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Novità Fiscali e Previdenziali

Legislazione - Normative

 

Regime dei minimi: probabile proroga per il 2015

Un emendamento al Decreto Milleproroghe in fase di conversione in legge viene incontro alle proteste di autonomi e operatori che contestavano il nuovo regime dei minimi con aliquota triplicata e alte soglie di entrata, già in vigore dal 1.1.2015. Scelta Civica ha proposto propone la soluzione di mantenere ancora per quest’anno il vecchio regime in cui l’imposta sostitutiva è fissata al 5% e la soglia di ricavi è unica (30.000 euro) per tutti i settori di attività. Tra gli altri emendamenti al decreto Milleproroghe vi sono anche una proroga per la presentazione delle istanze di rateizzazione delle cartelle Equitalia fino al 31.07.2015; il ripristino dei giudici di pace e l'incremento al 20% sull'importo di un appalto pubblico come anticipo da corrispondere all'appaltatore così da mitigare gli effetti negativi della nuova procedura dello split payment sulla liquidità delle imprese.

 

Novità delega fiscale: Scontrino digitale e imposta sui contanti

Il prossimo venerdì il Consiglio dei Ministri esaminerà il decreto per l’attuazione dell’art. 9 della Delega Fiscale con nuove misure riguardanti la fatturazione elettronica, lo scontrino digitale e l’imposta sui versamenti di contante superiori a 20. Vediamo le principali novità allo studio del Governo:

- scontrini e ricevute digitali: si preannuncia l’abolizione degli scontrini cartacei e contemporaneamente l’obbligo per commercianti, artigiani e professionisti di memorizzare e trasmettere telematicamente al fisco tutti i corrispettivi giornalieri

- fatturazione elettronica tra privati: obbligo di trasmissione telematica delle fatture, in modo da semplificare l’analisi sull’evasione da parte del fisco;

- tracciabilità dei pagamenti: si ipotizza l’introduzione di un’imposta di bollo proporzionale sui versamenti giornalieri superiori ai 200 euro. In questo modo si cerca di scoraggiare ulteriormente l’uso dei contanti e di incentivare quello dei mezzi tracciabili come il bancomat.

L’obiettivo di questo piano, che avrà effetti dal 2017, è quello di semplificare gli obblighi fiscali di commercianti, artigiani e professionisti, e di contrastare con maggior forza l'evasione.

 

Comunicazione annuale dati IVA: scadenza il 2 Marzo

I soggetti passivi IVA devono presentare entro il 2 marzo 2015 (perché il 28 febbraio non è un giorno feriale) la comunicazione annuale dei dati relativi all’anno 2014.

Il 2015 sarà l’ultimo anno di invio della comunicazione dati Iva poiché, a seguito della modifica apportata dalla Legge di Stabilità 2015, a partire dalla dichiarazione relativa all’anno 2015 (quindi dal 2016) è previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma.

In generale, devono inoltrare la comunicazione annuale dati IVA tutti i soggetti d’imposta titolari di partita IVA e tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione annuale, anche se nell’anno non hanno posto in essere operazioni imponibili.

Ne sono invece esclusi:

- i contribuenti che per l’anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA;

- i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti;

- le persone fisiche con un volume d’affari inferiore o uguale a 25 mila euro;

- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

- gli organi e le amministrazioni statali, le regioni, le province e i comuni, i consorzi tra gli enti locali, gli enti pubblici etc.;

- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime dei minimi).

 

La comunicazione va presentata esclusivamente in via telematica sia direttamente tramite il servizio Entratel o Fisconline, sia indirettamente tramite gli intermediari abilitati, con l’apposito modello approvato con provvedimento amministrativo.

Se la comunicazione non viene inviata oppure è incompleta o inesatta, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 258 € ad un massimo di Euro 2.065 (art. 11 D.lgs. n. 471/97).

 

 

Credito d'imposta investimenti beni strumentali, i chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E/2015 pubblicata il 19 febbraio, fornisce chiarimenti sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi realizzati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015, introdotto dal Decreto competitività (D.L. n. 91/2014). In particolare, chiarisce che non si applica né il limite di 250mila euro, previsto per i crediti d’imposta agevolativi, né il limite generale di compensabilità di 700mila euro previsto per crediti e contributi. Inoltre, l’importo minimo di 10mila euro per usufruire dell’agevolazione deve riguardare ciascun progetto di investimento e non i singoli beni che lo compongono.

 

 

Fondi pensione: Chiarimenti sulla loro tassazione

L'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sulle nuove regole in materia tassazione delle forme di previdenza complementare introdotte dalla Legge di Stabilità nella circolare n. 2/E del 13/02/2015. L'imposta sostitutiva sul risultato di gestione delle forme pensionistiche complementari maturato nel periodo d'imposta, a seguito della legge finanziaria n. 190-2015 è aumentata dall'11,50 al 20%.

I chiarimenti riguardano in particolare la base imponibile su cui calcolare l'imposta, cioè il risultato netto maturato in ciascun periodo, che è dato dalla differenza tra:

- il valore del patrimonio netto nell’ultimo giorno dell’anno di mercato aperto, aumentato o diminuito delle somme movimentate nel corso dell’anno

- il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno.

Si ricorda inoltre che la Legge di Stabilità ha modificato anche le regole per determinare la base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva, per tenere conto degli investimenti effettuati dai fondi pensione in titoli del debito pubblico, i cui redditi scontano l'aliquota agevolata del 12,50%. Per non penalizzare da un punto di vista fiscale questo tipo di investimenti, i redditi dei titoli di Stato concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 62,50%.

 

 

Bilancio 2015 e nota in Xbrl obbligatori per le approvazioni dopo il 3 marzo

L’obbligo di presentare in formato Xbrl sia il bilancio che la nota integrativa sussiste nel caso il bilancio venga approvato dopo il 3 marzo 2015. ll consiglio direttivo dell’ Associazione Xbrl Italia ha infatti accolto la proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili , facendo luce sul dubbio creato dal comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato del 19.12.2014; Il testo infatti imponeva di utilizzare le nuove tassonomie XBRL "a decorrere dal 3 marzo 2015", ma non specificava se la data si riferiva al momento del deposito o all’approvazione non chiarendo però se la data del 3 marzo dovesse intendersi come data di deposito o come data bilancio d'esercizio. Ora quindi si afferma che per i bilanci approvati prima del 3 marzo e depositati dopo tale data il formato PDF per la nota integrativa è ancora valido.

 

 

Rent to buy: chiarimenti sul regime fiscale

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 4/E del 19 febbraio 2015, ha fornito chiarimenti sulla disciplina fiscale, ai fini delle imposte dirette e indirette, da applicare in caso di rent to buy, il contratto di locazione che le parti sottoscrivono in vista della successiva vendita del medesimo immobile all’affittuario stesso (articolo 23, Dl n. 133/2014). In particolare, con la circolare, l’Agenzia chiarisce che il trattamento fiscale da applicare al canone corrisposto dal locatario dipende dalla funzione specifica, per il godimento dell’immobile o come acconto sul prezzo finale di trasferimento, per la quale le somme sono pagate dall’affittuario al proprietario: nel primo caso, trovano applicazione le disposizioni previste per i contratti di locazione, sia per le imposte dirette che per quelle indirette, mentre per la quota di canone versata come anticipazione del corrispettivo pattuito per la vendita dell’immobile si applicherà la normativa fiscale prevista per gli acconti-prezzo.

 

 


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Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Regime fiscale attività professionali turistiche

Regime fiscale attività professionali turistiche

 

Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

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CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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