Get Adobe Flash player
Home Fisco e Previdenza Affitti in nero: incostituzionale la sanzione
Notice
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

Affitti in nero: incostituzionale la sanzione

Fisco e Previdenza - Fisco

La Corte Costituzonale dice no alla proroga stabilita dal Governo delle sanzioni sugli affitti in nero, con la Legge 47/2014 dopo che la norma era stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 50/2014. Una storia infinita che ha veramente dell'incredibile. Ecco il testo integrale della sentenza:

 

 

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 16 luglio 2015, n.169 - Pres. Criscuolo – est. Grossi

Ritenuto in fatto

1.− Con due ordinanze di contenuto pressoché identico, del 18 giugno e del 9 luglio 2014, rispettivamente r.o. nn. 207 e 208 del 2014, il Tribunale ordinario di Napoli, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 136 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), nella parte in cui, nel convertire in legge il decreto-legge n. 47 del 2014, in allegato ha introdotto, all’art. 5, il comma 1-ter, secondo cui: «Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

Le ordinanze di rimessione sono state pronunciate nell’àmbito di altrettanti giudizi di convalida di sfratto per morosità relativi a contratti di locazione nei quali il conduttore aveva eccepito l’applicabilità dell’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), in quanto il contratto era stato registrato tardivamente.

Nel rievocare il contenuto di quest’ultima disciplina, e nel sottolineare come la stessa, quanto a durata dei contratti e determinazione ex lege del canone, sarebbe applicabile ai contratti oggetto dei procedimenti a quibus, il giudice rimettente ricorda che le previsioni dettate dall’art. 3, commi 8 e 9, del citato d.lgs. n. 23 del 2011 sono state dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 50 del 2014, depositata il 14 marzo 2014, e che, successivamente, con la norma in questione, è stata introdotta la previsione di salvezza dei rapporti in corso, la quale risponderebbe alla «precipua finalità di garantire una sorta di ultrattività delle suddette disposizioni legislative, ancorché dichiarate incostituzionali, dalla relativa data di entrata in vigore sino al termine finale del 31 dicembre 2015».

La nuova norma risulterebbe, quindi, in contrasto anzitutto con l’art. 136 Cost., essendosi nuovamente introdotta «nell’ordinamento giuridico una disposizione legislativa oggetto di dichiarazione d’incostituzionalità», secondo anche quanto attestato dai documenti parlamentari: a prescindere dall’improprietà del riferimento a presunti “diritti quesiti” o a “rapporti consolidati”, la norma contestata, nel riferirsi a «fattispecie future», attribuirebbe, infatti, «al conduttore il vantaggio di invocare i pagamenti effettuati, in conformità delle norme richiamate, sottraendosi all’adempimento integrale del contratto stipulato; pertanto, la pronuncia d’illegittimità costituzionale della stessa avrebbe l’effetto di rendere esigibile, da parte del locatore, la prestazione contrattuale nella sua interezza, consentendo al creditore la piena acquisizione patrimoniale del diritto fatto valere».

La disposizione denunciata sarebbe poi in contrasto anche con l’art. 3 Cost., in quanto la previsione “di salvaguardia”, con il previsto limite temporale, avrebbe introdotto un regime irragionevolmente discriminatorio ratione temporis rispetto ai medesimi rapporti di locazione.

Vi sarebbe, infine, un contrasto con l’art. 42, secondo comma, Cost., dal momento che il bilanciamento di interessi che il legislatore operi in funzione di esigenze sociali della proprietà non può, comunque, tradursi in uno «“svuotamento di rilevante entità ed incisività del suo contenuto” (v. sentenza Corte Cost. n. 55/1968)». Nel caso di specie, l’evidente compressione del contenuto della proprietà (per una durata che potrebbe finire per estendersi ai cinque anni) avrebbe svuotato di contenuto l’autonomia negoziale, senza una proporzionale ricaduta sul piano della funzione sociale: la determinazione del cosiddetto “canone catastale”, notoriamente inadeguato, rappresenterebbe, «nella sostanza, un’imposizione contrattuale di carattere sanzionatorio per infedeltà fiscale», nonostante che l’osservanza delle norme tributarie sia autonomamente «oggetto di piena tutela giuridica».

2.− In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto, con distinti atti di analogo contenuto, dichiararsi infondata la proposta questione.

Quanto alla violazione dell’art. 136 Cost., l’Avvocatura generale osserva che, essendo stata la declaratoria di illegittimità pronunciata per ragioni formali (eccesso di delega), non dovrebbe intendersi preclusa una nuova disposizione che abbia, nella sostanza, reintrodotto la disciplina censurata.

La disposizione, poi, non sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto la stessa, proprio perché intesa a dettare un regime transitorio, in una situazione di emergenza, salvaguarderebbe i diritti delle parti e asseconderebbe epiloghi transattivi rispetto alle procedure di sfratto in corso.

Non sarebbe, infine, violato neppure l’art. 42, secondo comma, Cost., in quanto si mirerebbe a fronteggiare la «situazione emergenziale di sopravvenuta morosità degli inquilini che, pur avendo regolarizzato i contratti di locazione, rischiano di essere sottoposti ad azione di sfratto, a causa della illegittimità dei contratti regolarizzati nel rispetto della norma dichiarata, poi, incostituzionale».

3.− Nel giudizio di cui al r.o. n. 207 del 2014 si è costituita la parte privata, rappresentata e difesa come in atti, la quale ha concluso chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

Al contratto di locazione, cui si riferisce il giudizio, non sarebbe applicabile, perché stipulato precedentemente, la disciplina prevista ai commi 8 e 9 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011, poi dichiarati incostituzionali, ed i cui effetti sono stati prorogati dalla norma oggetto di censura; della quale si chiede, in subordine, una declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 136, 3, 24, 42 e 53 Cost.

4.− In prossimità dell’udienza, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria per il Presidente del Consiglio dei ministri, insistendo nella richiesta di una declaratoria di infondatezza.

A proposito della lamentata violazione dell’art. 136 Cost., l’Avvocatura generale esclude che la norma denunciata abbia natura «confermativa» o «riproduttiva» (o «“ricognitiva”») di quella dichiarata incostituzionale per eccesso di delega; essa costituirebbe, piuttosto, una «chiara norma di salvaguardia genetica dei contratti di locazione eterointegrati (che per effetto della sentenza n. 50/2014 sarebbero divenuti invalidi) e di salvaguardia funzionale con riferimento alle vicende successive di tali contratti (id est gli effetti prodottisi in sede di esecuzione del contratto, pagamenti e detenzione legittima prorogata)», mirando alla «tutela dei locatari che si vedrebbero esposti allo sfratto per finita locazione a causa dello spirato termine finale originariamente pattuito, o allo sfratto per morosità a causa del minor canone corrisposto in base alla norma dichiarata incostituzionale».

La nuova norma − «del tutto diversa» dalla precedente e, pertanto, non esposta «− per differenza della fonte −, al medesimo vizio di eccesso di delega» − sarebbe stata, invero, adottata sul presupposto del mutato contesto sociale di riferimento e della «situazione di allarme sociale prodottasi nei confronti dei contraenti deboli (locatari) a seguito della invalidità dei contratti eterointegrati dalla legge».

5.− Anche la parte privata ha depositato, in prossimità dell’udienza, una memoria di replica agli argomenti della difesa statale, per insistere nei rilievi e nella richiesta già formulati.

L’intervento legislativo in esame – non sanante, ancorché attuato nella fase di conversione del decreto-legge – avrebbe «di fatto non solo vanificato la declaratoria di incostituzionalità» ma, indebitamente, «addirittura prolungato gli effetti nel tempo» di norme dichiarate costituzionalmente illegittime.

D’altra parte, l’asserito intento di «concedere un lasso di tempo ai proprietari e ai conduttori per poter prevenire la lite in via transattiva e scongiurare il rischio» delle relative azioni legali non emergerebbe dal testo del decreto-legge.

Il previsto «meccanismo di salvaguardia» sarebbe, in ogni caso, viziato da irragionevolezza (sia «intrinseca» sia «rispetto ad elementi estrinseci alla legge»), considerato che esso avrebbe «finito per premiare», come nel caso concreto, conduttori che, dopo aver sottoscritto un contratto con un canone di mercato, hanno poi «beneficiato di quello “catastale”», indipendentemente dalle «disagiate condizioni economiche a causa della crisi».

Il perseguimento, infine, della sola finalità della «repressione dell’irregolarità fiscale», indipendentemente da quella di garantire la funzione sociale della proprietà, configurerebbe una violazione dell’art. 42 Cost.

Considerato in diritto

1.− Con due ordinanze di analogo contenuto, il Tribunale ordinario di Napoli, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 136 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) [recte: dell’art.5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80 – come aggiunto dall’Allegato alla legge di conversione], secondo cui «Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

Dopo aver affermato l’applicabilità, ai procedimenti di convalida di sfratto oggetto dei giudizi a quibus, della disciplina di cui all’art. 3, commi 8 e 9, del citato d.lgs. n. 23 del 2011 – dichiarati costituzionalmente illegittimi, per eccesso di delega, con la sentenza n. 50 del 2014, depositata il 14 marzo 2014 –, il Giudice rimettente censura la circostanza che, successivamente alla richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale, il legislatore, con la disposizione denunciata, abbia introdotto la previsione di salvezza dei rapporti in corso sino al 31 dicembre 2015 «con la precipua finalità di garantire una sorta di ultrattività» di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime.

La disposizione censurata si porrebbe, dunque, in contrasto, anzitutto con l’art. 136 Cost., in quanto il legislatore avrebbe inteso non già introdurre una norma riproduttiva di quella precedente, ma solo enunciare «una “clausola di salvaguardia”» volta a preservare gli effetti prodottisi in applicazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali ed i rapporti che ne erano stati originati; senza, per di più, che il richiamo ai “diritti quesiti” ed ai “rapporti consolidati” – ai quali ha fatto riferimento il parere espresso, nella fase di conversione in legge, dalla Commissione permanente affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera dei deputati – risulti corretto né pertinente, trattandosi di rapporti di durata non sciolti né estinti e senza possibilità di alcuna “cristallizzazione” dei relativi effetti.

Sarebbe poi compromesso anche l’art. 3 Cost., in quanto si sarebbe introdotto un regime irragionevolmente discriminatorio rispetto ai medesimi rapporti di locazione, dal momento che, a seguito della predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale, sarebbe venuta meno la funzione «preventiva e deterrente» circa l’adempimento degli obblighi tributari connessi alla tempestiva registrazione dei contratti di locazione: il che renderebbe priva di ragion d’essere la previsione di un «termine finale» scollegato dalla originaria funzione.

Si denuncia, infine, la violazione anche dell’art. 42, secondo comma, Cost., in quanto la facoltà del legislatore di limitare la proprietà privata è tuttavia sottoposta al rispetto del «limite teleologico della funzionalità alle esigenze delle collettività, mediante un bilanciamento di interessi di rango costituzionale che non può tradursi in uno “svuotamento di rilevante entità ed incisività del suo contenuto” (v. sentenza Corte Cost. n. 55/1968)». Evenienza che, nella specie, non si sarebbe verificata, avendo il legislatore previsto misure in chiave sanzionatoria, tanto della durata che del canone locatizio, svuotando di contenuto l’autonomia negoziale, senza una proporzionale ricaduta sul piano della funzione sociale della proprietà.

2. – I giudizi vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia, stante l’identità dei relativi oggetti.

3. – La questione è fondata.

La disposizione all’esame è stata introdotta in sede di conversione, ad opera della legge n. 80 del 2014, del d.l. n. 47 del 2014, a seguito e in conseguenza della sentenza di questa Corte n. 50 del 2014, depositata il 14 marzo 2014, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011, in tema di rideterminazione ex lege di elementi di contratti di locazione non registrati nei termini. Essa è stata inserita nell’ambito di un provvedimento diretto in primis, secondo le intenzioni dichiarate nel preambolo del provvedimento d’urgenza, «a fronteggiare la grave emergenza abitativa in atto e a adottare misure volte a rilanciare in modo efficace il mercato delle costruzioni» e nel contesto di un articolo (il 5) dedicato, secondo l’originaria rubrica, alla «Lotta all’occupazione abusiva di immobili». Con essa il legislatore ha, nella sostanza, prorogato l’efficacia e la validità dei contratti di locazione registrati sulla base delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime.

Come emerge dai lavori parlamentari e dalle dichiarazioni del relatore, la norma «salvaguarda fino al 31 dicembre 2015 gli effetti della legge contro gli affitti in nero che la Corte costituzionale ha cancellato. Si è trovata una soluzione che non mette in discussione la sentenza, ma riconosce che coloro che ne hanno beneficiato oggi non possono subire le conseguenze di aver applicato la legge e garantisce loro un tempo congruo per non dover sopportare un aggravio ingiusto delle proprie condizioni di vita». Appare, dunque, palese che l’intento perseguito dal Parlamento era, per l’appunto, di preservare, per un certo tempo, gli effetti prodotti dalla normativa dichiarata costituzionalmente illegittima, facendo beneficiare di una singolare prorogatio la categoria degli inquilini.

Appare, in altri termini, del tutto evidente che il legislatore si è proposto non già di disciplinare medio tempore – o ex novo e a regime – la tematica degli affitti non registrati tempestivamente, magari attraverso un rimedio ai vizi additati da questa Corte; e neppure quello di “confermare” o di “riprodurre” pedissequamente il contenuto normativo di norme dichiarate costituzionalmente illegittime; ma semplicemente quello di impedire, sia pure temporaneamente, che la declaratoria di illegittimità costituzionale producesse le previste conseguenze, vale a dire la cessazione di efficacia delle disposizioni dichiarate illegittime dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione(art. 136 Cost.).

Nella sua stessa formulazione letterale, del resto, la norma censurata, evidentemente priva di autonomia, si prefigge soltanto di ricostituire una base normativa per “effetti” e “rapporti” relativi a contratti che, in conseguenza della pronuncia di illegittimità costituzionale, ne sarebbero rimasti privi: né il carattere temporaneo della disposizione sembra risolvere il problema e nemmeno attenuarne la portata.

Al riguardo, va rammentato come, sin da epoca ormai risalente, la giurisprudenza costituzionale non abbia mancato di sottolineare il rigoroso significato della norma contenuta nell’art. 136 Cost.: su di essa – si è detto – «poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali, in quanto essa toglie immediatamente ogni efficacia alla norma illegittima», senza possibilità di «compressioni od incrinature nella sua rigida applicazione» (sentenza n. 73 del 1963, che dichiarò la illegittimità di una legge, successiva alla pronuncia di illegittimità costituzionale, con la quale il legislatore aveva dimostrato «alla evidenza» la volontà di «non accettare la immediata cessazione dell’efficacia giuridica della norma illegittima, ma di prolungarne la vita sino all’entrata in vigore della nuova legge»; tra le altre pronunce risalenti, la sentenza n. 88 del 1966, ove si è precisato che il precetto costituzionale, di cui si è detto, sarebbe violato «non solo ove espressamente si disponesse che una norma dichiarata illegittima conservi la sua efficacia», ma anche ove una legge, per il modo con cui provvede a regolare le fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore, perseguisse e raggiungesse, «anche se indirettamente, lo stesso risultato»). Princìpi, questi, ripresi e ribaditi in numerose altre successive decisioni (fra le altre, le sentenze n. 73 del 2013; n. 245 del 2012; n. 354 del 2010; n. 922 del 1988; n. 223 del 1983).

Se appare, infatti, evidente che una pronuncia di illegittimità costituzionale non possa, in linea di principio, determinare, a svantaggio del legislatore, effetti corrispondenti a quelli di un “esproprio” della potestà legislativa sul punto – tenuto anche conto che una declaratoria di illegittimità ha contenuto, oggetto e occasio circoscritti dal “tema” normativo devoluto e dal “contesto” in cui la pronuncia demolitoria è chiamata ad iscriversi –, è del pari evidente, tuttavia, che questa non possa risultare pronunciata “inutilmente”, come accadrebbe quando una accertata violazione della Costituzione potesse, in una qualsiasi forma, inopinatamente riproporsi. E se, perciò, certamente il legislatore resta titolare del potere di disciplinare, con un nuovo atto, la stessa materia, è senz’altro da escludere che possa legittimamente farlo – come avvenuto nella specie – limitandosi a “salvare”, e cioè a “mantenere in vita”, o a ripristinare gli effetti prodotti da disposizioni che, in ragione della dichiarazione di illegittimità costituzionale, non sono più in grado di produrne. Il contrasto con l’art. 136 Cost. ha, in un simile frangente, portata addirittura letterale.

In altri termini: nel mutato contesto di esperienza determinato da una pronuncia caducatoria, un conto sarebbe riproporre, per quanto discutibilmente, con un nuovo provvedimento, anche la stessa volontà normativa censurata dalla Corte; un altro conto è emanare un nuovo atto diretto esclusivamente a prolungare nel tempo, anche in via indiretta, l’efficacia di norme che «non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 – Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

Né può reputarsi meritevole di pregio l’argomento speso dall’Avvocatura generale a proposito della circostanza che l’illegittimità costituzionale sia stata dichiarata per difetto di delega, che costituirebbe appena un vizio formale.

È, infatti, pacifico che una sentenza caducatoria produca i suoi previsti effetti quale che sia il parametro costituzionale in riferimento al quale il giudizio sia stato pronunciato, senza, perciò, che sia possibile differenziarne o quasi graduarne l’efficacia.

4.– La norma impugnata deve, pertanto, essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 136 Cost., restando assorbiti – in quanto totalmente dipendenti – i profili di illegittimità relativi agli altri parametri evocati.

Per Questi Motivi la Corte Costituzionale riuniti i giudizi,dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80.

 

 


Articoli più recenti:
Articoli meno recenti:

 

NARRATIVA

RIFLESSIONI

Enti non commerciali

News image

Gestire una palestra: scelta tra impresa e società sportiva   Un piccolo gruppo di maestri di tennis venne da me perché avevano trovato in affitto un circolo tennis privato e volevano prenderlo in gestione pe...

Riflessioni | Lunedì, 7 Marzo 2016

Leggi tutto

ANTONIO ALBANESE DIREBBE: “PIU’ COZZE P

News image

Uno slogan che ho coniato in occasione di cotanto interesse della politica locale avverso la realizzazione di un  impianto di cozze al largo di Minturno. Eppure, direbbe Albanese, dove erano queste pe...

Riflessioni | Giovedì, 28 Gennaio 2016

Leggi tutto

Nove anni

News image

E' soprattutto quando una persona cara viene a mancare che si apprezza maggiormente la sua presenza e il suo insegnamento... I difetti divengono improvvisamente uno strumento per sopravvivere. E' il ...

Riflessioni | Martedì, 19 Gennaio 2016

Leggi tutto

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

News image

Ho conosciuto la Bellezza della Politica attraverso gli occhi del Sindaco Angelo Vassallo, trucidato per non aver mai convissuto con l’omertà e l’indifferenza. Camminare per strada e far finta di no...

Riflessioni | Martedì, 12 Gennaio 2016

Leggi tutto

IL MARE: UN AMORE DI CONVENIENZA PER TRO

News image

Sono ancora pochi i politici che parlano del Mare come di un “Elemento”, una risorsa, nel quale vivono creature che noi mangiamo per sopravvivere e per soddisfare i nostri bisogni pr...

Riflessioni | Giovedì, 7 Gennaio 2016

Leggi tutto

MINTURNO: LE ELEZIONI RISVEGLIANO L’AMOR

News image

Le elezioni lasciano spazio a dichiarazioni d’amore verso il Nostro bel Paese. Tutto bellissimo se non fosse per il fatto che alla domanda “cosa hai fatto per promuovere e sostenere la...

Riflessioni | Mercoledì, 30 Dicembre 2015

Leggi tutto
-
+
1

LE VOSTRE STORIE

Le idee

News image

O siamo capaci di sconfiggere le idee contrarie con la discussione, o dobbiamo lasciarle esprimere. Non è possibile sconfiggere le idee con la forza, perché questo blocca il libero sviluppo dell'intelligenza. Che ...

Le vostre storie | Martedì, 22 Dicembre 2015

Leggi tutto

Fate che la vostra vita sia spettacolare

News image

Lo so che giunti al termine di questa nostra vita tutti noi ci ritroviamo a ricordare i bei momenti e dimenticare quelli meno belli, e ci ritroviamo a pensare al ...

Le vostre storie | Lunedì, 16 Novembre 2015

Leggi tutto

Minturno : Appello al Commissario Prefet

News image

Alla c.a. del Commissario Prefettizio Dott. Bruno Strati   Oggetto : Famiglia in difficoltà – Richiesta di AIUTO - Egregio Commissario Prefettizio dottor Bruno Strati, Mi chiamo Erminio Di Nora, delegato dal signor Vincenzo a ...

Le vostre storie | Martedì, 22 Settembre 2015

Leggi tutto

Tutto nasce con noi

News image

Nasce il bambino e con lui il primo vagito apre le porte al Cielo, alla Vita, al cammino.Le esperienze segnano i suoi passi come nei sulla pelle, un percorso con ...

Le vostre storie | Venerdì, 18 Settembre 2015

Leggi tutto

Indifferenza omertosa

News image

Quel giorno vidi la Terra soffrire. Dalle fenditure fuoriusciva un liquido maleodorante, scarti dell'uomo industrializzato.Il Mare era scomparso, nascosto all'occhio umano aveva lasciato sui fondali plastica, scarti di fabbrica, masse ...

Le vostre storie | Giovedì, 30 Luglio 2015

Leggi tutto

Come un Licantropo

News image

Non sono solo leggende metropolitane: l’uomo lupo esiste! E’ quanto emerge dopo anni di studi da parte di un gruppo di ricercatori dell’Università della citta di Wolfy, 125 km a est di...

Le vostre storie | Domenica, 19 Luglio 2015

Leggi tutto
-
+
1

PESCA E ACQUACOLTURA

 

Multimedia

Rassegna Stampa
Photogallery
Videogallery

Curriculum

Aggiungi ai preferiti
 
Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Read More

Regime fiscale attività professionali turistiche

Regime fiscale attività professionali turistiche

 

Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

Read More

Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

Read More

CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

Read More

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

Read More