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INFORMATIVA

Fisco e Previdenza - Fisco

Credito d'imposta per i siti inquinati riconvertiti: Decreto MISE in G.U.

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2014, n. 229 il Decreto MISE 7 agosto 2014, con il quale è stato istituito un credito d'imposta per le imprese che si impegnano alla riconversione dei siti inquinati di interesse nazionale.

In particolare, è stato disposto che il credito d'imposta:

  • è accessibile tramite la sottoscrizione dei soggetti privati di un accordo di programma, che deve essere vagliato dal MISE;
  • è riservato alle imprese che si impegnano a mettere in sicurezza le aree contaminate, purché queste siano già costituite alla data di sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali;
  • sarà commisurato alla quota del costo complessivo dei beni eccedente gli ammortamenti, dedotti nel medesimo periodo d'imposta per il quale è richiesta l'agevolazione;
  • dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e non avrà rilevanza ai fini IRAP;
  • sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il Mod. F24 esclusivamente in via telematica attraverso i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

  • Anche le sedi regionali dell'Agenzia delle Entrate hanno poteri ispettivi: Cassazione

Con Sentenza 3 ottobre 2014, n. 20915, la Corte di Cassazione ha precisato che anche le Direzioni regionali delle entrate (DRE) possono svolgere attività istruttoria (ispezioni, accessi, controlli) i cui risultati possono essere utilizzati dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi.

Viene precisato, inoltre, che il D.L. n. 185/2008, ha attribuito alle DRE, a partire dal 1° gennaio 2009, una competenza in materia di accertamento fiscale che già prima era prevista, ma che, con tale disposizione normativa, è legittimata da una norma di fonte primaria, sottratta da modifiche statutarie.

 

Nuovo bonus assunzione giovani: prime istruzioni INPS

Con decreto direttoriale dell'8 agosto 2014 il Ministero del Lavoro ha disciplinato un nuovo incentivo per l'assunzione dei giovani ammessi al c.d. "Programma garanzia Giovani". Tale incentivo, gestito dall'INPS, è ammissibile per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014.

Con la Circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, l'Istituto previdenziale ha fornito le prime indicazioni operative per l'inoltro dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo.

 

Il direttore nella piccola azienda non è dirigente

In materia di inquadramento, la Corte di Cassazione ha affermato che, nella piccola azienda, se l'amministratore unico è sempre presente, il direttore dell'impresa non è dirigente, ma "superquadro": la costante presenza dell'amministratore limita di fatto il potere discrezionale del direttore, che non può pertanto incidere in modo autonomo sugli obiettivi e i risultati dell'azienda.

Con la Sentenza n. 20949 pubblicata il 3 ottobre 2014, la Suprema Corte ha precisato le tre fasi necessarie al corretto inquadramento: la valutazione delle attività concretamente svolte dal soggetto, l'analisi delle qualifiche e declaratorie previste dal CCNL, la riconduzione di tali attività ad una qualifica contrattuale. Nel caso in specie, pertanto, la qualifica dirigenziale è esclusa stante la continua presenza dell'amministratore, che circoscrive fortemente i poteri e l'autonomia del direttore.

 

Niente indennità di mobilità in caso di contratto di collaborazione coordinata e continuativa

 

Secondo la Corte di Cassazione, da parte di chi ottiene un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cocopro) vige l'obbligo di rinuncia all'indennità di mobilità, in quanto risulta cessato lo stato di bisogno con conseguente estinzione del diritto al trattamento.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 20826 del 2 ottobre 2014, ha precisato che lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma, con una collaborazione coordinata e continuativa suscettibile di redditività, fa cessare lo stato di bisogno legato alla disoccupazione involontaria e comporta il venir meno tanto del diritto all'indennità di disoccupazione quanto del diritto all'indennità di mobilità.