(ML, nota 20 luglio 2007, n. 25/I/009799)
Sulla base del principio secondo il quale l’età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all’età in cui cessa l’obbligo scolastico, l’innalzamento dell’obbligo di istruzione ad almeno 10 anni, stabilito dalla legge Finanziaria 2007, determina l’aumento da 15 a 16 anni dell’età per l’accesso al lavoro.
A tal proposito, tuttavia, il Ministero del lavoro ha emanato una nota con la quale chiarisce che, indipendentemente dal fatto che la legge n. 296/2006 sia entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, poiché la stessa (art. 1, comma 622) fa espressamente decorrere l’innalzamento dell’obbligo di istruzione a far data "dall’anno scolastico 2007/2008", l’innalzamento a 16 anni dell’età di ingresso al lavoro per i minori decorre dal 1° settembre 2007.
Articoli più recenti:
Articoli meno recenti: