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L’Iva per le coop agricole

Fisco e Previdenza - Fisco

L’articolo 34 del DPR n. 633/1972 delinea il regime naturale Iva per l’agricoltura, richiedendo, nello specifico, il rispetto di un requisito soggettivo, essere produttori agricoli, e uno oggettivo, cedere prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633/1972.

 

Per quanto attiene il perimetro soggettivo, il comma 2 dell’articolo 34 richiamato delimita compiutamente quali siano i soggetti che si considerano produttori agricoli e, ai sensi della lettera c), vi rientrano anche:

  1. le cooperative e loro consorzi, di cui all’art.1, co.2, del D.Lgs. n. 228/2001 e
  2. http://cdn2.hubspot.net/hubfs/393901/PDFs/14.09.15/4._LIva_per_le_coop_agricole.pdfle associazioni e loro unioni, costituite e riconosciute ai sensi della vigente legislazione, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario, o previa manipolazione o trasformazione.

Il D.Lgs. n. 228/2001, decreto di recepimento della delega prevista dal D.L. n. 57/2001, all’art. 1, co.2 stabilisce che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi a condizione che utilizzino, per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2135 cod. civ., prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscano prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.

Senza entrare nel merito, si ricorda come le forme cooperative più sviluppate nel mondo agricolo sono:

  • le cooperative agricole di produzione;
  • le cooperative agricole di conferimento.

Le prime applicano il regime Iva ex art.34 DPR n. 633/1972 secondo le regole ordinarie, mentre le seconde, potranno applicare tale regime speciale di determinazione dell’Iva detraibile, a condizione che i prodotti conferiti dai soci siano prevalenti rispetto a quelli acquistati da terzi (C.M. n. 1/E/2006).

Nel contesto dei rapporti tra socio e cooperativa vi sarà il passaggio dei beni dal primo al secondo, conferimento che, ai fini Iva, è un’operazione rilevante che dovrà essere fatturata.

In deroga alla regola generale, secondo cui anche per il produttore agricolo in regime speciale l’Iva sulle vendite è quella edittale, l’articolo 34, comma 1 prevede che, in caso di passaggi di prodotti da un socio in regime speciale alla cooperativa, anch’essa in regime speciale, l’aliquota Iva da applicare alla base imponibile è quella di compensazione (si ricorda come anche in caso di cessione da parte di soggetti cd. esonerati ex articolo 34, comma 6 si applica l’aliquota compensativa).

Nei rapporti socio – cooperativa è importante anche individuare correttamente quale sia da considerare il momento impositivo dei conferimenti, infatti, in deroga a quanto previsto dalla regola generale, ai sensi del comma 7 dell’articolo 34, in caso di socio in regime speciale, esso “slitta” al giorno del pagamento del prezzo e non in quello di consegna dei beni.

Si seguiranno le regole ordinarie e quindi si prenderà a riferimento il momento della consegna nei casi in cui il socio abbia optato per le regole ordinarie di applicazione dell’Iva.

Sempre il comma 7, in merito alla fatturazione, prevede la possibilità che la fattura sia emessa dalla cooperativa per conto del socio.

In tal caso, come chiarito con C.M. 6/E/1994, la cooperativa, per tali fatture, dovrà utilizzare una numerazione specifica, caratterizzata da un differente numero seriale rispetto a quello delle fatture emesse in proprio, inoltre, deve procedere all’annotazione nel registro degli acquisti.

Di contro, il socio dovrà procedere all’annotazione delle fatture emesse per suo conto da parte della cooperativa nel proprio registro delle fatture emesse, provvedendo a numerarle con una propria numerazione progressiva.

Si ricorda anche come, per effetto di quanto previsto dal D.M. 15 novembre 1975, è previsto che per le cessioni di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato comunque determinato.

Nelle cooperative, di prassi, il prezzo viene determinato dopo l’approvazione del bilancio. Sul punto, l’Amministrazione finanziaria, con la datata Risoluzione n.601619 del 18 giugno 1990, ha precisato come in tal caso “la fattura può essere differita al mese successivo a quello di approvazione del bilancio con applicazione dell'aliquota vigente all'atto della vendita del prodotto da parte della cooperativa, se la vendita è avvenuta anteriormente alla determinazione del prezzo, ovvero con applicazione dell'aliquota vigente al momento di emissione della fattura (o del pagamento del corrispettivo) se la fattura è stata emessa prima della determinazione del prezzo”.

 

 

 

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Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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