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Novità Fiscali e Previdenziali
Fisco e Previdenza - Fisco |
Modello 730/2015 precompilato
Con Provvedimento 23 febbraio 2015, n. 5, l'Agenzia delle Entrate ha disposto le regole operative sulla dichiarazione 730 precompilata.
In particolare, il Provvedimento prevede che:
- la dichiarazione precompilata sarà resa disponibile ai soggetti che hanno percepito nel 2014 redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali il sostituto d'imposta ha trasmesso la CU 2015 e hanno presentato per l'anno d'imposta 2013 il modello 730 o l'Unico Pf;
- i sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati, per poter accedere al 730 precompilato e alle informazioni, devono preventivamente acquisire specifica delega contenente: codice fiscale e dati anagrafici del contribuente, anno d'imposta cui si riferisce il 730, data di conferimento della delega; è necessario indicare se la delega si riferisce all'accesso alla precompilata, alla consultazione delle informazioni relative alla dichiarazione o ad entrambe. Inoltre, gli intermediari devono effettuare una specifica richiesta tramite file o via web;
- qualora il contribuente voglia provvedere in autonomia alla presentazione del Mod/730 potrà, previa autenticazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate, visualizzare, stampare e procedere direttamente all'invio della precompilata apportando alla stessa eventuali modifiche ed integrazioni; il contribuente senza sostituto d'imposta, inoltre, potrà versare le somme dovute tramite F24 o indicare le coordinate bancarie per l'eventuale rimborso; la presentazione della dichiarazione in modo diretto potrà avvenire solo a partire dal 1° maggio 2015.
Elenchi INTRASTAT: Determinazione Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate
Con Determinazione 19 febbraio 2015, n. 18978, l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'ISTAT, hanno approvato modifiche alle istruzioni di compilazione degli Elenchi INTRASTAT, riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti.
In particolare, recependo le previsioni dell'art. 23, D.Lgs. n. 175/2014, è stato stabilito che, in relazione alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, D.P.R. n. 633/72, rese e ricevute nei confronti di soggetti passivi UE, i dati da indicare obbligatoriamente sono i seguenti:
- numero di identificazione delle controparti;
- valore totale delle transazioni;
- codice identificativo del tipo di prestazione;
- Paese di pagamento.
No alla condanna del coordinatore della sicurezza in caso di omessa comunicazione della ripresa dei lavori
In materia di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito che il coordinatore per la sicurezza non può essere condannato per omicidio colposo, qualora l'incidente nel cantiere sia avvenuto dopo la ripresa improvvisa dei lavori decisa dal datore, senza preventiva comunicazione allo stesso coordinatore.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 7960 del 23 febbraio 2015, ha precisato che l'estemporanea riapertura del cantiere costituisce un'evenienza non prevedibile dal coordinatore che, peraltro, è tenuto ad una vigilanza di alta qualità e non di cantiere, diversa da quella che spetta al datore, al dirigente ed al preposto.
Voucher per mamme lavoratrici: istruzioni INPS
L'INPS, con il Messaggio n. 14685 del 20 febbraio 2015, fornisce indicazioni sulle modalità di valutazione delle domande, pervenute entro il 31 dicembre 2014, di richiesta dei voucher/contributi in alternativa all'utilizzo del congedo parentale (art. 4, comma 24, lettera b), Legge n. 92/2012).
L'Istituto precisa che le domande pervenute entro il 31 dicembre 2014(compreso) non potranno essere respinte per motivi legati alla mancata o irregolare presentazione della dichiarazione ISEE, in quanto per l'anno 2014 non è stato indicato un valore massimo di ISEE per l'accesso al beneficio.
Tali indicazioni integrano quanto contenuto nella Circolare INPS n. 169/2014.
INPGI: aumenti contributivi al via da marzo 2015
L'INPGI, nella Circolare n. 4 del 19 febbraio 2015, comunica che a decorrere dal 1° marzo 2015, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, regolato dagli artt. 1, 2 e 12 del CCNL Giornalisti FIEG - FNSI, integreranno la contribuzione al Fondo integrativo contrattuale "ex fissa" con una ulteriore aliquota dello 0,35% delle retribuzioni imponibili. Tale contribuzione aggiuntiva sarà assoggettata al contributo di solidarietà del 10%.
Sempre a decorrere dalla denuncia mensile riferita al mese di marzo 2015 (da presentare entro il 16/04/2015) i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che
- risultino iscritti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti e
- abbiano una anzianità aziendale inferiore a 15 anni al 31 dicembre 2014, ovvero
- siano assunti successivamente a tale data,
aumenteranno il versamento a proprio carico al Fondo complementare dei giornalisti di una quota pari allo 0,25% della retribuzione imponibile, abbassando contestualmente della stessa misura l'aliquota del contributo ordinario dovuto al Fondo contrattuale "ex fissa" (che in questi casi passa dall'1,50% al 1,25%). L'Istituto precisa che tale ultima disposizione contrattuale è operativa a decorrere dal 1° ottobre 2014 e le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
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