Nuovi minimi: il calcolo del triennio precedente
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Possono avvalersi del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ("nuovi minimi") coloro che, nel triennio precedente quello di inizio della nuova attività, non hanno svolto attività di lavoro autonomo o di impresa (articolo 27, comma 2, lettera a), del Dl 98/2011). A tal riguardo, è necessario fare riferimento non al periodo di imposta, ma alla data a partire dalla quale si vuole accedere al nuovo regime, verificando che eventuali precedenti attività siano cessate anteriormente all’inizio del triennio che precede l’inizio della nuova attività (circolare n. 17/2012). Conseguentemente, un soggetto che ha cessato la precedente attività il 31 luglio del 2011 può intraprenderne una nuova utilizzando il regime dei "nuovi minimi" a partire dal mese di agosto del 2014, senza dovere attendere almeno tre periodi d’imposta completi (senza dovere aspettare, in altri termini, il 1° gennaio 2015).
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