisco e Previdenza - Fisco

Decreto Milleproroghe

Il Senato ha dato il via libera definitivo alla legge di conversione del Decreto Milleproroghe ossia il D.L. n. 192/2014, confermando il testo già approvato dalla Camera. Vi sono molte novità in ambito fiscale. Una delle più importanti è sicuramente la proroga per tutto il 2015 della possibilità per le piccole imprese di avvalersi del regime fiscale previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98/2011 che veniva detto “dei nuovi minimi” e che doveva decadere dal 1 gennaio 2015 per l’entrata in vigore del nuovo regime forfettario introdotto dalla Legge di stabilità . Ricordiamo che tale regime prevedeva un limite di ricavi a 30mila euro e imposta sostitutiva al 5 %. Ancora per quest’anno dunque si può scegliere tra il più favorevole tra i due regimi.

Un'altra proroga molto importante è quella relativa alla riapertura dei termini per accedere ad un nuovo piano di rateazione dei debiti fiscali con un massimo di 72 rate. Infatti, i contribuenti che hanno perso il beneficio entro il 31 dicembre 2014, possono accedere nuovamente a tale agevolazione facendone richiesta entro il 31 luglio 2015 e bloccando, in tal modo, l’avvio di azioni esecutive.

 

Istruzioni 730 precompilato

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 17 febbraio alcune istruzioni per la liquidazione ed il controllo del modello 730/2015 da parte degli intermediari abilitati (Caf e professionisti) ed ha chiarito in particolare la modalità di gestione dei rimborsi e le procedure di invio. E’stato precisato che, nel caso di presentazione della dichiarazione 730/2015 precompilata senza modifiche non si effettua il controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate per i rimborsi di importo superiore a 4.000 euro, in presenza di detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze, e neppure nei casi di assistenza fiscale prestata da un Caf o da un professionista abilitato che appone il visto di conformità sulla dichiarazione stessa. Un altro provvedimento del direttore ha poi individuato le modalità e le tempistiche per l’accesso, a partire dal prossimo 15 aprile, al modello 730 precompilato da parte di contribuenti, datori di lavoro, Caf e intermediari. Il provvedimento recepisce anche le osservazioni del Garante della privacy in merito alle regole a tutela della Privacy.

 

Accordi con Svizzera e Liechtenstein

La scorsa settimana la Svizzera e il Liechtenstein hanno firmato i Protocolli d'intesa con l’Italia sullo scambio dei dati fiscali, secondo lo standard OCSE. Inizialmente lo scambio di informazioni avverrà su richiesta del Fisco italiano e poi in maniera automatica dal 2017. L'accordo mette fine al segreto bancario e permette a questi paesi di uscire dalla Black list. L'intesa dà la spinta decisiva al piano di rientro dei capitali dall'estero (voluntary disclosure). A breve, ci sarà l'accordo anche con il Principato di Monaco, in quanto le delegazioni italiane e quelle monegasche si sono impegnate a chiudere l'accordo entro il termine del 2 marzo previsto per rientrare nelle agevolazioni della voluntary disclosure (Legge n. 186/2014).

 

ONG: istanza per il riconoscimento come ONLUS

La risoluzione n. 22/E del 24 Febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che le Ong che presentano apposita istanza d’iscrizione non sono tenute ad adeguare i rispettivi statuti o atti costituivi ai fini del riconoscimento come Onlus per mantenere le agevolazioni fiscali previste per le Onlus, accedere al “cinque per mille” dell’Irpef e ricevere erogazioni liberali. L’istanza va presentata utilizzando l’apposito modello di comunicazione, reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate nella sezione riservata al non profit. Il modello può essere spedito in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato, in duplice copia, alla Direzione regionale competente In particolare, nel modello, in corrispondenza della casella 14, riguardante il settore di attività, dovrà essere indicato l’acronimo “ONG”. La Direzione regionale darà comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’organizzazione interessata.

 

Split Payment

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio scorso è stato corretto il precedente decreto attuativo del 23 gennaio sullo split payment, rendendo più semplici i rimborsi Iva In particolare e’ stato cancellato il riferimento alle condizioni previste dall’articolo 2 del Dm Finanze del 31 marzo 2007 e cioè:

- esercizio dell’attività da almeno tre anni;

- eccedenza richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10.000,00 euro per i rimborsi annuali ed a 3.000,00 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;

- ammontare del credito almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta.

I rimborsi IVA derivanti da operazioni di split payment sono quindi prioritari senza alcuna limitazione di accesso. Le nuove disposizioni si applicano già alle richieste di rimborso relative al primo trimestre 2015, da presentare entro il 30 aprile.

 

Rent to buy: Chiarimento regime fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 4/E fornendo così chiarezza sulla disciplina fiscale (ai fini delle imposte dirette e indirette) da applicare ai casi del cosiddetto “rent to buy”. Lo strumento normativo, definito dal decreto Sblocca Italia, permette di prendere in affitto un immobile con l'opzione di acquistarlo dopo un certo periodo di tempo. L’obiettivo, come chiarito dalla relazione illustrativa del decreto, è quello di “favorire la ripresa delle contrattazioni immobiliari, soprattutto con riferimento a quelle categorie (di soggetti) che hanno maggiori difficoltà ad acquistare in contanti”. Tale disciplina configura quindi un negozio giuridico complesso caratterizzato dal:

- godimento dell’immobile, per i periodi precedenti l’esercizio del diritto di acquisto;

- imputazione di una quota del canone a corrispettivo della successiva compravendita dell’immobile;

- esercizio del diritto di acquisto (o eventuale mancato esercizio del diritto) dell’immobile.

Il nodo principale affrontato ora dall’Agenzia riguarda il trattamento fiscale del canone, che dovrà essere distinto a seconda che il versamento sia destinato al:

- godimento dell'immobile (affitto): in questo caso trovano applicazione le disposizioni previste, sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette, per i contratti di locazione.

- acconto sul prezzo di acquisto: per la quota di canone versata come anticipazione del corrispettivo pattuito per il trasferimento (vendita dell'immobile), si applicherà la normativa fiscale prevista per gli acconti-prezzo.