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Novità Fiscali e Previdenziali

Fisco e Previdenza - Fisco

tudi di settore applicabili al 2014: Circolare Agenzia delle Entrate

Con Circolare 17 luglio 2015, n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità relative agli studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2014.

 

Con Circolare 17 luglio 2015, n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità relative agli studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2014.

Nella Circolare in esame l'Agenzia, tra i vari, fornisce chiarimenti in merito:

  • all'evoluzione di 68 studi (28 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio, 18 del settore delle manifatture, 16 del settore dei servizi e 6 relativi ad attività professionali) approvata con i Decreti 29 dicembre 2014;
  • alle modifiche all'analisi della territorialità applicabili dal periodo d'imposta 2014, apportate ad opera dei Decreti ministeriali 29 dicembre 2014 e 30 marzo 2015;
  • ai correttivi anticrisi individuati dal D.M. 15 maggio 2015, con particolare riferimento alla compilazione del quadro T.

Sono inoltre analizzate le modifiche introdotte ai modelli degli studi di settore e fornite indicazioni agli uffici per la gestione del confronto con il contribuente.

 

La riduzione del capitale sociale con successivo prestito obbligazionario non è elusiva: Cassazione

Con Sentenza 15 luglio 2015, n. 14761, la Corte di Cassazione ha chiarito che la riduzione del capitale sociale di una s.p.a. con distribuzione ai soci e sottoscrizione, da parte degli stessi, di un prestito obbligazionario nei confronti della società non è elusiva.

Secondo la Suprema Corte, infatti, la sola scelta del contribuente di non seguire l'opzione fiscalmente più onerosa non costituisce abuso del diritto.

 

Assegno di natalità (c.d. bonus bebè): indicazioni dell'INPS

L'INPS con il Messaggio n. 4845 del 17 luglio 2015 interviene per fornire indicazioni operative relativamente alla domanda di assegno di natalità (c.d. bonus bebè) previsto dall'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015): si tratta di un assegno mensile (max 36 mensilità), il cui importo è pari a 80 euro se l'ISEE del nucleo familiare non è superiore a 25.000 euro annui, oppure 160 euro se l'ISEE non supera i 7.000 euro annui.

L'Istituto nel messaggio in oggetto rende noto che la prima liquidazione, avverrà entro la fine del corrente mese di luglio, e che verranno corrisposte tutte le rate maturate a tale data. Il primo pagamento comprenderà pertanto anche le eventuali mensilità arretrate spettanti. Dopo questa prima fase, la liquidazione delle domande accolte verrà effettuata entro il giorno cinque di ogni mese.

 

 


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Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Regime fiscale attività professionali turistiche

Regime fiscale attività professionali turistiche

 

Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

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CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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