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Riforme del Governo

Comunicazione - Comunicazioni

Il Governo approva 5 decreti della delega fiscale

Come da attese, il Consiglio dei Ministri di venerdì 4 settembre ha approvato cinque decreti attuativi della delega fiscale, quelli su riscossione, agenzie fiscali, lotta all'evasione, sanzioni penali e amministrative e interpelli, che ora attendono gli ultimi pareri del Parlamento per fine mese.

Con particolare riguardo al decreto sulle sanzioni, la riforma scatterà in due tempi: la riforma dei reati tributari scatterà subito (15 giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale), mentre la revisione delle sanzioni amministrative scatterà dal 1° gennaio 2017.

 

Il decreto introduce pene più pesanti per i sostituti d'imposta che, pur essendovi obbligati, non presentano il modello 770.  La norma potrebbe applicarsi già per questa dichiarazione se il decreto entrerà in vigore prima del 20 dicembre, data ultima per la presentazione. E' confermato l'innalzamento da 50mila a 250mila euro della soglia che scattare il reato penale in caso di omesso versamento dell'Iva, mentre per l'omesso versamento di ritenute il penale scatterà a partire da 150mila euro. Il decreto, inoltre, riscrive le sanzioni per il reverse charge, rendendole proporzionali alla gravità della violazione. Nelle ipotesi di omesso o carente versamento nei 90 giorni si prevede che la sanzione sia dimezzata e si calcoli nella nuova misura del 15% (anziché del 30%) dell’importo non versato o pagato in ritardo.  Vi è poi un intervento sulle sanzioni in tema di reverse charge. La sanzione in misura proporzionale (dal 90 al 180% dell’imposta) rimane in vigore solo per le ipotesi di violazioni più gravi, in cui l’omissione o il ritardo generano pregiudizio per gli interessi erariali.

Il testo rivede anche l'aggio sulla riscossione. Innanzitutto, cambia la nomenclatura: si parla, infatti, di "oneri di riscossione e di esecuzione". Inoltre, la misura dell'aggio scende dall'attuale 4,08% al 3% sulle maggiori imposte iscritte a ruolo, sulle sanzioni e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo nel caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Nel caso di pagamento oltre i 60 giorni, invece, l'aggio è pari al 6% (invece che 8%), da calcolare sempre non solo sulle maggiori imposte iscritte a ruolo, ma anche sulle sanzioni e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo

Infine il decreto legislativo attuativo della Delega fiscale relativo alla riforma degli interpelli, approvato dal Governo, riduce a quattro le tipologie di interpelli: ordinario (che ora include quello qualificatorio), probatorio, anti-abuso e disapplicativo. In tal modo, sono stati eliminati tutti gli interpelli obbligatori "inutili" o addirittura  dannosi per il contribuente o per l'Amministrazione finanziaria. Il testo approvato conferma la riduzione dei tempi di risposta per gli interpelli ordinari da 120 a 90 giorni e la certezza della risposta in 120 giorni per le altre tipologie.

 

Riforma bilancio in Gazzetta

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 di venerdì 4 settembre il D.Lgs. n. 139/2015, il decreto sulla riforma dei bilanci che recepisce la direttiva 2013/34. Le novità riguardano la contabilità, la presentazione del bilancio ed i sistemi informativi. Le norme del decreto entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016.

 

Pubblicata la legge sull’impresa agricola sociale

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre la Legge n.141 2015, che prevede il debutto in Italia dell'impresa agricola sociale. Si tratta di quei soggetti giuridici che svolgono le attività agricole anche sotto forma di cooperativa sociale e che procedono all’inserimento socio lavorativo di lavoratori svantaggiati come previsto dal regolamento Ue 651/2014). L’impresa agricola sociale è indirizzata a formare progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, a salvaguardare la biodiversità e la diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche,  rivolte ai bambini e alle persone in difficoltà fisica e psichica.

 

IVA 22% sull'energia elettrica nei  condomini con unità non abitative

Alla fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni di un condominio, nel quale siano presenti anche unità a destinazione diversa dall’abitativo, si deve applicare l’aliquota IVA ordinaria del 22%. E' quanto ha precisato l'Agenzia delle Entrate in risposta all’Interpello n. 904-492/2015. Non si applica l'aliquota agevolata al 10% in quanto “… non è possibile ripartire oggettivamente i consumi di energia elettrica tra quelli destinati agli usi domestici agevolati e quelli destinati ai consumi non agevolati”.

 

 

NARRATIVA

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Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Regime fiscale attività professionali turistiche

Regime fiscale attività professionali turistiche

 

Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

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CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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