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Informativa e Novità

Fisco e Previdenza - Fisco

Credito d'imposta per i dipendenti e meno IRAP per i professionisti: Decreto Legge in G.U.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95 il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

In particolare, tra le disposizioni previste si segnalano le seguenti:

  • riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati (art. 1), ossia, a decorrere dal mese di maggio 2014, verrà riconosciuto un credito d'imposta annuale pari a:
    • euro 640, se il reddito complessivo non è superiore ad euro 24.000;
    • euro 640 se il reddito complessivo è superiore ad euro 24.000 ma non a euro 26.000. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
    • riduzione delle aliquote IRAP, a decorrere dal 2014, per imprese e professionisti (art. 2):
      • da 3,9 a 3,5%, per la generalità dei contribuenti;
      • da 1,9 a 1,7%, per il settore agricolo e le cooperative di piccola pesca;
      • da 4,65 a 4,2%, per le banche e gli altri soggetti finanziari;
      • da 5,9 a 5,3%, per le imprese di assicurazione;
      • da 4,2 a 3,8%, per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.

     

     

    Modalità e termini per la comunicazione dati da/verso l'estero: Provvedimento AE

    Con Provvedimento 24 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto le modalità attuative e le tempistiche per gli intermediari finanziari (quali poste, banche, fiduciarie ecc.) di comunicazione annuale dei trasferimenti da/verso l'estero.

    In particolare, l'importo oltre il quale deve essere effettuata la comunicazione è pari dal 2014 ad euro 15.000,00, anziché ad euro 10.000,00.

    La comunicazione è dovuta anche nel caso si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata.

    Gli operatori finanziari comunicheranno i dati, con cadenza annuale, entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta relativa all'anno di riferimento della comunicazione attraverso l'infrastruttura informatica Sid (Sistema di interscambio dati), secondo le modalità fornite con il provvedimento 25 marzo 2013.

     

    Istituiti i codici tributo per il versamento della TASI: Risoluzione Agenzia delle Entrate

    Con Risoluzione 24 aprile 2014, n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il Mod. F24, della TASI.

    In particolare, i nuovi codici sono i seguenti:

    • "3958" per abitazione principale e relative pertinenze;
    • "3959" per fabbricati rurali ad uso strumentale;
    • "3960" per aree fabbricabili;
    • "3961" per altri fabbricati.

    In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta.

    Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo. Tuttavia, per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell'attività di controllo, si dovranno utilizzare i seguenti codici tributo:

    • "3962" per gli interessi;
    • "3963" per le sanzioni.

    Contratto a termine legittimo se richiama gli accordi con i sindacati

    Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra l'azienda e il lavoratore non specifica la ragione dell'apposizione del termine, ma richiama solamente motivi di "riorganizzazione aziendale": il giudice d'appello dichiara l'illegittimità del contratto per la mancanza di specificità nell'indicazione delle motivazioni che hanno consentito l'apposizione del termine.

    Con la Sentenza n. 9297 del 24 aprile 2014, la Corte di Cassazione ribalta il verdetto del tribunale d'appello, sottolineando che il contratto individuale richiama alcuni accordi stipulati tra l'azienda e i sindacati, dai quali emerge chiaramente l'esistenza di ragioni che legittimano l'azienda a necessitare di personale a tempo determinato: pertanto, il contratto individuale, ancorché non espliciti chiaramente le ragioni giustificatrici, si ritiene legittimo in quanto fa riferimento a degli accordi sindacali dai quali è evidente l'esistenza di tali ragioni.