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FORFETARI, OCCHIO A REDDITOMETRO E INDAGINI FINANZIARIE

Fisco e Previdenza - Fisco

L’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie, per coloro che a decorrere dal 2015 hanno deciso di optare per il regime forfettario, richiede per l’ultima volta di confrontarsi con i risultati degli studi di settore o dei parametri. Come è noto, l’eventuale adeguamento, o comunque il valore riscontrato dalle applicazioni presuntive, non sono rilevanti ai fini del superamento della soglia di ricavi o compensi per poter accedere al nuovo regime. In termini pratici, significa che tutti i contribuenti possono fare l’ultima valutazione con estrema serenità, essendo consapevoli, da un lato, che i risultati di Gerico o dei parametri non possono consentire un automatismo accertativo, ma dall’altro che comunque le liste selettive finalizzate ai controlli potrebbero tener conto proprio dei valori di non congruità registrati in Unico.

 

Volendo effettuare una esemplificazione, un professionista in contabilità semplificata che registra 14 mila euro di compensi nel 2014, ossia inferiori alla soglia (almeno quella attuale), richiesta per l’ingresso nel regime nell’anno 2015, può tranquillamente comportarsi secondo le nuove regole nel corso del 2015 al ricorrere delle altre condizioni, (potrà, ad esempio, emettere fattura senza addebito Iva e senza evidenziazione delle ritenute), a prescindere poi dall’eventuale importo di adeguamento richiesto (ad esempio, maggiori compensi determinati al valore puntuale di riferimento pari a 20 mila euro) e soprattutto a prescindere dall’avvenuto adeguamento o meno.

Un campanello d’allarme deve però suonare: è vero che il contribuente è sempre ammesso al regime senza valutare il comportamento assunto rispetto agli studi di settore e ai parametri, ma in caso di mancato adeguamento non può tacersi il rischio che l’Amministrazione finanziaria decida di selezionare il contribuente ai fini di un eventuale accertamento potendosi clamorosamente rientrare nell’ipotesi di fuoriuscita dal regime dall’anno successivo a quello in cui proprio un eventuale controllo conduca al superamento del parametro d’ingresso.

Tornando all’esempio proposto, ipotizziamo che il contribuente non si adegui in Unico 2015. Magari nel 2017 viene sottoposto a controllo per l’anno 2014, con l’utilizzo di ulteriori strumenti di supporto allo scostamento registrato da Gerico (solitamente trattasi, vista la tipologia di contribuenti, del redditometro o delle indagini finanziarie) ed un accertamento che determina pari a 18 mila euro i compensi del 2014: in una simile evenienza, viene meno la condizione d’accesso per l’anno 2015 con la spiacevole conseguenza di essere visto, a parere dell’Amministrazione finanziaria, per l’intero periodo d’imposta come un soggetto a tassazione ordinaria, dovendosi applicare tutte le regole relative (ad esempio, scorporare e riversare l’Iva collegata alle fatture emesse). Sicuramente trattasi un rischio che sarebbe il caso di contenere e se è vero che nessuna certezza deriva dalla congruità agli studi di settore o ai parametri (potendo comunque essere accertati), è altrettanto vero che si compie un interessante passo nell’allontanarsi dalle liste selettive. Posto che si è in presenza dell’ultimo anno di applicazione di tali sistemi parametrici di determinazione dei ricavi/compensi, forse un ultimo sforzo nella direzione della congruità potrebbe essere effettuato.

Il richiamo del redditometro e delle indagini finanziarie deve poi rimanere vivo nei confronti dei contribuenti forfettari, che non devono assolutamente pensare che l’accesso al sistema semplificato significhi essere “dimenticati” dal grande occhio dell’Amministrazione finanziaria. Anzi, proprio le due metodologie di accertamento di cui sopra assumono un ruolo oltremodo delicato, soprattutto in considerazione delle molteplici informazioni disponibili per l’Amministrazione finanziaria. Si consideri, ad esempio, il caso di un presunto contribuente forfettario che è segnalato nelle liste selettive ai fini del redditometro. Orbene, se è da escludere che il maggior reddito attribuito da tale accertamento sintetico possa essere interpretato come maggiori ricavi/compensi tali da determinare l’uscita dal regime forfettario dall’anno successivo, è evidente che la segnalazione della potenziale capacità reddituale, oltre a rendere accertabile il contribuente proprio mediante il redditometro, mette in allerta il fisco che presumibilmente deciderà di svolgere ulteriori indagini con particolare riferimento alla modalità con cui è svolta l’attività. E d’altra parte, non potrebbe essere diversamente: trattandosi di un regime di favore per soggetti non strutturati, uno stile di vita elevato sembrerebbe a prima vista stridente con i presupposti del regime.

In tale ottica, peraltro, diviene fondamentale l’accertamento finanziario, con il connesso dirompente effetto dell’inversione dell’onere della prova in riferimento ai versamenti (sia per il reddito d’impresa che per i professionisti) e ai prelevamenti sospetti (casistica al momento limitata al mondo imprese). Che sia questa la principale fonte di indagine per i contribuenti che accedono a regime agevolati lo si deriva da sempre, proprio in considerazione dell’assenza di specifici obblighi contabili.

Di conseguenza, l’assunto da trasmettere ai nuovi contribuenti forfettari è il seguente: se anche trattasi di un sistema agevolato, ciò non significa che non vi sia l’adeguato controllo da parte del fisco. Segnalazioni non in linea con i risultati raggiunti o comunque non coerenti con quanto dichiarato (si pensi, ad esempio, alla comunicazione che gli istituti di credito effettuano circa il totale delle entrate transitate su un conto corrente: posto che il contribuente forfettario dichiara per cassa, se i suoi ricavi sono pari a 20 mila euro e sul conto sono entrati nell’anno considerato 45 mila euro è evidente che qualcosa non quadra), porteranno inevitabilmente alla selezione, con il corollario che non solo si sarà accertati per il recupero delle imposte eventualmente evase, ma si rischia di incorrere nella fuoriuscita dal sistema negli anni successivi: in sostanza, un effetto domino particolarmente doloroso sul piano economico.

 

 

 

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730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

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Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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