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PROROGA DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DEL CABOTAGGIO

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L’art. 34-sexies della legge 9 marzo 2006, n.80  riconosce alle imprese armatrici italiane, per le navi che esercitano attività di cabotaggio, l’estensione dei benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30.

In particolare, il legislatore fissa nel limite del 50 per cento per il biennio 2006-2007 la misura dello sgravio in questione, comunque nel rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE, la disposizione è stata notificata alla Commissione Europea, che solo di recente ha considerato l’aiuto compatibile con il mercato comune.

Un punto di forza per l'Industria della Nautica, ma soprattutto per il mantenimento dei livelli occupazionali. La stessa CE ha constatato la validità dell'applicazione di queste forme di agevolazioni. Diversamente il settore non avrebbe potuto competere con altri Paesi della UE. Una nuova politica fiscale e contributiva legata  è quanto mai indispensabile per rilanciare le attività legate al mare.

Sempre più importante diviene quindi la sua tutela in maniera costante, indipendentemente da chi Governa cosa.


Erminio Di Nora - Responsabile AGCI Agrital - Solidarietà - Associazione Generale Cooperative Italiane

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