Detraibilità dei medicinali omeopatici
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È possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute per prestazioni rese da un medico generico, comprese quelle per visite e cure di medicina omeopatica (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir).
Si qualificano omeopatici i medicinali ottenuti “a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità Europea” (Dlgs 219/2006). Per tali prodotti, ai fini della detrazione, è necessario che sia indicato sulla scontrino fiscale la dicitura "omeopatico”. Non è invece più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto si evincono dalla dicitura e dalla denominazione dello stesso (risoluzione 10/E del 2010).
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