Il giudice tributario, così come previsto dalla legge 248/2006, è competente a decidere sulle impugnazioni del fermo auto, anche quando il credito posto a base del fermo non abbia natura tributaria, solo ove l’impugnazione non coinvolga anche gli aspetti sostanziali del rapporto debitorio.
Questa la via accolta nelle sentenze della Commissione tributaria provinciale di Roma del periodo giugno-luglio 2007. La soluzione appare coerente con le più recenti pronunce delle sezioni unite della Corte di cassazione.
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