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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

Legislazione - Comunicati

 

Prorogato al 6 luglio 2015 il termine per le imposte

Il Ministero dell’economia ha comunicato che è in corso di pubblicazione il Decreto con la proroga del versamento delle imposte sui redditi al 6 luglio 2015, così come ormai consuetudine da qualche anno. Sono interessati i contribuenti soggetti che esercitano attività soggette agli studi di settore ma anche coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, cioè per esempio i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza. Dopo il 6 luglio e fino al 20 agosto 2015 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

 

 

730 precompilato: invio correzioni fino al 29 giugno

E' stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che consente di risolvere gli errori commessi nel 730 precompilato. Il contribuente che intende correggere il primo invio ed ha utilizzato il sito internet dell’Agenzia delle Entrate può effettuare un nuovo invio che annulla e sostituisce il precedente, in autonomia, senza rivolgersi al Caf o a un professionista abilitato. Questo nuovo canale è aperto fino al 29 giugno. Invece, i contribuenti che hanno presentato il 730 in assenza del sostituto d’imposta e che trasmettano entro il 16 giugno 2015, il modello F24 per il pagamento, hanno tempo per presentare un nuovo 730 sostitutivo solo fino al 21 giugno 2015.

 

Equitalia: rateizzazione-bis entro il 31 luglio 2015

E' ancora aperta la possibilità di richiedere un nuovo piano di rateazione dei debiti pregressi, per i contribuenti morosi e già decaduti da un piano di rateazione. Scade infatti il 31 luglio il termine per poter richiedere nuovo piano rateale. La proroga prevista dal Decreto Milleproroghe DL 192/2014. La riapertura delle rateizzazioni era stata già concessa nel 2014 per i contribuenti decaduti entro il 22.06.2013. In un comunicato stampa Equitalia ha reso noto i risultati positivi dell'operazione con moltissime richieste da parte dei cittadini. Infatti, sono state presentate dai contribuenti morosi e decaduti dal beneficio della dilazione dei pagamenti iscritti a ruolo 48.485 domande e sono state concesse 47.049 nuove rateizzazioni-bis, pari a circa il 97 per cento.

 

Ravvedimento operoso: i chiarimenti delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha emesso il 9 giugno scorso la circolare 23/ che fornisce una guida sul nuovo ravvedimento operoso di recente modificato dalla Legge di Stabilità 2015

La principale novità è che il ravvedimento operoso può essere adesso utilizzato fino alla scadenza dei termini previsti per l’accertamento. L'istituto inoltre prevede una maggiore graduazione delle sanzioni in base al tempo trascorso. La Circolare illustra, quindi, come individuare il momento a partire dal quale vanno calcolati i termini per ravvedersi nei casi di omessi versamenti e violazioni commesse con la dichiarazione.

 

 

Circolare 22/E: le novità IRAP 2015

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri 9 giugno la Circolare n. 22/E/2015, in cui fornisce chiarimenti sulle novità IRAP apportate dalla Legge di Stabilità 2015, dopo le numerose segnalazioni e perplessità evidenziate dalle associazioni di categoria interessate. In particolare, la circolare tratta il tema della deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile dell'IRAP, di credito d’imposta previsto per i contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, di public utilities e di società che ricorrono a contratti di somministrazione. Il documento precisa ad esempio che le quote di Tfr maturate a partire dall’esercizio 2015, compresa la rivalutazione delle quote accantonate fino al 2014, rientreranno tra le spese deducibili per il personale dipendente, trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro.

 

 

IMU 2015: esenzione per i non residenti, ma a certe condizioni

I soggetti non residenti sono esenti dall'IMU a partire dal 2015 solo se rispettano due requisiti: essere iscritti all’Aire ed essere pensionati all’estero. Da quest’anno scatta il nuovo esonero dall’Imu per i cittadini italiani residenti all’estero. È bene, tuttavia, tenere presenti le numerose condizioni richieste dalla norma (art. 9-bis del D.L. n. 47/2014), che prevede l’equiparazione all’abitazione principale dell’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

 

Addizionale comunale all'IRPEF 2014: elenco aggiornato

Con comunicato stampa del 9 giugno 2015, il Dipartimento delle Finanze ha reso noto di aver aggiornato l'elenco delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per il 2014. E' stato, quindi, ripubblicato l’elenco riepilogativo delle aliquote e delle esenzioni dell’addizionale comunale all’IRPEF, applicabili per l’anno d’imposta 2014, aggiornato al 5 giugno 2015. L’elenco aggiornato è disponibile alla pagina

 

http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/addirpefcom/aliquote/elenco2014.htm.

 

 

Costi non dedotti: correzione solo entro l’accertamento ordinario

Con la Risoluzione n. 57/E dell’8 giugno 2015, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul corretto trattamento fiscale da applicare nell’ipotesi in cui si proceda ad una correzione di errori contabili per mancata imputazione di componenti negativi e/o positivi nel corretto esercizio di competenza. Più precisamente, secondo quanto già chiarito nella Circolare n. 31/E/2013, per evitare fenomeni di doppia imposizione, è riconosciuta la possibilità di imputare fiscalmente il componente reddituale nel corretto periodo di competenza e di sterilizzarlo nel momento in cui è imputato in bilancio a seguito della correzione contabile. Questa possibilità è limitata ai soli periodi d’imposta ancora suscettibili di attività accertativa al momento di scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione. Ora, con la Risoluzione n. 57/E/2015, si puntualizza che, a tali fini, è irrilevante l’eventuale presenza di fatti che comportano l’obbligo di denuncia penale, circostanza che fa scattare il raddoppio dei termini per l’accertamento. Quest’intervallo di tempo più ampio è previsto esclusivamente a vantaggio del Fisco, che ha così la possibilità di utilizzare l’esito delle indagini giudiziarie.

 

 

NARRATIVA

RIFLESSIONI

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Alla c.a. del Commissario Prefettizio Dott. Bruno Strati   Oggetto : Famiglia in difficoltà – Richiesta di AIUTO - Egregio Commissario Prefettizio dottor Bruno Strati, Mi chiamo Erminio Di Nora, delegato dal signor Vincenzo a ...

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Indifferenza omertosa

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Quel giorno vidi la Terra soffrire. Dalle fenditure fuoriusciva un liquido maleodorante, scarti dell'uomo industrializzato.Il Mare era scomparso, nascosto all'occhio umano aveva lasciato sui fondali plastica, scarti di fabbrica, masse ...

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Come un Licantropo

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Non sono solo leggende metropolitane: l’uomo lupo esiste! E’ quanto emerge dopo anni di studi da parte di un gruppo di ricercatori dell’Università della citta di Wolfy, 125 km a est di...

Le vostre storie | Domenica, 19 Luglio 2015

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PESCA E ACQUACOLTURA

 

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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Regime fiscale attività professionali turistiche

Regime fiscale attività professionali turistiche

 

Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

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CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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