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Regime forfetario e minimi 2015

Fisco e Previdenza - Fisco

La proroga dei minimi è riservata alle nuove attività del 2015 e resta preclusa ai soggetti provenienti dal regime di tassazione al 10% (nuove iniziative).

Il regime forfetario, introdotto dalla Legge si stabilità 2015, ha sostituito i regimi agevolati preesistenti ed è diventato il regime naturale per tutte le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti.

 

Il decreto Milleproroghe ha prorogato per il 2015 il regime dei minimi (aliquota 5%), offrendo così un'alternativa alle partite Iva, rispetto al nuovo regime forfetario. Recentemente è stato chiarito che tale possibilità è preclusa ai soggetti che avevano aderito al regime delle nuove iniziative produttive (aliquota 10%). Per essi non è possibile pertanto né proseguire nel regime scelto (aliquota 10%) fino al completamento del triennio, né transitare nel regime dei minimi. Le uniche scelte sono regime forfetario o ordinario.

 

Condizioni per il regime agevolato forfetario e possibilità di usare il regime dei minimi

Possono aderire al regime (e continuare a restarvi) le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arte o professione che nell'anno solare precedente:

  • abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta (vedi tabella riportata in calce all'articolo). Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, contraddistinte da diversi codici ATECO, conta il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici. Si segnala che è intenzione del legislatore alzare le soglie di reddito, soprattutto quelle inferiori ai 30.000 Euro. Si invitano pertanto i soggetti interessati a restare aggiornati sulle novità relative al nuovo regime A tal proposito si rimanda alla nostra rassegna stampa del 13.1.2015 "Boom di partite Iva: è l'effetto minimi", e quella del 15.01.2015 "Nuovo regime forfetario: proposto l'aumento delle soglie") ;
  • abbiano sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
  • il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro (i beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, arte o professione, e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di 20.000 € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l'attività esercitata). Ai fini di tale limite non vanno considerati:
    • i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati;
    • i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;
  • i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, arte o professione siano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del TUIR). La verifica del criterio della prevalenza non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 Euro.

Le regole per l'entrata/uscita dal nuovo regime forfetario sono le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell’IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell’imposizione diretta.

 

Il passaggio al nuovo regime forfetario da parte dei soggetti provenienti dal regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 38/2000), o dal regime dei minimi (art. 27 D.l. 98/2011) avverrà “automaticamente”, al sussistere delle condizioni previste.

 

I contribuenti che al 31.12.2014 hanno adottato il regime dei minimi possono continuare ad applicarlo  fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età (c.d. clausola di salvaguardia).

 

Grazie al decreto Milleproghe, approvata alla Camera e al Senato, e ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il regime dei minimi continuerà a sussistere per tutto il 2015, costituendo così un'alternativa al regime forfetario. La disposizione contenuta nel decreto, infatti, proroga di un anno l'abrogazione del regime dei minimi, e diventerà ufficiale solo dopo l'approvazione definitiva del D.l. 192/2014 (decreto milleproroghe). La proroga invece non riguarda il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L 388/2000) e il regime degli "ex-minimi" (art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011), che restano non applicabili a partire dal 2015.

 

A questo proposito si segnala che, con una risposta al question time n. 5-05703 del 4 giugno 2015, è specificato che coloro che avevano aderito al regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000 con aliquota 10%) e alla data del 1° gennaio 2015 non avevano ancora terminato il triennio agevolativo, non possono proseguire nel regime delle nuove iniziative fino al completamento del triennio. Tali soggetti devono scegliere se entrare nel nuovo regime forfetario o optare, in alternativa, per il regime ordinario. Per tali soggetti è preclusa anche la possibilità di avvalersi del regime dei minimi (prorogato dal decreto Milleproroghe), in quanto tale regime è destinato solo a coloro che intraprendono una nuova attività, e non per i soggetti già in attività alla data del 1° gennaio 2015.

 

Per i contribuenti che dal 2015 hanno applicato il regime agevolato forfetario o il regime ordinario e che ora intendono adottare il regime dei minimi, potrebbero porsi alcune questioni operative, come ad esempio la comunicazione dell'opzione o la gestione delle fatture emesse, che probabilmente potranno essere risolte utilizzando per analogia i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7/E del 28.1.2008, in occasione dell’introduzione del “vecchio” regime dei minimi (art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/97).

 

Regime agevolato forfetario: casi di esclusione

Il regime non può essere adottato dai soggetti:

  • che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito(cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc...);
  • non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
  • che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
  • che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.

Le cause di esclusione si riferiscono al momento di applicazione del regime, e non all'anno antecedente all'ingresso dello stesso (come per le condizioni di accesso al regime).

 

Le semplificazioni per chi utilizza il regime agevolato forfetario

I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti semplificazioni:

  • per quanto riguarda l'Iva sono in generale esonerati dal versamento dell'imposta (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito):
    • inoltre sono esonerati dall'obbligo:
      • della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
      • della registrazione degli acquisti;
      • della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
      • della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
      • della comunicazione del c.d. spesometro;
      • della comunicazione black list;
      • della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute;
    • sono invece obbligati:
      • a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;
      • a certificare e conservare corrispettivi. A tal proposito sulle fatture emesse, al posto dell'Iva, andrà riportata la dicitura: "Operazione in franchigia da Iva", con l'eventuale indicazione della norma;
      • a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
      • a versare l'Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.
  • per quanto riguarda le imposte sui redditi:
    • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
    • determinano il reddito d'impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;
    • sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
  • per quanto riguarda l'IRAP, essi sono esclusi da tale imposta;
  • per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai parametri);
  • per quanto riguarda gli adempimenti in qualità di sostituti d'imposta, essi:
    • non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;
    • non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.
  • Gli imprenditori che applicano il nuovo regime fiscale agevolato, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale (c.d. regime contributivo agevolato). Tale sistema prevede la determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza considerare il c.d. minimale di reddito (ossia quel reddito minimo sul quale i contributi sono sempre dovuti, anche se il reddito d'impresa dichiarato è inferiore a quella soglia minima). Per sapere come aderire puoi consultare lo speciale del 26.02.2015 "Forfetari: il regime contributivo agevolato è su opzione").

 

LE CONDIZIONI DI ACCESSO E PERMANENZA AL REGIME

NELL’ANNO PRECEDENTE

1

Avere conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico

2

Aver sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro non superiori a 5.000 Euro lordi

3

Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non sia superiore a 20.000 Euro

4

L'attività d'impresa, arte o professione sia prevalente a quella eventualmente esercitata come lavoro dipendente e assimilato.

 

Calcolo del reddito

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (vedi tabella riportata in calce all'articolo), senza tener conto delle spese sostenute nell'anno. Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.

 

Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. L'eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile.

 

Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP. Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l'Irpef.

 

Il nuovo regime forfetario presenta ulteriori agevolazioni nel caso in cui ad applicarlo siano dei soggetti che intraprendono una nuova attività. In tal caso, infatti, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi, al sussistere di determinate condizioni, si gode di una diminuzione del reddito di 1/3.

 

Tabella limiti ricavi/compensi e coefficiente redditività

Cod. attività ATECO 2007

Settore

Limiti compensi

Coeff. redditività

(10 – 11)

Industrie alimentari e delle bevande

35.000

40%

45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

40.000

40%

47.81

Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande

30.000

40%

47.82 – 47.89

Commercio ambulante di altri prodotti

20.000

54%

(41 – 42 – 43) – (68)

Costruzioni e attività immobiliari

15.000

86%

46.1

Intermediari del commercio

15.000

62%

(55 – 56)

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

40.000

40%

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)

 

Attività professionali, scientifiche,

tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

15.000

68%

(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09 05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)

 

 

Altre attività economiche

20.000

67%

 

 

 

 

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