La terza sezione della Corte di legittimità estende l'applicabilità del principio stabilito dall'art. 1228 c.c. anche al rapporto che viene ad instaurarsi - nell'ambito dell'attività medico-chirurgica - tra il medico operatore e i suoi ausiliari sulla cui condotta è tenuto ad assolvere ad un obbligo di controllo e di vigilanza sia nella fase preparatoria che in quella di esecuzione dell'intervento chirurgico.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 14/06/2007, n. 13953)
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