Notice

NOTIZIARIO FISCALE

Fisco e Previdenza - Fisco

Lettere d'intento

Dal 12 febbraio sono entrate in vigore le nuove regole sulle lettere d'intento previste dal Decreto semplificazioni.

Ma come di consueto, è intervenuto in extremis un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (il provvedimento n. 19388 del 2015 dell'11 febbraio) che ha modificato il modello per la trasmissione telematica delle lettere d’intento degli esportatori abituali, approvato due mesi fa.

Infatti, sono state modificate sia la struttura che le istruzioni per la compilazione. Il motivo sottostante questa modifica è l’estensione della procedura di comunicazione elettronica delle lettere d’intento anche agli importatori e la condivisione della banca dati delle lettere di intento tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane per cui l’importatore potrà non pagare l’IVA senza essere obbligato a presentare la dichiarazione d’intento.

Le ultime modifiche al modello riguardano comunque solo il quadro “Dichiarazione” riferito alle operazioni singole. Il provvedimento segnala anche che gli importi contenuti nella dichiarazione devono essere riportati fino alla seconda cifra decimale.

 

Split payment: nuova circolare di chiarimenti

E' stata pubblicata il 9 febbraio scorso una Circolare dell’Agenzia delle entrate numero 1/E sullo split payment.

Ricordiamo che in base a questo meccanismo, per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, l’IVA addebitata dal fornitore in fattura deve essere versata dalla Pubblica Amministrazione direttamente all’erario e non al fornitore.

La Circolare fornisce alcuni chiarimenti sull’ambito soggettivo di applicazione della normativa e sul profilo sanzionatorio della stessa.

Infatti, viene chiarito che non potranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse anteriormente alla data della circolare stessa. Si specifica poi che sotto il profilo soggettivo rientrano nello split payment i seguenti soggetti:

- lo Stato e gli organi dello Stato, anche se dotati di autonoma personalità giuridica

- gli enti pubblici territoriali e i relativi consorzi tra gli stessi, e le unioni di Comuni.

- le Camere di commercio, comprese le relative Unioni regionali

- gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera

- ed infine gli enti pubblici di assistenza beneficenza e previdenza.

Fra i soggetti esclusi vanno invece menzionati gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, gli Automobile Club provinciali, l’Inail.

In caso di dubbi si può comunque utilizzare l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni consultabile all’indirizzo internet http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.

 

MOSS Il portale web per IVA sugli acquisti elettronici

Dal 1° gennaio 2015 i servizi di

- Telecomunicazione

- Teleradiodiffusione ed Elettronici

resi ai consumatori finali, sono soggetti a Iva nel luogo in cui il committente ha l’indirizzo permanente o è abitualmente residente e non più nel paese del prestatore (così come prevede la direttiva servizi n. 2008/8/CE ). Viene quindi modificato il principio di territorialità IVA per le regole sui servizi sopracitati, allineandole alla disciplina già in vigore per i rapporti B2B.

Dunque, dal 2015 tali prestazioni sono rilevanti dove è localizzato il consumatore a prescindere dal luogo di stabilimento del fornitore.

Allo scopo di semplificare la gestione degli adempimenti, la normativa europea ha anche previsto la creazione da parte di ogni Stato comunitario di un portale web denominato Mini One Stop Shop (Moss). Aderendo al sistema speciale MOSS è, infatti, possibile corrispondere la “intera” imposta relativa ai servizi resi a tutti i consumatori UE di altri Stati membri soltanto nello Stato membro di identificazione. Quest’ultimo provvederà poi a distribuire l‘IVA ai vari Stati di consumo.

 

Certificazione unica: Disponibili i software e più tempo per alcuni redditi

Questa settimana sono stati resi disponibili sul sito dell’Agenzia i software per la compilazione e controllo della Certificazione Unica - CU - da inviare entro il 9 Marzo all’Agenzia stessa.

I dati trasmessi saranno utilizzati per predisporre la dichiarazione 730 precompilata.

Tale modello, approvato con provvedimento del 15 gennaio, prende il posto del “Cud” e delle certificazioni “libere” riguardanti i redditi di lavoro autonomo, i redditi diversi e le provvigioni.

La consegna ai dipendenti deve avvenire entro il 28 febbraio, che slitta al 2 marzo 2015 perché il 28 è festivo.

Il software Certificazione Unica permette ai sostituti d’imposta di compilare il relativo file e di inviarlo all’Amministrazione Finanziaria entro il 9 Marzo.

I dati ricevuti confluiranno nel 730 precompilato, del quale i pensionati e lavoratori dipendenti potranno disporre dal 15 Aprile.

Per utilizzare tale software non è prevista alcuna installazione in quanto la tecnologia usata permette all’utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web.

La motivazione della realizzazione di due applicazioni informatiche (compilazione e controllo) è da ricercare nella necessità di attivare la procedura di controllo, prima dell’invio definitivo in via telematica, al fine di intercettare eventuali

- errori

- anomalie

- incongruenze

mediante appositi messaggi inviati dal software.

L’Agenzia delle Entrate ieri ha pubblicato un Comunicato Stampa con il quale ha informato che per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’INAIL e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti. Quindi, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.


Decreto Bonus Bebé

E' stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che rende operativo il c.d. "bonus bebè" introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 125, Legge n. 190/2014). Il decreto, in realtà, era atteso entro la fine di gennaio, ma è stato approvato solo ora. In più, perché il bonus sia realmente fruibile, si dovrà attendere che l’Inps recepisca il provvedimento e ne dia comunicazione con una circolare o un messaggio nei prossimi giorni. L’erogazione del bonus, infatti, non è automatica, ma avviene su richiesta all’Inps da parte degli interessati entro 90 giorni dalla nascita del figlio. Il bonus è stato introdotto per favorire le nascite in Italia e consiste in un importo di 960 euro all’anno, da erogarsi su base mensile (80 euro al mese), per ogni nuovo nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. L’incentivo viene riconosciuto alle famiglie che hanno un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 25mila euro, valore ottenuto utilizzando il nuovo indicatore entrato in vigore dal 1° gennaio 2015. Se, poi, l’Isee non supera i 7.000 euro, l’importo del bonus raddoppia a 1.920 euro l’anno (160 euro al mese). In ogni caso il beneficio viene riconosciuto fino al terzo anno di età del figlio o al terzo anno di entrata in famiglia per quelli adottati. Finora i genitori dei bambini nati o adottati quest’anno non hanno potuto presentare la domanda per incassare gli 80 o i 160 euro al mese previsti. Le mensilità perse potranno essere recuperate in base a quanto verrà indicato nei prossimi giorni.

 

Incostituzionale la Robin Tax

La Corte costituzionale ha emanato la sentenza con cui definisce incostituzionale la c.d. "Robin tax", ovvero l'addizionale Ires dovuta dalle imprese petrolifere e del settore energetico, introdotta dal D.L. n. 112/2008. Secondo i giudici, la Robin tax viola i principi di uguaglianza e di capacità contributiva. La questione dell'illegittimità costituzionale della Robin tax era stata sollevata dalla commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia. A tutela dei conti dello Stato comunque la Consulta ha espressamente disposto che la sentenza non avrà effetti retroattivi, che altrimenti determinerebbero "una grave violazione dell’equilibro di bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione». La tassa dunque è definitivamente cestinata.