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Informativa e Novità

Fisco e Previdenza - Fisco

Proroga accordo ABI sulla sospensione dei finanziamenti alle imprese

Con Comunicato Stampa 5 luglio 2014, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha reso noto la proroga al 31 dicembre 2014 del termine per le domande di sospensione dei debiti delle imprese e della validità dei Plafond "Progetti Investimenti Italia" e "Crediti PA" al fine di promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.

In particolare, è stato sottolineato che non sono stati modificati i contenuti dell'accordo per il credito 2013 riguardanti:

  • la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali;
  • la sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente immobiliare o mobiliare;
  • l'allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non oltre 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari;
  • l'allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento;
  • l'allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione.

 

 

Accertamento e studi di settore: Cassazione

Con Sentenza 9 luglio 2014, n. 15633, la Corte di Cassazione ha affermato che l'avviso di accertamento da studi di settore, per essere fondato, non può riportare la mera difformità tra quanto dichiarato e le medie del settore senza il riscontro di ulteriori prove.

Infatti, nel caso di specie, il discrimine tra l'accertamento condotto con metodo analitico extracontabile e quello condotto con metodo induttivo deve riflettersi nella inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili le quali se regolari necessitano per la loro sconfessione di prove idonee a suffragare l'apparente scostamento.

Infine, afferma la Corte, la motivazione dell'atto di accertamento, in tema di studi di settore, non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dei parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni rilevate dal contribuente in sede di contraddittorio.

 

 

Niente risarcimento per l'infortunio dovuto ad una condotta pericolosa del lavoratore

In materia di infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito che non va risarcito l'operaio per l'incidente occorsogli mentre stava per recarsi in pausa pranzo, in quanto lo stesso ha preferito scendere dal ponteggio da una scorciatoia pericolosa, nonostante la presenza di un accesso sicuro costituito da una botola che collegava l'impalcatura al piano inferiore.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 15705 del 9 luglio 2014, ha chiarito che l'evento è derivato da un'ingiustificata e pericolosa condotta del lavoratore che ha comportato un rischio che si poteva evitare e, quindi, non indennizzabile


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