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Legge di Stabilità 2015

Legislazione - Decreti

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 300 del 29/12/2014 la Legge 23.12.2014 n. 190, detta anche Legge stabilità, composta da un unico articolo e 735 commi che contiene le novità per professionisti ed imprese di seguito brevemente riportate.

I - MORATORIA DELLE RATE SU MUTUI FINANZIAMENTI

Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento, l’art. 1 comma 246 ha previsto una moratoria sui mutui e finanziamenti a favore di famiglie e piccole/medie imprese con la possibilità di sospendere la quota capitale delle rate per il periodo 2015 – 2017.

Le modalità attuative della predetta disposizione sono demandate ad uno specifico accordo tra il MEF, il MISE, l’ABI e le Associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori, da raggiungere entro il 31.3.2015.

 

II - REGIME MINIMI PER ATTIVITÀ DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto una nuova disciplina per i contribuenti “minimi” (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014).

Riguarda i professionisti e le imprese commerciali ed artigianali in forma individuale che rispettano i seguenti parametri:

• i ricavi e compensi, ragguagliati ad anno, non devono essere superiori a specifici limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata (oscillanti da Euro 15.000,00 a Euro 40.000,00);

• non sono state sostenute spese superiori ad Euro 5.000,00 per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori, compensi ad associati in partecipazione e prestazioni di lavoro di familiari;

• il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 non superiore ad Euro 20.000,00

• il reddito di impresa o di lavoro autonomo deve essere prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato posseduto dal contribuente

Il regime forfettario esclude l’addebito dell’IVA sui corrispettivi dichiarati e prevede l’esonero dalla applicazione di ritenute d’acconto sui compensi incassati nonché sui compensi liquidati a terzi, l’esclusione da parametri e studi di settore, l’esonero dalle comunicazione elenchi clienti e fornitori ed operazioni black list nonché l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta di scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservazione dei documenti emessi e ricevuti.

I contribuenti che aderiscono, a partire dal 1.1.2015, al regime in oggetto, possono beneficiare dell’applicazione di un’imposta unica, sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, con aliquota fissa del 15% sul reddito imponibile che, a sua volta, viene determinato applicando un coefficiente di redditività forfettario ai ricavi e compensi dichiarati riportato nella tabella seguente.

 

Gruppo settore

Codice attività ATECO 2007

Limiti ricavi

/compensi

Coefficinte redditività

Industrie alimentari e delle bevande

10-11

35.000

40%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 (da 46.2 a 46.9) – (47.1 a 47.7) – 47.9

40.000

40%

Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande

47.81

30.000

40%

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 – 47.89

20.000

54%

Costruzioni e attività immobiliari

41 – 42 – 43 - 68

15.000

86%

Intermediari del commercio

46.1

15.000

62%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

55 – 56

40.000

40%

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi

64 – 65 – 66 –69 -70 – 71 -72 -73 -74 – 75 – 85 – 86 – 87 - 88

15.000

78%

 

 

Altre attività economiche

01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – (da 12 a 33) – (da 35 a 39) – (da 49 a 53) – (da 58 a 63) – (da 77 a 82) – 84- (da 90 a 99)

20.000

67%

 

Per i soggetti che iniziano una nuova attività a partire dal 1.1.2015 è prevista la riduzione di 1/3 del reddito imponibile per i primi tre anni.

L’opzione per il regime dei minimi deve essere manifestata mediante barratura della casella prevista nel modello di inizio di attività (Agenzia delle Entrate comunicato stampa del 31 dicembre 2014).

 

III - RAVVEDIMENTO PER LE VIOLAZIONI TRIBUTARIE

Le disposizioni introdotte della Legge di Stabilità 2015 (art 1 commi 634 e ss) consentono, all’autore della violazione e ai soggetti solidalmente obbligati, di rimuovere le violazioni commesse beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.

Diversamente dalla normativa previgente, la regolarizzazione potrà essere fatta anche oltre il termine della scadenza della presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa e, soprattutto, potrà essere fatta anche se la violazione è già stata constatata ovvero se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

In particolare sono state previste le seguenti riduzione delle sanzioni:

• un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori/omissioni viene effettuata entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;

un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori /omissioni avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;

un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori/omissioni avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione;

un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori /omissioni avviene dopo la notifica del verbale di constatazione salvo che la violazione non sia relativa alla mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale di ovvero all’omessa installazione del registratore di cassa.

 

IV - ESTENSIONE DEL REGIME REVERSE CHARGE

La legge di Stabilità 2015 (art. 1 commi 631 e ss) ha esteso l’ambito applicativo del meccanismo dell’inversione contabile con l’aggiunta, nell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, di una nuova lettera a ter) che ha per oggetto le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

A decorrere dal 1 gennaio 2015, le prestazioni di servizi di cui sopra effettuate nei confronti di soggetti di imposta (società, imprese, lavoratori autonomi) dovranno essere fatturate senza applicazione dell’IVA e con l’indicazione, nel corpo della fattura, della dicitura “operazione in regime di reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett a) ter DPR 633/72”

Il beneficiario della prestazione, ricevendo la fattura senza addebito del tributo, sarà tenuto alla integrazione del documento con l’indicazione della base imponibile, dell’aliquota e dell’IVA dovuta con la contestuale doppia annotazione sui registri contabili.

L’ampliamento del reverse charge non riguarda le prestazioni di servizi e le connesse cessioni di beni effettuate a favore di soggetti privati non titolari di partita IVA (quali, ad esempio, i condomini degli edifici) che rimangono assoggettate ad IVA. .

A partire dalla stessa data sono soggetti al regime del reverse charge le cessioni di bancali usati di legno (pallet) nonché, per un periodo transitorio (fino al 31.12.2018), le cessioni di quote di emissione di gas a effetto serra effettuati a norma dell’articolo 12, direttiva 2003/87/Ce, di certificati relativi all’energia e al gas (ad esempio i certificati verdi o bianchi) e, infine, le cessioni di gas e di energia elettrica effettuate nei confronti di un soggetto passivo rivenditore residente nel territorio dello Stato.

E’ in attesa di approvazione comunitaria l’estensione dell’inversione contabile alle cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione e, quindi, delle operazioni poste in essere nei confronti degli ipermercati, dei supermercati e dei discount alimentari.

 

V - SPLIT PAYMENT

Tra le misure di contrasto all’evasione la legge di Stabilità 2015 (art. 1 commi 629 e ss) ha introdotto il cosiddetto “split payment” per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione (ossia lo Stato, organi dello Stato, Enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti, Camere Commercio IIAA, Università, Aziende Sanitarie, Enti pubblici di assistenza ecc).

A partire dal 1.1.2015 il cedente dei beni/prestatore dei servizi nei confronti di una Pubblica Amministrazione, pur emettendo regolare fattura composta dall’imponibile e dall’IVA se applicabile, potrà incassare soltanto l’imponibile mentre l’IVA addebitata in fattura sarà trattenuta e versata all’Erario direttamente dalla Pubblica Amministrazione con modalità previste da un decreto ministeriale.

L’IVA a debito registrata nella contabilità del fornitore al momento della emissione della fattura sarà annullata in contropartita con il conto del cliente Pubblica Amministrazione, visto che grava su quest’ultima l’onere del versamento all’Erario.

I soggetti che operano abitualmente con le Pubbliche Amministrazioni si troveranno in una situazione sistematica di credito IVA per la quale potranno accedere ad una linea prioritaria nella erogazione del rimborso.

La disposizione di cui sopra non si applica ai fornitori di servizi (quali i professionisti) assoggettati a ritenuta d’acconto sul compenso addebitato.

 

VI - INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO

Spese per interventi di recupero edilizio

La detrazione IRPEF relativa ai lavori di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2015.

I soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio possono beneficiare, fino al 31.12.2015, anche della detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). Per dette spese il credito di imposta viene calcolato su di un importo non superiore a € 10.000,00 indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per i lavori di recupero edilizio.

E’ riconosciuto, infine, un credito di imposta nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31.12.2015 e per un ammontare complessivo Euro 96.000,00 per unità immobiliare, per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ex DPCM 20.3.2003 e riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

Spese per risparmio energetico

L’aumento al 65% del credito di imposta per gli interventi per il risparmio energetico, originariamente previsto fino al 31.12.2014, è stato prorogato di un anno fino al 31.12.2015.

I lavori agevolati comprendono gli interventi per i pannelli solari termici (detrazione massima Euro 60.000,00) per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (detrazione massima Euro 30.000,00), per le strutture opache verticali (pareti isolanti, cappotti) ed orizzontali (coperture e pavimenti), per finestre ed infissi (detrazione massima Euro 60.000,00) nonché per i lavori per la riqualificazione generale dell’edificio (detrazione massima Euro 100.000,00).

E’ prevista la concessione di un credito di imposta del 65% fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per le spese sostenute dal 1.1 al 31.12.2015 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore da biomasse combustibili (legna da ardere, pellets, cippato, mais).

Ritenute acconto su bonifici spese ristrutturazione e risparmio energetico

L’articolo 1, comma 647, Legge Stabilità ha disposto l’aumento dal 4% all’8% della ritenuta che Banche/Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio/risparmio energetico.

VII - RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

L’articolo 1 commi 626 e 627 Legge stabilità ha disposto la riapertura della possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; posseduti alla data dell’1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È stato fissato al 30.6.2015 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed asseverazione della perizia di stima nonché al versamento dell’imposta sostitutiva.

Diversamente dalle normative precedenti, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta è stata raddoppiata e, pertanto, stabilita nelle misure seguenti:

− 4% per le partecipazioni non qualificate;

− 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni

 

VIII - BONUS EURO 80,00 - TFR IN BUSTA PAGA

La legge stabilità (art. 1 commi 12, 26 e ss) ha introdotto le seguenti novità:

1) ha reso definitivo il credito a favore dei lavoratori dipendenti, c.d. “Bonus 80 euro”, inizialmente riconosciuto soltanto per il 2014 dal DL n. 66/2014. L’agevolazione in esame, spetta ai soli titolari di reddito di lavoro dipendente (con esclusione dei redditi da pensione) e di redditi assimilati (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, lavoratori socialmente utili). Il credito di Euro 80,00 mensili è riconosciuto in misura piena a favore dei titolari di reddito complessivo inferiore a Euro 24.000,00 ed in misura decrescente per redditi complessivi di importo superiore fino ad annullarsi per i redditi superiori ad Euro 26.000,00. Il credito di imposta viene liquidato in via automatica dal datore di lavoro ed attribuito sulle somme corrisposte in ciascun periodo di paga rapportandolo a detto periodo, salvo provvedere al riversamento laddove, a consuntivo, vengano superati i limiti reddituali previsti

2) in via sperimentale, e limitatamente ai periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018, è stata prevista la facoltà per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro, di percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione. La scelta, che non è revocabile, non può essere usufruita dai lavoratori domestici e da quelli del settore agricolo. La quota di TFR in busta paga è soggetta a tassazione ordinaria, non è imponibile ai fini previdenziali e non concorre alla  formazione del limite di reddito complessivo per il riconoscimento del “Bonus 80 euro”.

IX - OBBLIGHI E RESPOSABILITÀ CONTRATTI DI TRASPORTO

La legge Stabilità (art. 1 commi 247 e ss) ha previsto la responsabilità solidale del committente con il vettore nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, nel limite di 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto, nella corresponsione:

− dei trattamenti retributivi ai lavoratori;

− dei contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti;

limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso del contratto di trasporto, con esclusione delle sanzioni delle quali risponde soltanto il responsabile dell’inadempimento.

La predetta responsabilità solidale viene esclusa qualora il committente acquisisca il DURC del vettore prima ovvero al termine del contratto di trasporto ovvero accerti la regolarità della posizione via Internet utilizzando l’apposita modalità che sarà resa disponibile dall’Albo degli autotrasportatori.

E’ stato previsto l’obbligo di corrispondere le prestazioni derivanti da contratti di trasporto su strada entro il termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura (salvo diverso accordo); in difetto risulta applicabile la sanzione pari al 10% dell’importo della fattura e, comunque, di importo non inferiore ad Euro 1.000,00.

 

X - DENUNCIA IVA

La Legge di Stabilità 2015 (art. 1 comma 641) ha previsto, a decorrere dalla dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015 (e quindi dal 1.1.2016), l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio di ogni anno, escludendo la possibilità della sua presentazione con il Modello Unico.

Contestualmente è stata soppresso, a partire dalla stessa data, l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dei dati IVA.

XI - ALTRE DISPOSIZIONI IN SINTESI

Rivalutazione fondo TFR: è stata incrementata dall’11% al 17% l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione del Fondo TFR. La nuova aliquota è applicabile alle rivalutazioni decorrenti dall’1.1.2015.

Bollo auto storiche: è stata eliminata, a decorrere dal 1.1.2015, l'esenzione per le auto comprese tra 20 e 30 anni di età; resta confermata l’esenzione dal bollo a partire dal trentesimo anno di costruzione dell’autoveicolo/motoveicolo e l’assoggettamento dello stesso, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, alla tassa di circolazione forfettaria annua pari a € 25,82 per gli autoveicoli e a € 10,33.

Veicoli Euro zero: previsto il divieto di circolazione per i veicoli cosiddetti "euro 0" a partire dal 1° gennaio 2019.

Bonus bebè: prevista la concessione di Euro 80,00 euro al mese per 3 anni per bambini nati o adottati entro il 31 dicembre 2015 riservato a famiglie con tetto ISEE pari a 25.000,00. L'importo mensile raddoppia (cioè 160 euro al mese per 3 anni) in caso di famiglia in condizioni di povertà assoluta (valore ISEE inferiore a Euro 7.000,00);

Buoni pasto: dal 1 luglio 2015 viene elevato da Euro 5,29 a Euro 7,00 l'importo dei ticket elettronici non sottoposto a tassazione;

Compensazioni: è stata estesa a tutto il 31.12.2015 la possibilità per le imprese/lavoratori autonomi di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A., a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

Con un apposito Decreto da emanare entro il 31.3.2015 saranno individuati i soggetti interessati nonché le modalità di compensazione.

Canone Rai 2015: importo rimane invariato a quello di Euro 113,50 previsto per il 2014

Ebook: è stata prevista la riduzione della aliquota IVA dal 22% al 4%;

IMU 2014 terreni ex montani: è stata concessa la proroga al 26.1.2015 del termine di versamento dell’IMU 2014 relativamente ai terreni agricoli ricadenti nei Comuni montani / di collina, individuati sulla base dell’altitudine e desumibili dall’elenco ISTAT.

Pellet: a partire dal 1.1.2015 è stato disposto l’aumento della aliquota Iva dal 10% al 22%;

Società e associazioni sportive: è stato elevato da Euro 516,46 a Euro 1.000,00 il limite previsto per la tracciabilità dei pagamenti/versamenti (da effettuarsi tramite c/c bancari o postali, carte di credito/bancomat, ecc.) per le società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici. L’inosservanza dell’obbligo in esame comporta la decadenza dal regime forfetario ex Legge n. 398/91 oltre all’applicazione delle sanzioni di legge.

Sgravi per assunzioni a tempo indeterminato: l’art. 1 commi 118 e ss riconosce ai datori di lavoro privati sgravi contributivi per un periodo massimo di 36 mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Lo sgravio in esame opera per i contratti stipulati dall’1.1 al 31.12.2015 e consiste nell’esonero dei contributi previdenziali (esclusi i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di Euro 8.060,00 annui. L’agevolazione è applicabile anche ai datori di lavoro del settore agricolo in riferimento alle assunzioni relative ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dall’1.1.2015 e stipulati entro il 31.12.2015.

 

Esportatori abituali - Lettere di intenti Chiarimenti e decorrenza

 

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 31 del 30.12.2014 ha fornito le seguenti precisazioni in merito alle nuove modalità di comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento:

Esportatore abituale

a – è tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta telematica.

 

 

 

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730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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