Notice

Appalti e piano straordinario contro le mafie

Fisco e Previdenza - Fisco

Sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010 è stata pubblicata la legge 13 agosto 2010, n. 136, avente ad oggetto il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
Tale provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 7 settembre, contiene tra l’altro, alcune disposizioni in materia di lavoro.
In particolare l’art. 5 di detto provvedimento, dal titolo “Identificazione degli addetti nei cantieri”, dispone che:

“La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente”.

Ora, mentre l’inserimento della data di assunzione non dovrebbe comportare problemi particolari (eccettuato, naturalmente, quello di dover rifare eventualmente i cartellini), affatto chiara appare l’indicazione della autorizzazione al subappalto (presumibilmente, la norma vorrà riferirsi agli estremi della stessa: ad esempio la data, il numero di protocollo, il concedente, ecc.) soprattutto in caso di appalti privati.
Inoltre, fatte salve future indicazioni di segno contrario, si ritiene che dette novità riguardino sia gli appalti pubblici che quelli privati.
Sull’argomento si auspicano, in tempi brevi, gli opportuni chiarimenti del Ministero del lavoro.

Ricordiamo che la violazione di detti adempimenti, al di là della tecnica legislativa utilizzata (piuttosto infelice), comporta la applicazioni delle seguenti misure sanzionatorie:

 da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, nei confronti del datore di lavoro (appaltatore o subappaltatore) che non abbia provveduto a munire i lavoratori occupati nell’unità produttiva della tessere di riconoscimento; 

 da 50 a 300 euro, nei confronti del lavoratore occupato alle dipendenze di qualsiasi ditta operante nell’unità operativa per non aver esposto la tessera di riconoscimento di cui sia stato preventivamente munito dal proprio datore di lavoro; 

 da 50 a 300 euro, nei confronti del lavoratore autonomo (co.co.co., artigiano, associato in partecipazione, ecc.) che non abbia provveduto a dotarsi e ad esporre la propria tessera di riconoscimento.