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Requisiti oggettivi e soggettivi del regime del margine

Legislazione - Normative

Ai beni usati, nonché agli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, si applica un regime Iva speciale, disciplinato dagli artt. 36 e segg. del D.L. n. 41/1995, la cui finalità è quella di evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per i beni che dopo l’uscita dal circuito commerciale vengono ceduti ad un soggetto passivo per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione in relazione al prezzo di vendita da quest’ultimo praticata.

Per i suddetti beni, è assoggettato a Iva il solo utile lordo realizzato dal rivenditore, cioè la differenza (cd. “margine”) fra il prezzo di vendita e quello di acquisto, maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.

 

Il regime speciale è applicato attraverso una triplice modalità, ossia commisurando l’imposta dovuta sulla rivendita:

  • alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all’acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie (regime ordinario o analitico). In questa ipotesi, i costi riferibili all’acquisto del bene e alle prestazioni di riparazione, nonché a quelle accessorie, devono essere computati al lordo dell’imposta, anche se l’Iva risulta separatamente addebitata al rivenditore (come si verifica per gli oggetti d’arte acquistati presso l’autore, ovvero presso i suoi eredi o aventi causa soggetti passivi, o importati, per le cui cessioni il rivenditore abbia optato per l’applicazione dell’imposta con il regime del margine);
  • a determinate percentuali forfetarie (regime forfetario o percentuale). Si tratta di cessioni per le quali, risultando particolarmente difficoltoso calcolare il margine con il metodo ordinario o analitico, è stato determinato in via presuntiva l’ammontare del margine che viene calcolato in misura percentuale rispetto al prezzo di vendita; ciò sia al fine di evitare che il margine sia costituito dall’intero prezzo di vendita, sia al fine di semplificare gli adempimenti previsti dal particolare regime in esame. Resta inteso che l’ammontare del margine determinato in modo forfetario deve ritenersi assorbente di tutti i costi che influenzerebbero la determinazione analitica del margine. Pertanto, nel regime in esame non è detraibile l’imposta assolta per rivalsa dal soggetto per le prestazioni accessorie e di riparazione ricevute, dovendo ritenersi che dei suddetti costi si sia tenuto conto in sede di determinazione della percentuale di abbattimento del prezzo di vendita;
  • al margine globale, costituito dalla differenza tra l’ammontare complessivo delle cessioni e quello degli acquisti, aumentato delle spese di riparazione ed accessorie, effettuati in ciascun periodo, mensile o trimestrale, di riferimento (regime globale).

Sotto il profilo oggettivo, si ribadisce che i beni interessati dalla disciplina in esame sono i beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché gli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione indicati nella tabella allegata al D.L. n. 41/1995.

Dal punto di vista soggettivo, invece, sono interessati al regime speciale i contribuenti che esercitano per professione abituale il commercio all’ingrosso, al dettaglio o in forma ambulante di beni mobili usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, a condizione che non abbiano subìto, all’atto dell’acquisto, la rivalsa dell’imposta, sebbene in taluni casi il tributo possa aver concorso alla determinazione del prezzo pagato.

Il regime speciale, pur con qualche limitazione, si applica anche ai soggetti che effettuano cessioni dei suddetti beni non nel quadro dell’esercizio abituale di attività di commercio degli stessi; si tratta, cioè, delle imprese, professionisti ed enti soggetti passivi Iva che occasionalmente vendono beni d’occasione o oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione.

Come anticipato, la disciplina in esame presuppone che i beni siano stati precedentemente acquistati presso privati, vale a dire presso soggetti che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione e che, pertanto, non rivestono la qualifica di soggetti Iva. Sul punto, è dato osservare che si considerano acquistati presso privati anche:

  • i beni acquistati presso un soggetto passivo che non ha potuto operare, in sede d’acquisto, la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633/972. Restano, invece, escluse dalla previsione normativa tutte le altre ipotesi in relazione alle quali la detrazione è esclusa, in tutto o in parte, quali quelle previste dall’art. 19, comma 5, e dall’art. 36-bis del medesimo decreto;
  • i beni acquistati presso un soggetto passivo comunitario in regime di esonero nel proprio Stato;
  • i beni acquistati presso un soggetto passivo che opera anch’esso nel regime speciale del margine.

 

 


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Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

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CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

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730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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