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Se manca la relativa dichiarazione, non c’è credito riportabile a nuovo

Fisco e Previdenza - Fisco

L’omissione legittima l’iscrizione a ruolo, scaturita da controllo automatizzato, per disconoscimento dell’eccedenza che era stata fatta valere nel successivo periodo d’imposta.

 

La pronuncia 22402/2014 della Corte di cassazione applica, a una fattispecie relativa all’omessa presentazione della precedente dichiarazione, il proprio consolidato indirizzo sull’esclusione di apposita motivazione della cartella di pagamento emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo conseguente a un controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, ammesso ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 allorquando i dati emergano dalla dichiarazione stessa.

Più precisamente, nella controversia oggetto dell’intervento della Corte regolatrice del diritto in rassegna, il contribuente aveva contestato la carenza di detta motivazione, ma l'ufficio finanziario opponeva che il disconoscimento dei crediti di imposta emergente dalla successiva dichiarazione dei redditi era derivato dalla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente risultante dall'Anagrafe tributaria.


La Commissione tributaria regionale aveva, invece, ritenuto decisiva, non tanto l’allegazione della copia del modello Unico per il periodo d’imposta omesso (attestante l'impegno alla presentazione telematica da parte del professionista incaricato, che era evidentemente restato inadempiente), ma l’impegno - poi realizzatosi - alla presentazione della dichiarazione omessa ai sensi dell’articolo 2 del Dpr n. 322/1998, entro i termini di decadenza dall'accertamento, la quale “quindi, avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento in rettifica”.


Il disconoscimento dei crediti d’imposta riportati nella dichiarazione successiva a quella omessa, dalla quale i cennati crediti d’imposta scaturivano, risulta fondata - a opinione della decisione della Cassazione in commento - sul secondo comma dell’articolo 36-bis citato, ove si prevede che “sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a… e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione”.
Pertanto – e correttamente a nostro avviso – non assume alcuna rilevanza la tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi dalla quale emergeva il credito d’imposta riportato nella successiva dichiarazione, in quanto, peraltro, essa era stata presentata soltanto nel corso del giudizio di primo grado.


A conforto di tale interpretazione, la sentenza del Supremo collegio che in annota evidenzia come il disconoscimento dei crediti d’imposta in esame era legittimato anche dalla disposizione contenuta nel quarto comma del citato articolo 36-bis, secondo la quale “i dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta”.

La giurisprudenza della Corte di legittimità sull’esclusione di apposita motivazione da esporre nella cartella di pagamento a seguito del suddetto controllo automatizzato si rinviene nella sentenza citata da questa in commento - 7 giugno 2013, n. 14376 - laddove la rettifica dei risultati della dichiarazione non comporti una pretesa ulteriore da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Peraltro, nella precedente pronuncia del Supremo collegio 23 maggio 2012, n. 8137, si era affermato che deve escludersi un particolare onere di motivazione, poiché il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.

La legittimità dell’emissione della cartella di pagamento non preclude il riconoscimento del rimborso dell’eccedenza fiscale azionabile col meccanismo della ripetizione dell'indebito come ammesso dalla sentenza in commento, che ritiene applicabile il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità riguardo all’Iva, con le decisioni - parimenti citate da questa in commento 12 gennaio 2012, n. 268, e 2 aprile 2014, n. 7600 - ove si è statuito che il venir meno del diritto alla detrazione non elide il diritto al rimborso.

 

 

 


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