Notice

LE NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2007

Fisco e Previdenza - Fisco

Image Disposizioni Finanziaria 2007 (Legge 296/2006)  

La Legge 27 dicembre 2006 n. 296, pubblicata in GU n. 299 del 27/12/2006, ed in vigore dal 1 gennaio 2007, contiene numerose disposizioni di interesse per aziende e professionisti il cui contenuto vieneriportato nel documento scaricabile in formato .PDF dall'area download.

1    Nuove disposizioni in materia tributaria
Reverse charge Iva (art. 1, comma 44 e 45). La norma introduce per le prestazioni rese nel settore edile,  fatturate a partire dal 1/1/2007, il nuovo regime dell'inversione contabile (cosiddetto reverse-charge) basato sull’assolvimento dell’imposta a carico del destinatario della prestazione.
Le nuove disposizioni si applicano:
a)    ai soggetti che esercitano (anche se in modo non esclusivo o prevalente) le attivita' identificate dai codici ATECOFIN nella sezione "costruzioni" (codici attività da 45.11.0 a 45.50.0) aventi per oggetto la costruzione di alloggi, uffici, negozi, edifici pubblici, la costruzione di opere pubbliche (autostrade, strade, ponti, gallerie, strade  ferrate, campi  di  aviazione,  porti, opere idrauliche, sistemi di irrigazione e fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi) nonché le attività di riparazione, rinnovo e restauro, aggiunte e alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere, anche temporanee. Sono escluse (anche se attinenti la realizzazione di edifici) le prestazioni relative alla installazione e manutenzione di prati e giardini, alla costruzione o installazione di attrezzature industriali, alla produzione di infissi, alle pulizie di immobili in quanto trattasi di prestazioni che non riguardano attivita' edilizie;
b)    ai soggetti che rendono un servizio (di appalto ovvero anche di sola prestazione d’opera senza apporto di materiali) a favore di una impresa del settore edile che si pone, a sua volta, quale appaltatore ovvero subappaltatore dell’intervento edilizio; il regime contabile in questione non dovrà essere applicato (e, pertanto, dovrà essere emessa regolare fattura con addebito di Iva) in tutti i casi in cui il servizio venga reso, sulla base di un contratto di appalto o di prestazione di opera, direttamente a favore della impresa di costruzione o di ristrutturazione.
Sono escluse dall’applicazione del regime di inversione contabile (e, pertanto, soggette agli ordinari adempimenti Iva):
a)    le prestazioni d'opera intellettuale rese da lavoratori autonomi o tecnici (ad  es. ingegneri, architetti, geometri, periti);
b)    le forniture di beni con posa in opera, laddove la posa in opera assuma funzione meramente   accessoria rispetto alla cessione del bene, le quali, ai fini IVA, non sono considerate prestazioni di servizi ma cessioni di beni; 
c)    le prestazioni rese nell’ambito di un rapporto associativo (cooperative, consorzi, associazione temporanea di imprese) laddove l’ente, assumendo la funzione di coordinamento per la gestione unitaria del lavoro, procede al ribaltamento dei costi a carico delle societa' partecipanti al fine della relativa partecipazione alle spese; 
d)    le prestazioni rese dai contribuenti minimi (con volume d’affari annuo inferiore a Euro 7.000) in regime di franchigia (art. 32-bis D.P.R. 633/72) che rimangono operazioni escluse da Iva in forza dello specifico regime contabile di esonero dal versamento dell’imposta previsto per tali soggetti.

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