Per provare la tempestività della notifica di un ricorso è sufficiente il timbro apposto sull’atto, anche se manca la firma dell’ufficiale giudiziario.
Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 14294 del 20 giugno 2007. Per i giudici di piazza Cavour, che sono stati chiamati a risolvere un contrasto di giurisprudenza sul momento di perfezionamento della notificadegli atti processuali, la mancanza della firma dell’ufficiale giudiziario non impedisce di dimostrare che l’atto è stato notificato nei termini di legge.
Purché sia stato apposto il timbro, recante l’indicazione della data e del numero cronologico dell’atto. Del resto, in mancanza di una disciplina che richieda un determinato tipo di prova legale in mordine alla tempestività della consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, tale tempestività va valutata sulla base di elementi i quali offrano sufficienti garanzie di certezza.
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