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Donazione "prima casa" al figlio
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Si ha donazione indiretta quando un soggetto procura l'acquisto di un bene a un terzo, o intervenendo all'atto di acquisto per pagarne il prezzo o fornendo il denaro necessario. Anche nell’ipotesi di acquisto di un bene, attraverso donazione indiretta, da parte di un minore non emancipato (nonché da altri soggetti incapaci, quali interdetti e inabilitati), spetta l’agevolazione prima casa, ovviamente se lo stesso è in possesso di tutti i requisiti di legge. In questo caso, le prescritte dichiarazioni per potere fruire dei benefici (nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986), anche se riferite al soggetto acquirente, dovranno essere rese dai rappresentanti legali.
L’immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisce entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività; in tale ultima ipotesi, si considera ricompresa ogni tipo di attività, incluse quelle svolte senza remunerazione, ad esempio le attività di studio, di volontariato, sportiva (circolare n. 1/E del 1994). L’acquirente può pertanto fruire delle agevolazioni anche se non residente nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato, purché svolga in quell’ambito territoriale la propria attività, anche se non remunerata (circolare n. 19/E del 2001).
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