L’articolo 20 del Dpr 1124/1965 stabilisce che il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro.
Quindi il musicista socio di una cooperativa che si esibisce nei locali è tenuto ad avere con sé i libri paga e matricola.
E’ la conseguenza di una interpretazione letterale della norma ad opera della direzione provinciale del Lavoro di Modena, che ha contestato a una cooperativa che organizza spettacoli la mancata esibizione dei libri sul luogo di lavoro, comminando una sanzione di 4mila euro.
La decisione è destinata a far discutere visto che lo stesso principio può estendersi anche ad altre realtà aziendali caratterizzate dall’attività
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