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Regime del margine

Fisco e Previdenza - Fisco

La fatturazione dei beni soggetti al regime del margine- aspetti generali

 

Premessa

Il regime del margine è regolato dal DL 41/95.

Esso si applica ai beni mobili che hanno già scontato una prima volta, sul prezzo pieno, l'IVA e successivamente vengono reintrodotti nel circuito commerciale.

La particolarità di tale regime consiste nel calcolo dell'IVA con il sistema “base da base”.

Tale metodo si differenzia da quello ordinario, poiché:

  • nel metodo ordinario l'IVA è calcolata per differenza fra l'IVA sulle vendite e quella sugli acquisti;
  • nel metodo del margine IVA è calcolata su una base imponibile determinata dalla differenza fra l'imponibile in vendita e l'imponibile in acquisto.

 

A quali beni si applica il regime del margine

Il regime del margine si applica a:

beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione. Sono considerati tali:

  • quelli acquistati da soggetti privati italiani o appartenenti alla UE,
  • beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione,
  • beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro,
  • oggetti d'arte,
  • oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al DL 41/95, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea.

 

 

Ambito soggettivo

Sono interessati al regime del margine:

  • i soggetti passivi/rivenditori, ovvero quei soggetti che abitualmente svolgono l'attività commerciale di rivendita dei beni soggetti al regime del margine, sia in forma stabile che ambulante, sia al dettaglio che all'ingrosso (antiquari, commercianti di beni usati, robivecchi, chincaglieri ecc...)
  • tutti gli altri soggetti passivi di imposta che non svolgono abitualmente l'attività di cui al punto precedente, ma che anche solo occasionalmente acquistano e vendono beni soggetti al presente regime. Per questi soggetti occorre ricordare che vige una facilitazione, infatti essendo operazioni occasionali, quelle poste in essere, si ha la possibilità di applicare il regime del margine, più avanti descritto.

 

Il calcolo dell’IVA

Metodo ordinario o analitico – criterio generale.

Soggetti interessati

Esso è applicabile dai soggetti che effettuano abitualmente il commercio di beni mobili usati, di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione.

 

Determinazione della base imponibile

Applicando il regime del margine analitico, a base imponibile viene determinata con riferimento ad ogni singola operazione.

Essa viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita (comprensivo di IVA) e il prezzo di acquisto (anch'esso comprensivo di IVA), aumentato di eventuali spese di riparazione e accessorie (sempre comprensive di IVA).

 

Prezzo di vendita – (prezzo di acquisto+ spese di riparazione) = base imponibile per ogni operazione

 

Al fine di trovare la base imponibile di competenza di ciascuna liquidazione occorre sommare le basi imponibili di ciascuna operazione = margine lordo realizzato

 

Margine lordo >0

Occorre procedere allo scorporo dell’IVA secondo le aliquote tipiche dei beni ceduti

 

Margine lordo < 0

Non è dovuto alcun ammontare di IVA.

 

ESEMPIO:

  • si acquista un CD per play station ad euro 200
  • lo si rivende ad euro 350

IL CALCOLO:

350 – 200=  150

Applicazione della percentuale di scorporo per un’aliquota del 22%

150/1,22=  122,95 (imponibile)

122,95 X 22%= 26,06

 

 

Qualora siano state effettuate cessioni all’esportazione o operazioni assimilate, poiché tali operazioni sono imponibili, il margine non deve essere calcolato.

 

Adempimenti tipici di tale regime

  • Istituzione di un apposito registro di carico e scarico.
  • Non vige l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi o nel registro IVA acquisti, delle fatture emesse e dei corrispettivi incassati né delle spese accessorie sostenute.
  • Nel registro delle fatture o nel registro dei corrispettivi devono essere annotati, entro i termini delle liquidazioni, i margini complessivi del periodo distinti per aliquote (C.M. 108 / 96).

I soggetti che effettuano solo occasionalmente tali operazioni non hanno l’obbligo di istituire il registro di carico e scarico. Le annotazioni relative al calcolo del margine devo essere annotate nel registro delle fatture emesse o nel registro dei corrispettivi.

 

Metodo forfettario

Il metodo forfettario o percentuale, proprio del regime del margine, può essere applicato solamente nel caso di alcune specifiche categorie di beni usati.

Beni per i quali é applicabile il regime forfettario (elencazione tassativa)

  • oggetti d’arte per i quali il prezzo di acquisto manca o non è determinabile o è irrilevante;
  • francobolli da collezione, collezioni di francobolli;
  • parti o pezzi di ricambio di automezzi o di apparecchiature elettromeccaniche;
  • libri di antiquariato;
  • prodotti editoriali, prodotto editoriali di antiquariato;
  • beni ceduti in forma ambulante.

 

Le cessioni di auto usate non rientrano in tale regime

Determinazione della base imponibile

Con il regime del margine forfettario, il margine lordo viene calcolato applicando una percentuale fissa, stabilita dalla legge, al prezzo di vendita del bene comprensivo di IVA.

La percentuale da applicare varia in funzione del tipo di bene oggetto della cessione ed è sostitutiva di tutti i costi sostenuti per la vendita del bene.

Le percentuali fissate dalla legge sono:

 

60%

 

Cessioni di oggetti d’arte per i quali il prezzo di acquisto manca, non è determinabile o è irrilevante.

50%

 

Cessioni di parti o pezzi di ricambio di automezzi o di apparecchiature elettromeccaniche.

Cessioni di libri di antiquariato ceduti in sede fissa.

Cessioni di beni da parte di soggetti che operano esclusivamente in forma ambulante (esclusi i prodotti editoriali di antiquariato).

25%

 

Cessioni di prodotti editoriali di antiquariato ceduti da ambulanti.

 

 

Una volta determinato il margine si procede allo scorporo dell'IVA.

 

Chiariamo con un esempio:

 

 

 

 Si acquista da terzi un motore usato ancora funzionante appartenente ad un camion per un importo di 2.000 euro

 Si rivende tale pezzo ad un meccanico che lo utilizza per un’autovettura. Il corrispettivo per la cessione è di euro 3.500

 

Il calcolo:

l’importo di acquisto è irrilevante.

Al corrispettivo di vendita, pari ad euro 3.500 si applica la percentuale forfettaria del 50%.

3.500 x 50% = 1.750

Calcolo dell’IVA da versare sulla cessione:

1750/1,22= 1.434,42 (imponibile)

1.434,42 x 22% (IVA) = 315,58

 

 

Adempimenti tipici di tale regime

  • La vendita deve essere annotata, al lordo di IVA, nel registro dei corrispettivi in un'apposita colonna.
  • La registrazione va fatta con le regole e nei termini consueti.
  • Non vige l’obbligo di istituire il registro di carico e scarico.
  • Non vige l’obbligo di registrazione degli acquisti (occorre solo numerare progressivamente i documenti di acquisto) data la percentuale forfettaria applicata alle vendite

 

 

Metodo globale

Il metodo globale proprio del regime del margine, può essere applicato solamente nel caso di alcune specifiche categorie di beni usati.

Soggetti interessati

Il metodo globale del regime del margine si applica solamente ai rivenditori abituali e mai a quelli occasionali.

Beni per i quali e' applicabile il regime globale

Il regime globale del margine è applicabile nel caso di rivenditori abituali dei seguenti beni:

  • veicoli;
  • monete e altri oggetti da collezione;
  • materiali tessili, abiti, biancheria e altri prodotti di abbigliamento compresi quelli accessori;
  • beni, anche se di generi diversi, acquistati per masse con compendio unitario e con prezzo indistinto;
  • qualsiasi altro bene con prezzo di acquisto inferiore a 516,46 euro.

 

Sono in ogni caso escluse dall'applicazione del metodo globale le cessioni di:

  • prodotti editoriali di antiquariato e prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato;
  • francobolli da collezione e collezioni di francobolli;
  • parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti da demolizioni di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche.

 

Per tali beni si applica sempre il regime forfettario del margine.

 

Determinazione della base imponibile

Con il regime del margine globale, il margine lordo non viene calcolato con riferimento alla singola operazione, bensì come differenza tra l’ammontare delle cessioni e quello degli acquisti, aumentati delle spese di riparazione ed accessorie, complessivamente effettuati nel mese o nel trimestre.

 

Un'eccezione a tale regola si ha nel caso in cui siano state effettuate:

  • cessioni all'esportazione;
  • operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione.

 

Tali operazioni non sono imponibili ai fini IVA, di conseguenza il costo di acquisto di tali beni non deve concorrere al calcolo del margine globale.

Qualora dovesse essere determinato un margine negativo esso genera un credito di margine (non d'imposta) che viene portato in diminuzione del margine globale del periodo successivo.

Una volta determinato il margine globale si procede allo scorporo dell'IVA.

Nel caso in cui, sui beni entrati nel conteggio del margine, si devono applicare aliquote IVA diverse, si procede calcolando i rapporti tra i corrispettivi soggetti alle differenti aliquote e quelli globali e scomponendo, successivamente, il margine globale in base a tali rapporti.

 

Adempimenti tipici di tale regime.

I soggetti che adottano il regime del margine devono istituire due appositi registri:

un registro per la cessione dei beni soggette al regime del margine;

un registro per gli acquisti dei beni soggetti al regime del margine;

 

Nel registro delle cessioni e in quello degli acquisti occorre indicare:

  • data dell’operazione;
  • natura, qualità e quantità dei beni;
  • corrispettivi lordi (nel registro delle cessioni) e prezzo di acquisto (nel registro degli acquisti), distinti per aliquote;

 

Nel caso di acquisti per masse di beni appartenenti a categorie merceologiche diverse, nell'ambito dello stesso genere, è sufficiente annotare la quantità globale con l'indicazione del genere.

  • Vanno invece eseguite separate annotazioni, con le rispettive quantità, nel caso in cui si acquistino per masse beni appartenenti a generi diversi (es. acquisto per masse di vestiti, scarpe e borse, appartenenti al genere dell'abbigliamento, oppure di sedie, tavoli e armadi, appartenenti al genere mobilia) (C.M.177/1995).
  • Gli acquisti vanno annotati nell'apposito registro entro 15 giorni, ma non oltre la data di registrazione della cessione.
  • Le spese di riparazione e le spese accessorie possono essere registrate anche dopo la data di registrazione della cessione, purché entro 15 giorni dal ricevimento delle relative fatture.
  • Le cessioni vanno annotate nell'apposito registro entro il primo giorno non festivo successivo all'operazione.
  • I soggetti che applicano il regime del margine con metodo globale e, occasionalmente, effettuano anche operazioni per le quali si applica l’IVA nei modi ordinari, possono registrare queste ultime operazioni se gli stessi registri tenuti per il metodo globale, purché siano evidenziati distintamente i relativi elementi.

 

Opzione al normale regime IVA

In caso di applicazione del regime del margine analitico o forfettario, se il contribuente lo ritiene più conveniente, può decidere di applicare, per ogni singola cessione, il regime normale IVA. L'opzione deve essere comunicata all'Ufficio a posteriori con la dichiarazione annuale relativa all'anno in cui è stata effettuata l'operazione.

Qualora, relativamente ad una cessione, venga applicato il regime normale IVA è obbligatoria l'emissione della fattura. Inoltre è ammessa la detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto del bene e sulle operazioni accessorie. Tuttavia la detrazione diventa possibile solamente nel momento in cui il bene viene rivenduto.

Pertanto la detrazione va effettuata nella liquidazione periodica in cui viene contabilizzata la cessione e previa registrazione degli acquisti e delle spese accessorie nell'apposito registro.

I soggetti ammessi al metodo globale del regime del margine possono optare per il metodo analitico del margine. L'opzione riguarda tutta l'attività esercitata.

L'opzione va esercitata nella dichiarazione d'inizio attività o nella dichiarazione IVA.

Essa vale fino a revoca e, in ogni caso, per almeno il biennio successivo all'anno di effettuazione.

Non è possibile, invece, optare per il regime normale IVA per singole operazioni.

 

 


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