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Informativa e Novità

Fisco e Previdenza - Fisco

Rivalutazione ex D.L. n. 185/2008: decorrenza degli effetti fiscali

Come è noto dal 2013 decorrono gli effetti fiscali della rivalutazione degli immobili ex D.L. n. 185/2008; di seguito si riportano alcuni chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 19 marzo 2009, n. 11 di interesse per la redazione del Mod. UNICO 2014.

Nel citato documento l'Agenzia precisa che nel caso in cui sia stata versata l'imposta sostitutiva, gli effetti fiscali del maggior valore degli immobili risultante dalla rivalutazione decorrono dal 2013:

  • per quanto concerne la deducibilità dell'ammortamento e la determinazione del plafond delle spese di manutenzione eriparazione;
  • ai fini del test di operatività delle società di comodo. In questo caso dovrà essere applicato il coefficiente agevolato del 4% al valore fiscalmente rilevante per l'intero triennio di riferimento.

Approvate le modifiche al modello VG68U: Provvedimento AE

Con Provvedimento 4 luglio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono state approvate le modifiche alle istruzioni del modello degli studi di settore VG68U relativo al "trasporto di merci su strada e servizi di trasloco" in relazione al quadro X, rigo X04.

In merito l'Amministrazione finanziaria precisa che:
"nelle istruzioni del quadro X dello studio VG68U, al rigo X04, dopo "L'importo da indicare nel rigo X04 deve corrispondere, il testo "a quello indicato nel quadro RU - Crediti di imposta concessi a favore delle imprese - dei modelli UNICO 2014, relativo al credito d'imposta per caro petrolio spettante, nel periodo d'imposta, alle imprese di autotrasporto" è sostituito dal seguente "al credito di imposta spettante in relazione ai consumi effettuati nei quattro trimestri del 2012 (vedasi sia l'Allegato n. 1, punto C4, della circolare n. 23/E del 15/07/2013 che il paragrafo 3 della circolare n. 30/E del 19/09/2013 )".

I permessi 104 non incidono sulla tredicesima

 

La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 15435 pubblicata il 7 luglio 2014 è stata chiamata a dirimere una questione sorta tra una lavoratrice, madre di un figlio disabile, e il datore di lavoro, in quanto questi tratteneva dallatredicesima mensilità la quota parte relativa alle giornate di assenza per la fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili. I giudici del palazzaccio hanno chiarito che i permessi cui hanno diritto i lavoratori per assistere i figli disabili (permessi "104"), non sono computabili ai fini delle ferie e della tredicesima solamente laddove siano fruiti in cumulo con i congedi parentali e con i congedi per la malattia del figlio.

Così la Corte ha interpretato il richiamo all'ultimo comma dell'art. 7 della Legge n. 1204/71 (abrogata dal D.Lgs n. 151/2001 che, peraltro, ne ha recepito i contenuti negli articoli 34 e 48) contenuto nell'art. 33, comma 4 della Legge n. 104/92, affermando che una diversa lettura porterebbe a limitare gli interessi tutelati dalla Legge n. 104/92, disincentivando l'utilizzo dei permessi per l'assistenza ai disabili.

 

Omissione contributiva: condotta rilevante ai fini penali in caso di fallimento della società

 

In materia di omissione contributiva, la Corte di Cassazione ha chiarito che la stessa nel momento in cui comporta un'esposizione debitoria insostenibile per l'azienda, legittima la condanna dell'imprenditore per bancarotta fraudolenta.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 29586 del 7 luglio 2014, ha precisato che ai fini della persecuzione per il reato di bancarotta fraudolenta le omissioni di natura contributiva costituiscono abusi e infedeltà i quali, benché non rappresentino fatti di per sé costituenti reato, risultano utili al raggiungimento dello stato di fallimento e quindi perseguibili ai sensi del disposto di cui alla Legge Fallimentare.

 

DURC interno: l'INPS annulla gli inviti alla regolarizzazione spediti alle aziende nel mese di giugno

 

L'INPS, con il Messaggio n. 5828 del 4 luglio 2014, interviene a seguito dell'invio di note di rettifica errate nell'ambito delle nuove procedure per il DURC interno rendendo noto l'annullamento di tutti gli inviti a regolarizzare la posizione aziendale spediti nel mese di giugno 2014.

L'Istituto comunica, inoltre, che gli inviti a regolarizzare non saranno emessi nei mesi di luglio e agosto in attesa che venga affinato l'allineamento dei propri archivi alla situazione reale.

 

Convocazione dell'assemblea in azienda anche da parte di un singolo componente Rsu

In tema di rappresentatività sindacale, la Corte di Cassazione ha statuito che anche un singolo componente della rappresentanza sindacale unitaria ha la facoltà d'indire l'assemblea in azienda, qualora il sindacato si spacchi e non ci sia l'unanimità nell'organismo. Infatti, tale diritto, secondo le previsioni dell'accordo interconfederale del 1993 (artt. 4 e 5) istitutivo delle Rsu, non è una prerogativa esclusiva della Rsu intesa collegialmente.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 15437 del 7 luglio 2014, ha precisato che non rileva il fatto che il sindacato del componente Rsu non abbia firmato il CCNL, in quanto la partecipazione alle trattative comporta il possesso dei requisiti di rappresentatività ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, quale risultante dalla Sentenza della Corte Costituzionale 231/13.

 

 

CIG in deroga 2014: concessione per non più di 8 mesi

Con il Messaggio n. 5787 del 3 luglio 2014, l'INPS riprende quanto già affermato dal Ministero del Lavoro con propria Nota n. 43332 del 16 dicembre 2013 in merito alla Cassa Integrazione in Deroga.

In particolare l'Istituto, con il Messaggio in esame, ricorda come il Welfare, in attesa che si concluda l'iter per l'emanazione del decreto con i nuovi criteri per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga, raccomanda alle Regioni e Provincie autonome di non concedere ammortizzatori in deroga per l'anno 2014 superiori a 8 mesi.


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