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L’attività istituzionale e la quota associativa nelle ASD

Legislazione - Comunicati

Come è noto, ai fini tributari, la circostanza che le associazioni sportive dilettantistiche, ex lege, non possano avere scopo di lucro, anche indiretto, è irrilevante. Ciò che conta, invece, èlo svolgimento, o meno, di attività c.d. commerciali.

Caratteristica, quindi, di detti enti è la distinzione dell’amministrazione in due grandi aree: l’una, definita per comodità “istituzionale” o “non commerciale”, dove confluiranno le attività economiche che non risulteranno essere rispettivamente, componenti positivi o negativi del reddito d’impresa e, l’altra, commerciale, dove tutto viene attratto nell’area imponibile (principio della c.d. “contabilità separata”). La distinzione, ovviamente, andrà fatta sia per i ricavi che per i costi. In caso di costi promiscui saranno deducibili dal reddito di impresa la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi.

La distinzione tra attività commerciale e attività non commerciale (istituzionale) è regolata dalle norme contenute negli articoli 143 e seguenti del Tuir, nonché da specifiche leggi di settore. L’articolo 75 del Tuir statuisce, infatti, che l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) si applica sul reddito complessivo netto determinato secondo le disposizioni del capo II per le società e per gli enti commerciali (vedi disciplina applicabile alle società sportive dilettantistiche); si applicano, invece, le disposizioni del capo III per gli enti non commerciali (associazioni sportive dilettantistiche). Questo disposto assume una notevole rilevanza in quanto sancisce la differenza sostanziale, nel computo del reddito imponibile ai fini IRES, tra enti non commerciali, in cui possono coesistere due tipologie di attività (istituzionale e commerciale), ed enti commerciali dove tutte le attività poste in essere, anche se, in linea teorica, di natura istituzionale, sono attratte nell’area commerciale. La distinzione, sotto il profilo concettuale, a grandi linee, porta a ritenere commerciale l’attività svolta, in regime di “libera concorrenza” a favore di terzi (ad esempio pubblicità, sponsorizzazione, vendita biglietti di ingresso a manifestazione sportiva, ecc.) mentre è da ritenersi istituzionale tutto ciò che provenga da autofinanziamento o da atti unilaterali (liberalità) da parte di terzi.

Il principale provento di natura “istituzionale” è la c.d. “quota associativa”. In tal senso, infatti, il primo comma dell’articolo 148 del Tuir recita: “Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali dalle associazioni …..Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo”. La natura istituzionale della quota non è subordinata all’inserimento in statuto delle clausole previste al comma 8 della medesima disposizione che saranno necessarie solo per ritenere istituzionali i corrispettivi specifici versati a fronte di prestazioni di servizi da parte degli associati.

La quota quindi è l’importo il cui versamento determina l’acquisizione di uno status soggettivo: quello di associato all’ente sportivo presso il quale si è effettuato il versamento, componente di quella procedura complessa di ammissione dell’associato che si concluderà con la volontà della associazione di accettare la domanda del nuovo associato.

Va chiarito subito che la quota associativa si riferisce all’anno sociale in cui viene versata e, pertanto, non varrà 365 giorni dal suo versamento ma dovrà essere riversata con l’inizio del nuovo esercizio sociale.

Spesso si disconosce il valore della quota. È vero che non è una componente essenziale (quindi può non essere versata dagli associati o da determinate categorie di associati) ma svolge un ruolo molto importante nella dinamica associativa. Infatti, la qualifica di associato si perde solo per esclusione o recesso. Tra le cause di esclusione è, appunto, solitamente previsto il mancato rinnovo del pagamento della quota associativa. Se e ove questa non esistesse o non venisse richiesta l’associazione si troverebbe nella situazione di non poter mai, in assenza di recesso, eliminare dal proprio elenco soci i soggetti che rimangono inerti e che, di fatto, appaiono ormai fuori dalla vita associativa.

Le associazioni che svolgono solo attività istituzionale non hanno obblighi di tenuta contabile ai fini fiscali, non sono soggetti a dichiarazioni Iva/Ires e non dovranno richiedere il numero di partita Iva: agiranno, quindi, quali consumatori finali. Nell’eventualità in cui corrispondano emolumenti a collaboratori autonomi o subordinati, anche nella forma dell’attività sportiva dilettantistica, dovranno adempiere agli oneri dei sostituti d'imposta. Sussistendone i presupposti (ossia nel caso in cui sussistano lavoratori dipendenti) possono essere soggetti ad Irap. L’Iva che pagheranno sugli acquisti non sarà recuperabile e costituirà un costo per l'associazione. Dovranno redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo di gestione per la cui compilazione non sono previste formalità obbligatorie.

 

 

 

NARRATIVA

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Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Regime fiscale attività professionali turistiche

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Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

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CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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