Sulla riscossione importante svolta a favore dei contribuenti arriva dalle Sezioni unite civili della Cassazione.
Non c’è equivalenza tra cartella esattoriale e avviso di mora. Di conseguenza, l’avviso non preceduto dalla notifica della cartella è nullo. Il contribuente può proporre azione indifferentemente contro il cessionario della riscossione o l’ente creditore.
E, nel primo caso, è a carico del concessionario, e non del giudice, l’onere di chiamare in causa l’ente creditore. Senza che si determini in ogni caso, inammissibilità della domanda.
Gli importanti paletti a favore dei contribuenti sono stati fissati dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione che con la sentenza n. 16412, depositata il 25 luglio 2007, dirime un contrasto giurisprudenziale su una materia che ha creato molto contenzioso davanti alle commissioni tributarie.
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