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Credito d'imposta per gli investimenti
Fisco e Previdenza - Fisco |
La circolare dell’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla disposizione dell’articolo 7 del D.L. 203/2005, con la quale, ai fini del credito d’imposta per gli investimenti di cui alla legge 388/2000, si è chiarito che un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciali, non si considera destinato a struttura produttiva diversa anche se locato a terzi, a condizione che lo stesso venga destinato comunque allo svolgimento di attività commerciali.
La circolare ha chiarito che non è necessario che il complesso polifunzionale sia concesso in locazione ad un unico soggetto, per cui deve ritenersi legittima anche la locazione separata delle singole unità immobiliari - o di alcune di esse - facenti parte del più ampio complesso, purché venga mantenuta la destinazione allo svolgimento di attività di impresa.
Se però il contratto di locazione di una singola unità immobiliare è stipulato con un soggetto che non esercita attività d'impresa, il credito d'imposta va rideterminato "limitatamente al valore del complesso immobiliare unitario polifunzionale proporzionalmente riferibile alla parte di esso locato al soggetto non-imprenditore".
Il documento ha precisato che non è necessaria, ai fini del mantenimento del vincolo di destinazione alla struttura produttiva, l’identità tra l’attività di impresa svolta dal locatario e quella esercitata dal soggetto che ha usufruito dell’agevolazione.
La circolare ha anche chiarito che l'utilizzo diretto da parte del locatore e la successiva concessione in locazione possono avvicendarsi nel quinquennio senza pregiudicare il diritto alla fruizione del bonus.
In ultimo la circolare ha fornito l’esatta individuazione del “complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale”, chiarendo che deve intendersi un insieme di unità immobiliari le quali, pur avendo una propria autonomia in quanto idonee ad essere utilizzate in modo indipendente le une dalle altre, mantengono tuttavia con le altre unità un collegamento economico-funzionale dovuto alla contiguità tra le stesse ovvero al fatto che tra le singole porzioni di fabbricato sussiste un comune interesse legato sia all’eventuale condivisione di servizi comuni (pulizia, illuminazione, vigilanza), sia al fatto che l’esercizio delle singole attività nel medesimo complesso immobiliare crea sinergie ed economie di scopo. A titolo di esempio la circolare ha citato le singole unità immobiliari tra le quali sussiste un vincolo funzionale (come centri commerciali e villaggi turistici) e le unità immobiliari destinate ad attività correlate a quella principale esercitate nel medesimo complesso polifunzionale (come le sale cinematografiche alle quali sono collegati altri servizi, quali bar, ristoranti etc.).
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