Get Adobe Flash player
Home Fisco e Previdenza Il regime speciale di esonero Iva in agricoltura
Notice
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

Il regime speciale di esonero Iva in agricoltura

Fisco e Previdenza - Fisco

Il Legislatore comunitario ha previsto la possibilità di lasciare agli Stati membri la facoltà di applicare un regime speciale che preveda la compensazione forfettaria dell’Iva a monte a favore degli agricoltori che non rientrano nel regime normale (considerando 50 della Direttiva 2006/112/CE).

Tale facoltà, come noto, è stata recepita in Italia attraverso l’introduzione dapprima dell’articolo 34 del DPR n. 633/72 e successivamente, anche a seguito dell’evoluzione del comparto agricolo, dell’articolo 34-bis, sempre DPR Iva, specificamente afferente le attività connesse.

Il regime speciale previsto consiste in un regime speciale di detrazione dell’imposta il cui importo viene determinato attraverso l’applicazione, all’ammontare delle cessioni effettuate, di aliquote forfettarie individuate con decreto ministeriale.

In altri termini, la detrazione prevista nell'articolo 19 DPR n. 633/72 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta a debito si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti.

Iva a debito = corrispettivo di vendita X aliquota edittale

Iva a credito = corrispettivo di vendita X % di compensazione ex D.M. 23 dicembre 2005

In altri termini, l’Iva da versare è data da

Corrispettivo di vendita X (aliquota edittale - % di compensazione).

Tuttavia, non sempre in sede di cessione dei beni si applica l’aliquota edittale, infatti, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 DPR n. 633/72 “l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.”.

Ne deriva che le percentuali di compensazione sono applicabili anche alle cessioni di prodotti agricoli nei seguenti casi:

  1. conferimenti di beni da parte di soggetti in regime speciale Iva a cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni anch’esse in regime speciale si ricorda che l’articolo 34 comma 2, lett.c) include anche le cooperative tra i soggetti che rientrano nel regime speciale);
  2. cessioni effettuate da parte di soggetti passivi Iva cd. esonerati.

Nello specifico, il regime di esonero è disciplinato dal successivo comma 6 dell’articolo 34 DPR Iva che individua due requisiti necessari, uno di natura quantitativa e l’altro qualitativa.

Ne deriva che possono fruire del regime in oggetto tutti i soggetti, a prescindere dalla forma con cui viene esercitata l’attività.

Passando ad analizzare i requisiti richiesti, quello quantitativo consiste nell’aver conseguito nell’anno precedente (o nel presumere di conseguire nell’anno di inizio attività) un volume di affari non superiore a 7.000 euro (precedentemente il limite era di 2.582,28 euro). Inoltre, il volume d’affari, e questo è il cd. requisito qualitativo, deve essere composto per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli contenuti nella Parte I, Tabella A allegata al DPR n. 633/72 e quindi, l’imprenditore, deve di fatto cedere in via prevalente prodotti che danno diritto ad applicare il regime speciale Iva per l’agricoltura.

Il volume di affari comprende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’anno, registrate o soggette a registrazione secondo gli articoli 23 e 24, tenuto conto altresì delle variazioni in aumento o in diminuzione di cui all’art 26 del D.P.R. 633/72.

Non concorrono alla sua formazione le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni di beni tra le attività separate.

Il regime comporta l’esonero da tutti gli adempimenti Iva a esclusione dellanumerazioneconservazione delle fatture che saranno emesse in duplice copia, di cui una consegnata proprio al soggetto in esonero, da parte dei cessionari e dei committenti con le modalità e le tempistiche di cui all’articolo 21 DPR n 633/72.

Ma cosa accade in caso di superamento di uno o di entrambi i limiti individuati dal Legislatore?

In caso di superamento del solo limite qualitativo, il contribuente deve versare, già nell’anno in cui avviene lo sforamento l’Iva relativa alle operazioni diverse (al netto di quella assolta sui relativi acquisti) effettuando gli adempimenti relativi; egli tuttavia non decade dalla possibilità di fruire del regime di esonero anche per l’anno successivo.

In caso di superamento del solo limite quantitativo il contribuente cessa di operare nel regime di esonero a partire dall’anno successivo.

Infine, nel caso di superamento di entrambi i, il contribuente deve versare, già nell’anno in cui avviene lo sforamento l’Iva relativa alle operazioni limiti diverse (al netto di quella assolta sui relativi acquisti), effettuando gli adempimenti relativi; a partire dall’anno successivo cessa, inoltre, di operare in regime di esonero.

 

 


Articoli più recenti:
Articoli meno recenti:

 

NARRATIVA

RIFLESSIONI

Enti non commerciali

News image

Gestire una palestra: scelta tra impresa e società sportiva   Un piccolo gruppo di maestri di tennis venne da me perché avevano trovato in affitto un circolo tennis privato e volevano prenderlo in gestione pe...

Riflessioni | Lunedì, 7 Marzo 2016

Leggi tutto

ANTONIO ALBANESE DIREBBE: “PIU’ COZZE P

News image

Uno slogan che ho coniato in occasione di cotanto interesse della politica locale avverso la realizzazione di un  impianto di cozze al largo di Minturno. Eppure, direbbe Albanese, dove erano queste pe...

Riflessioni | Giovedì, 28 Gennaio 2016

Leggi tutto

Nove anni

News image

E' soprattutto quando una persona cara viene a mancare che si apprezza maggiormente la sua presenza e il suo insegnamento... I difetti divengono improvvisamente uno strumento per sopravvivere. E' il ...

Riflessioni | Martedì, 19 Gennaio 2016

Leggi tutto

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

News image

Ho conosciuto la Bellezza della Politica attraverso gli occhi del Sindaco Angelo Vassallo, trucidato per non aver mai convissuto con l’omertà e l’indifferenza. Camminare per strada e far finta di no...

Riflessioni | Martedì, 12 Gennaio 2016

Leggi tutto

IL MARE: UN AMORE DI CONVENIENZA PER TRO

News image

Sono ancora pochi i politici che parlano del Mare come di un “Elemento”, una risorsa, nel quale vivono creature che noi mangiamo per sopravvivere e per soddisfare i nostri bisogni pr...

Riflessioni | Giovedì, 7 Gennaio 2016

Leggi tutto

MINTURNO: LE ELEZIONI RISVEGLIANO L’AMOR

News image

Le elezioni lasciano spazio a dichiarazioni d’amore verso il Nostro bel Paese. Tutto bellissimo se non fosse per il fatto che alla domanda “cosa hai fatto per promuovere e sostenere la...

Riflessioni | Mercoledì, 30 Dicembre 2015

Leggi tutto
-
+
1

LE VOSTRE STORIE

Le idee

News image

O siamo capaci di sconfiggere le idee contrarie con la discussione, o dobbiamo lasciarle esprimere. Non è possibile sconfiggere le idee con la forza, perché questo blocca il libero sviluppo dell'intelligenza. Che ...

Le vostre storie | Martedì, 22 Dicembre 2015

Leggi tutto

Fate che la vostra vita sia spettacolare

News image

Lo so che giunti al termine di questa nostra vita tutti noi ci ritroviamo a ricordare i bei momenti e dimenticare quelli meno belli, e ci ritroviamo a pensare al ...

Le vostre storie | Lunedì, 16 Novembre 2015

Leggi tutto

Minturno : Appello al Commissario Prefet

News image

Alla c.a. del Commissario Prefettizio Dott. Bruno Strati   Oggetto : Famiglia in difficoltà – Richiesta di AIUTO - Egregio Commissario Prefettizio dottor Bruno Strati, Mi chiamo Erminio Di Nora, delegato dal signor Vincenzo a ...

Le vostre storie | Martedì, 22 Settembre 2015

Leggi tutto

Tutto nasce con noi

News image

Nasce il bambino e con lui il primo vagito apre le porte al Cielo, alla Vita, al cammino.Le esperienze segnano i suoi passi come nei sulla pelle, un percorso con ...

Le vostre storie | Venerdì, 18 Settembre 2015

Leggi tutto

Indifferenza omertosa

News image

Quel giorno vidi la Terra soffrire. Dalle fenditure fuoriusciva un liquido maleodorante, scarti dell'uomo industrializzato.Il Mare era scomparso, nascosto all'occhio umano aveva lasciato sui fondali plastica, scarti di fabbrica, masse ...

Le vostre storie | Giovedì, 30 Luglio 2015

Leggi tutto

Come un Licantropo

News image

Non sono solo leggende metropolitane: l’uomo lupo esiste! E’ quanto emerge dopo anni di studi da parte di un gruppo di ricercatori dell’Università della citta di Wolfy, 125 km a est di...

Le vostre storie | Domenica, 19 Luglio 2015

Leggi tutto
-
+
1

PESCA E ACQUACOLTURA

 

Multimedia

Rassegna Stampa
Photogallery
Videogallery

Curriculum

Aggiungi ai preferiti
 
Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Read More

Regime fiscale attività professionali turistiche

Regime fiscale attività professionali turistiche

 

Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

Read More

Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

Read More

CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

Read More

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

Read More