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I REQUISITI PREVISTI PER L’ACCESSO AL NUOVO REGIME FORFETARIO DAL 2015

Fisco e Previdenza - Fisco

Come oramai noto la Legge di Stabilità 2015, Legge n. 190/2014 ha introdotto il nuovo regime forfetario, operativo dal 1.01.2015, regime agevolato che va a sostituire i precedenti (quali quello delle nuove iniziative produttive, art. 13 della Legge 388/2000, dei minimi ex. art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 e il regime agevolato per gli “ex minimi” ex art. 27 comma 3 del D.L. n. 98/2011) con la sola eccezione del regime dei minimi che rimane in vigore per chi già ne usufruiva fino alla scadenza naturale.

 

Andiamo ad analizzarne i requisiti, soggettivi ed oggettivi che devono essere rispettati per potervi accedere; tali requisiti vanno verificati nell’anno precedente a quello di entrata in vigore nel regime agevolato (quindi per chi intende usufruirne dal 2015 i requisiti vanno verificati sui dati del 2014) ovvero nel corso dei periodi d’imposta in cui si usufruisce del regime al fine di poter restare nell’ambito dello stesso; in caso di inizio attività l’accesso al regime va effettuato presumendo il possesso dei requisiti di legge.

 

Da un punto di vista soggettivo il regime in esame è fruibile dalle persone fisiche esercenti un'attività d'impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari); le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del Tuir, quali le associazioni professionali invece, ne sono escluse. Tale regime è fruibile da chiunque rispetti i requisiti prescritti dalla norma, quindi non è riservato solo a coloro che intraprendono una nuova attività, ma può essere esercitato anche da coloro che già ne esercitano una, fermo restando la possibilità di optare per un regime iva ordinario.

 

 

  • Requisiti oggettivi

Da un punto di vista oggettivo invece l'accesso al nuovo regime agevolato, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che rispettino determinati limiti di:

  • ricavi e dei compensi;
  • spese per lavoro dipendente ed assimilati;
  • beni strumentali;
  • redditi di lavoro dipendente o assimilati.

 

  • Limite dei ricavi e compensi

Per accedere al regime agevolato i ricavi o compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno, in caso di inizio attività in corso d’anno) non devono essere superiori ai limiti indicati nell’allegato 4 alla Legge di stabilità diversi seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l’attività esercitata.

Nella relazione illustrativa vengono fornite importanti precisazioni:

  • il limite di ricavi dell’anno precedente all’ingresso nel regime riguarda i ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del Tuir; tra i ricavi, deve, quindi, essere compreso anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 3, del Tuir;
  • per quanto riguarda le imprese (e quindi non i lavoratori autonomi) per l’accesso al regime i ricavi devono essere assunti considerando la competenza economica (tranne nel caso in cui “provengano” dal regime dei minimi per il quale vale il criterio di cassa, come chiarito dall’Agenzia a Telefisco): si deve tener conto anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall’art. 109, comma 2, del Tuir. Poi una volta entrati nel regime forfetario, gli imprenditori, ai fini della verifica del superamento del limite dei ricavi, dovranno utilizzare il criterio di cassa, in quanto rilevano solo i ricavi che hanno avuto la loro manifestazione numeraria;
  • nel caso di cessazione dell’attività nel corso del 2014 ed inizio di una nuova nel 2015, diversa dalla precedente, comunque rilevano i ricavi di competenza dell’anno precedente a quello di accesso al regime: “in sostanza, i ricavi conseguiti nell’anno solare precedente prescindono, totalmente, dall’attività a cui gli stessi si riferiscono, pertanto la posizione del contribuente va considerata nel suo insieme e non in relazione alla specifica attività svolta”;
  • non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e ai parametri;
  • nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici ATECO, assume rilievo il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi ai predetti codici.

 

  • Spese per lavoro dipendente e assimilati

Per accedere al regime forfetario i soggetti interessati non devono aver sostenuto spese superiori ad € 5.000 lordi per:

  • lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs n. 276/2003);
  • lavoro dipendente, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir (borse di studio o addestramento professionale), collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto (art. 61 D.Lgs n. 276/2003);
  • somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro (art. 53, co.2, lettera c), del Tuir);
  • somme per le spese per prestazioni di lavoro erogate all’imprenditore e ai suoi familiari (art. 60 del Tuir).

 

  • Acquisto di beni strumentali

Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non deve superare € 20.000. Pertanto, per coloro che dovranno accedere al nuovo regime forfetario dal 2015 si dovrà verificare che “lo stock” di beni strumentali detenuti alla fine dell’esercizio antecedente a quello di entrata (quindi al 31/12/2014) non sia superiore ad € 20.000; nel calcolo si dovrà comunque tenere in considerazione che:

  • per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal concedente;
  • per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir;
  • beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%; concorrono sempre nella misura del 50% anche i beni a deducibilità limitata, telefonia e mezzi di trasporto, non dovendo per quest’ultimi essere considerati i limiti di valore ai fini della deducibilità previsti dall’art. 164, comma 1, lett. b), del Tuir.

Non saranno rilevanti invece nel calcolo:

  • beni il cui costo unitario non è superiore ad € 516,46;
  • beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

Nel recente incontro tenutosi con la stampa specializzata l’agenzia delle entrate ha inoltre chiarito, in merito al calcolo del limite di € 20.000 che:

  • non concorrono i beni immateriali;
  • il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione.

 

  • Redditi di lavoro dipendente

I contribuenti possono accedere al regime forfetario se i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione siano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del Tuir (compresi quindi i redditi da pensione).

La verifica di tale prevalenza non e', comunque, rilevante se:

  • il rapporto di lavoro è cessato;
  • la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di € 20.000.

A tal fine non rileva la presenza di redditi di lavoro autonomo o d’impresa occasionali ex art. 67, del Tuir, ovvero di redditi derivanti da rapporti di associazione in partecipazione.

 

 

 

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730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

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Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

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Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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