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Informativa e Novità

Fisco e Previdenza - Fisco

Al via il fondo della morosità incolpevole: Decreto del Ministero delle Infrastrutture

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2014, n. 161 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 maggio 2014 in attuazione dell'art. 6, comma 5, D.L. n. 102/2013 che istituisce un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli con dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2014 e per il 2015.

Possono accedere al fondo gli inquilini che si trovano in una situazione di morosità incolpevole, ovvero una situazione di sopravvenuta impossibilità a pagare il canone a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare (ad esempio, perdita di lavoro per licenziamento, cassa integrazione ordinaria o straordinaria, malattia grave, ecc.).

La competenza per l'erogazione del contributo (fino a 8.000 euro) è dei Comuni i quali devono preliminarmente verificare i requisiti d'accesso.

 

Partiti politici finanziati con il 2 per mille IRPEF: D.P.C.M. in G.U.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2014, n. 162, ilD.P.C.M. 28 maggio 2014 con il quale è stata disposta l'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici.

Tale Decreto prevede che i contribuenti potranno destinare ai partiti politici, in sostituzione del finanziamento diretto, una quota pari al 2 per mille della propria IRPEF.

In particolare, è stato precisato che:

  • i destinatari di tali finanziamenti sono i partiti politici inclusi nell'elenco che la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti trasmette all'Amministrazione Finanziaria entro il 9 gennaio di ogni anno;
  • a decorrere dal 2014, ciascun contribuente può effettuare un'unica scelta di destinazione del 2 per mille della propria IRPEF; per detta scelta sarà garantita la massima riservatezza relativamente all'orientamento politico;
  • sarà il MEFripartire, in base ai dati trasmessi dall'Agenzia delle Entrate, le somme spettanti ai singoli partiti politici. L'erogazione dei fondi avverrà entro il 31 agosto (acconto) ed il 31 dicembre (saldo) di ogni anno. Inoltre, il MEF, entro il 31 marzo dell'anno successivo, pubblicherà sul proprio sito Internet l'elenco dei partiti beneficiari e i finanziamenti ricevuti da ciascuno.

Inoltre, è previsto che la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille avverrà tramite un'unica scheda.

 

Indennità di trasferta computata nel TFR

L'indennità di trasferta che rappresenti un elemento strutturale della retribuzione, permeata di natura retributiva pertanto e non a carattere restitutorio (rimborso spese), va computata nella base per il calcolo del TFR. È questo quanto deciso dalla Corte di Cassazione, che nella Sentenza n. 16142 del 15 luglio 2014 accoglie il ricorso di un autotrasportatore contro il suo ex datore di lavoro, colpevole di non aver considerato tali voci nel trattamento di fine rapporto.

I giudici del palazzaccio hanno chiarito che l'indennità corrisposta ai lavoratori per compensare il disagio derivante dalla trasferta, in quanto corrisposta in maniera fissa e forfettizzata, per la parte di natura retributiva, rientra nella base di calcolo del TFR, come peraltro previsto dal CCNL Autotrasporto. Questo infatti prevede che, qualora l'indennità di trasferta sia determinata in misura superiore ai limiti di esenzione ex art. 51, comma 5 del TUIR, la differenza ha natura retributiva ed è computabile nel TFR, salvo il caso in cui tale indennità sia corrisposta occasionalmente.

 

 

Indice TFR del mese di giugno 2014

L'istituto centrale di statistica ha reso noto che l'indice dei prezzi al consumo per il mese di giugno 2014 è pari a 107,4 punti.

L'incidenza percentuale della differenza rispetto all'indice in vigore al 31 dicembre 2013 è pari a 0,280112; il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell'1,5% annuo, per cui si avrà un indice di rivalutazione del TFR pari a 0,960084.

 

 

Orario di lavoro: la riduzione non può essere legittimata per fatti concludenti

In materia di orario di lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che a fronte della sottoscrizione di contratto di lavoro individuale il quale prevede una distribuzione dell'orario lavorativo a tempo pieno, l'accettazione da parte dei lavoratori di svolgere la mansione loro deputata per un numero di ore inferiore al previsto non può essere considerata accettazione della riduzione di orario.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 16089 del 15 luglio 2014, ha precisato che ai fini della riduzione dell'orario di lavoro è sempre necessario l'accordo del dipendente e che, se lo stesso non acconsente, tale rifiuto non può considerarsi in alcun modo giustificato motivo di licenziamento.

 

 


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