Notice

Prestazioni di osteopatia

Fisco e Previdenza - Fisco

Ai fini della detraibilità, occorre preliminarmente differenziare la figura dell’osteopata dalle prestazioni di osteopatia. Solo le spese sostenute per prestazioni effettuate dalle figure professionali previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2001 devono essere ritenute sanitarie in re ipsa e, in quanto tali, sono detraibili (circolare 19/E del 2012). La figura dell’osteopata non è annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute dal ministero della Salute; pertanto, le prestazioni rese dallo stesso non consentono la fruizione della detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir. Differente il discorso per quanto riguarda le spese per prestazioni di osteopatia rese da iscritti a una professione sanitaria riconosciuta, che sono invece detraibili (circolare 11/E del 2014).