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INFORMATIVA

Fisco e Previdenza - Fisco

Ripresa degli adempimenti tributari nelle isole di Lampedusa e di Linosa: Provvedimento


Con Provvedimento 25 agosto 2015, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito laripresa degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle disposizioni emanate in seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa nell'isola di Lampedusa (art. 1-bis, D.L. 24 gennaio 2015, n. 4).

In particolare, il sopracitato Provvedimento è applicabile ai soggetti:

  • aventi alla data del 12 febbraio 2011 il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di Lampedusa e di Linosa;
  • che hanno usufruito della sospensione dei termini degli adempimenti tributari nel periodo compreso tra il 16 giugno 2011 e il 15 dicembre 2015, a seguito della particolare situazione di emergenza verificatosi nelle isole.

I sopracitati soggetti sono tenuti ad assolvere gli adempimenti tributari, per i quali i termini sono scaduti nel periodo di sospensione, entro il 31 dicembre 2015.

 

 

 

Le sanzioni legate ad un piano rateale non si trasmettono mai agli eredi: Circolare

Con Circolare 7 agosto 2015, n. 29, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi in caso di pagamento rateale delle somme dovute dal de cuius in base agli istituti definitori dell'accertamento e deflattivi del contenzioso.

In particolare, è stato precisato che, ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 472/1997,non si trasmetto mai agli eredi le sanzioni dovute dal de cuius anche se lo stesso è deceduto nel corso di un piano rateale di pagamento non ancora concluso, stabilito in base ai citati istituti definitori.

 

Regime dei minimi e MOSS: Risoluzione

Con Risoluzione 28 agosto 2015, n. 75, in risposta ad un interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti IVA in caso di servizi elettronici resi da soggetti in regime dei contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.l. n. 98/2011) ad un soggetto comunitario privato.

Infatti, dal 1° gennaio 2015, per effetto dell'entrata in vigore del novellato art. 7-sexies, comma 1, lettere f) e g), D.P.R. n. 633/1972, tali tipi di prestazioni di servizi rese da soggetti passivi a committenti non residenti privati, (rapporti c.d. B2C), si considerano effettuate nel luogo in cui il consumatore finale è stabilito con conseguente rilievo dell'operazione nel paese di destinazione della prestazione.

Di conseguenza, anche se tali operazioni sono rese nell'ambito del regime agevolato, il contribuente è tenuto ad assolvere gli obblighi IVA, identificandosi in ciascuno Stato membro in cui sono prestati i servizi, oppure, in alternativa, avvalendosi del regime Mini one stop shop (MOSS).

 

Modello F24 per i contributi destinati alla Cassa portieri, Risoluzione

Con Risoluzione 3 settembre 2015, n. 79, l'Agenzia delle Entrate ha istituito la causale contributo per la riscossione tramite modello F24 dei contributi destinati al finanziamento della Cassa portieri.

In particolare, per tali somme la causale contributo da utilizzare è "ASPO" e va riportata nella sezione "Inps" del modello F24.

 

Interposizione fittizia di manodopera: i contributi gravano sul committente

Nel caso di interposizione fittizia di manodopera, l'onere di versare i contributi previdenziali dei lavoratori grava sul committente dell'opera e non anche sull'appaltatore, in quanto la fattispecie di reato porta a considerare i lavoratori quali dipendenti diretti del committente.

Così la Corte di Cassazione nella Sentenza n. 17516 del 3 settembre 2015, ha risolto la causa tra l'INPS e un datore di lavoro, che si era visto recapitare una cartella esattoriale con cui era stato chiesto il pagamento di una somma a titolo di contributi e sanzioni. I giudici della Corte Suprema hanno spiegato che, laddove l'appalto sia artificioso e tale da configurare intermediazione fittizia di manodopera, stante il fatto che i lavoratori sono considerati dipendenti del committente, è su questi che gravano gli oneri contributivi. Inoltre, non può configurarsi responsabilità concorrente dell'appaltatore "in virtù dell'apparenza del diritto e dell'affidamento dell'INPS nella situazione di apparente titolarità del rapporto di lavoro".

 

No alla proroga del contratto a termine per la sostituzione del personale in ferie

In tema di lavoro a tempo determinato, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del contratto a termine che viene prorogato più volte e per la sostituzione del personale in ferie, dal momento che le nuove richieste di ferie e congedi non possono essere considerate esigenze contingenti ed imprevedibili per il datore di lavoro.

In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17518 del 3 settembre 2015, ha rivisto la pronuncia del giudice di merito sottolineando che lo stesso si è limitato a considerare la mera ricorrenza di evenienze ulteriori rispetto a quelle originariamente alla base della stipula del contratto, senza dare adeguatamente conto dell'effettiva straordinarietà su base statistica delle stesse e, soprattutto, dell'impossibilità di farvi fronte mediante le ordinarie prassi gestionali.

 

INPS: aggiornamento della procedura di gestione della malattia, maternità e Legge n. 104/1992

L'INPS, con il Messaggio n. 5521 del 3 settembre 2015, rende noto che

  • a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 80/2015 in materia di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale per figli disabili,
  • è stata aggiornata la procedura gestionale "Malattia maternità e Legge 104/92" per permettere la corretta gestione delle pratiche interessate.

 

 

INAIL: nuovi limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi dal 1° luglio 2015

L'INAIL, con la Circolare n. 72 del 3 settembre 2015, comunica i limiti aggiornati di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo. In particolare, a fronte di un minimale e di un massimale di rendita rispettivamente pari ad euro 16.195,20 e ad euro 30.076,80, si determinano i seguenti valori:

  • per i lavoratori parasubordinati il minimale mensile è pari ad euro 1.349,60, mentre il massimale mensile ammonta ad euro 2.506,40;
  • per le prestazioni occasionali, il minimo e massimo mensile ammontano rispettivamente ad euro 1.349,60 e ad euro 2.506,40, mentre il minimo e massimo giornaliero ammontano ad euro 53,98 e ad euro 100,26;
  • per i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, il relativo importo giornaliero è pari ad euro 53,98, mentre quello mensile è di euro 1.349,40;
  • per i familiari partecipanti all'impresa familiare la retribuzione convenzionale giornaliera ammonta ad euro 54,21, quella mensile ad euro 1.355,32;
  • per i lavoratori dell'area dirigenziale la retribuzione convenzionale giornaliera è pari ad euro 100,26 (se part time, la retribuzione convenzionale oraria è di euro 12,53), mentre quella mensile ammonta ad euro 2.506,40.

I nuovi importi hanno decorrenza 1° luglio 2015.

 

 

 

NARRATIVA

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Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Regime fiscale attività professionali turistiche

Regime fiscale attività professionali turistiche

 

Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

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CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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