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Novità Fiscali e Previdenziali

Fisco e Previdenza - Fisco

 

Mod. 730 precompilato: Circolare dell'Agenzia delle Entrate

Con Circolare 23 marzo 2015, n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in merito alla Dichiarazione 730 precompilata.

In particolare, l'Agenzia si è espressa con riferimento alle seguenti tematiche:

  • contribuenti destinatari della precompilata;
  • documentiinformazioni contenuti nella dichiarazione;
  • modalità di accesso tramite intermediario o direttamente on line;
  • accettazione della dichiarazione con o senza modifiche e integrazioni;
  • presentazione della dichiarazione precompilata;
  • controllo documentale sugli oneri e quello preventivo;
  • sistema sanzionatorio conseguente all'apposizione del visto di conformità infedele;
  • compensi agli intermediari.

modelli precompilati saranno disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate dal 15 aprile; dal 1° maggio al 7 luglio sarà possibile accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla all'Agenzia.

 

Credito d'imposta per le spese di ricostruzione di aziende distrutte dal sisma 2012: Provvedimento

Con Provvedimento 20 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha definito lemisure percentuali massime del credito d'imposta spettante ai soggetti che hanno presentato la richiesta nel 2014 per i costi, sostenuti negli anni 2012 e 2013, per il ripristino o la ricostruzione di aziende o studi professionali danneggiati o distrutti dal terremoto che ha colpito alcune aree del Centro-Nord il 20 e 29 maggio 2012 (art. 67-octies, D.L. n. 83/2012).

In particolare, la percentuale del credito d'imposta spettante è pari:

  • al 100% del credito d'imposta richiesto nel 2014 per i costi agevolabili sostenuti nel 2012;
  • al 65,0934% del credito d'imposta richiesto nel 2014 per i costi agevolabili sostenuti nell'anno 2013.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione esclusivamente tramite Mod. F24 indicando il codice tributo "6843", istituito con Risoluzione 20 marzo 2015, n. 30.

 

Non punibile il datore di lavoro per l'omissione contributiva se non gli viene notificato l'accertamento

La mancata notifica dell'accertamento al datore di lavoro per l'omissione contributiva, eseguita solo nei confronti del curatore fallimentare, rende nulla la condanna dello stesso per omesso versamento di ritenute certificate, ex articolo 10-bis del D.Lgs n. 74/2000.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12011 del 23 marzo 2015, chiarisce infatti che la mancata notifica dell'accertamento non consente di calcolare i tre mesi entro i quali il datore di lavoro può provvedere al versamento delle somme contestate, entro i quali il datore non è punibile, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1-bis del DL n. 463/1983. Pertanto, avendo impedito al datore di lavoro di estinguere il debito entro il termine di non punibilità, la condanna dello stesso è annullata con rinvio al giudice per un nuovo giudizio.

 

 

Sanzione valida se non è dimostrata la violazione dei termini di difesa da parte del datore

In tema di licenziamento disciplinare, la Corte di Cassazione ha statuito che il provvedimento espulsivo per le assenze ingiustificate sul lavoro è valido, qualora il dipendente non dimostri che il datore non ha osservato i termini per il diritto alla difesa.

La Suprema Corte, con la Sentenza n. 5714 del 20 marzo 2015, ha precisato che nel caso specifico il CCNL stabilisce dieci giorni per il lavoratore per la presentazione delle giustificazioni, mentre quello di comunicazione del provvedimento decorre dalla scadenza dei cinque giorni successivi alla data di ricevimento e che tali termini sono stati rispettati dal datore, determinando il rigetto del ricorso.

 

 

Modalità di versamento delle somme dovute a titolo di contributo addizionale CIG a seguito dell'attività di recupero

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 31/E del 23 marzo 2015, modifica le istruzioni relative alle modalità di versamento, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni a seguito dell'attività di recupero, impartite con la Risoluzione n. 24/E del 4 marzo 2015.

L'Agenzia chiarisce che la nuova causale contributo "RCAD" - denominata "Recupero contributo addizionale CIG" va esposta nel modello F24 (sezione "INPS" - campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, delle somme esposte nella colonna "importi a debito versati) indicando nel campo:

  • "codice sede", il codice della sede INPS presso la quale è aperta laposizione contributiva aziendale;
  • "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", il codice identificativo dei contributi oggetto di recupero (14 caratteri), come da comunicazione inviata dall'INPS;
  • "periodo di riferimento", nelle colonne "da mm/aaaa" e "a mm/aaaa" l'inizio e la fine del periodo cui si riferiscono i contributi oggetto di recupero, nel formato "MM/AAAA", come da comunicazione inviata dall'INPS.

 

 

Contratti di solidarietà aziende CIGS 2015: chiarimenti del Welfare sul trattamento aggiuntivo del 10%

Con la Circolare n. 8 del 20 marzo 2015, il Ministero del Lavoro interviene in merito all'integrazione salariale aggiuntiva del 10% prevista per i contratti di solidarietà difensivi per le aziende rientranti nella disciplina CIGS.

In particolare, nel ricordare che il "Decreto Milleproroghe" ha esteso detto trattamento anche per il 2015, portando l'integrazione complessiva corrisposta al 70% della retribuzione persa dai lavoratori, il Ministero ha precisato che tale trattamento aggiuntivo dovrà essere erogato nel limite di 50 milioni di euro.

Inoltre, il Welfare ha evidenziato come dovrà essere data priorità ai CDS iniziatiprorogati nel corso del 2014 ed ancora in corso nel 2015 e sarà l'INPS a monitorare il progressivo utilizzo delle risorse stanziate per il citato 10%.

 

 

 

 

CIGS: completamento delle proroghe a 24 mesi dei programmi di crisi per cessazione di attività

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 9 del 20 marzo 2015, comunica che il finanziamento previsto per le proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività, è esteso all'anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro. Pertanto, in attesa dei relativi decreti di autorizzazione, possono essere autorizzatitrattamenti, oggetto di accordi già stipulati in sede ministeriale, relativi al secondo anno di crisi per cessazione di attività che hanno inizio nel corso dell'anno 2015 fino a concorrenza delle risorse finanziarie stanziate.

 

 


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Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Regime fiscale attività professionali turistiche

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Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

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Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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