Non è ammesso il rimborso – riconosciuto solo in via transitoria per un periodo di cinque anni per chi aveva già 60 anni al debutto della gestione separata - dei contributi versati come lavoratore parasubordinato che smette l’attività senza avere raggiunto il diritto a pensione, se costui, pensionato per attività svolta in altri settori, può avere dall’Inps, per quei pochi contributi da cococo, la pensione supplementare.
Lo ammette la Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza 879 depositata il 17 gennaio 2007) che sana il contrasto sorto in seno alle varie sezioni lavoro.
Corte di Cassazione a sezioni unite n. 879 depositata il 17 gennaio 2007
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