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INFORMATIVA

Comunicazione - Comunicazioni

Obbligo di tracciabilità anche per associazioni no profit e pro-loco: Risoluzione Agenzia Entrate


Con Risoluzione 19 novembre 2014, n. 102, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di tracciabilità previsto dall'art. 25, comma 5, Legge 13 maggio 1999, n. 133.

In particolare è stato precisato che le disposizioni contenute nel sopracitato articolo 25 si applicano agli enti destinatari delle disposizioni di cui alla Legge n. 391/1991. Pertanto, l'obbligo di tracciabilità è applicabile:

  • non solo alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, alle associazioni bandistichecori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro;

ma anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, in quanto anche queste destinatarie del regime fiscale recato dalla Legge n. 398/1991.

 

 

Cessione di quote di fondi mobiliari chiusi senza l'intervento di un intermediario: Risoluzione

Con Risoluzione 19 novembre 2014, n. 101, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di cessione a titolo oneroso delle quote di fondi mobiliari chiusi il sostituto d'imposta è la SGR (società di gestione del risparmio), nel caso in cui essa sia stata incaricata dal contribuente alla cessione delle quote, ovvero l'intermediario che abbia ricevuto detto incarico.

Nel caso in cui la cessione sia avvenuta senza l'intervento dei sopra citati soggetti, il contribuente non esercente attività d'impresa è tenuto all'autoliquidazione dell'imposta sostitutiva nell'ambito del quadro RM della dichiarazione annuale dei redditi, nella misura prevista della ritenuta a titolo di imposta che avrebbe applicato il sostituto d'imposta, nonché a compilare il quadro RT per usufruire delle eventuali minusvalenze realizzate.

 

 

Licenziamento: legittimo in caso di comportamento contrario agli interessi dell'azienda

 

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che la banca potrà legittimamente comminare il provvedimento espulsivo al suo dipendente, qualora lo stesso, operando nel disinteresse dell'istituto di credito, provveda a monetizzare somme di denaro non effettuando le previste verifiche sugli assegni depositati.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 24667 del 19 novembre 2014, ha precisato che non può essere revocato il licenziamento del lavoratore che svolga la sua attività contravvenendo alle regole aziendali ed in evidente disinteresse della stessa.

 

 

Piccola mobilità: nuova sospensione per l'invio delle note di rettifica da parte dell'INPS

 

L'INPS, con il Messaggio n. 8889 del 19 novembre 2014, interviene nuovamente in materia di benefici contributivi fruiti dai datori di lavoro, nei mesi di gennaio e febbraio 2013, relativamente alle assunzioni, proroghe e/o trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 di lavoratori iscritti nelle liste della cosiddetta "piccola mobilità".

In attesa che si definisca l'iter che dovrebbe portare il Governo a reperire le coperture finanziarie per i benefici in oggetto, l'Istituto dispone la sospensione delle iniziative volte al recupero di questi ultimi fino alla metà di gennaio 2015. Decorso tale termine, nell'ipotesi in cui non siano nel frattempo intervenuti provvedimenti che ne consentano il riconoscimento, le Sedi territoriali dell'INPS emetteranno le note di rettifica richiedendo la restituzione dei benefici sopra indicati.

 

Alluvionati di Modena e Veneto: versamento rateale della contribuzione sospesa


Come si ricorderà, il 17 novembre 2014 sono ripresi gli adempimenti ed i versamenti da parte dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatesi in Emilia Romagna (17 e 19 gennaio 2014) e in Veneto (dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014).

A riguardo l'INPS, con il Messaggio n. 8876 del 18 novembre 2014, fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle istanze di dilazione. Il pagamento, infatti, oltre che in unica soluzione, può essere effettuato ratealmente, secondo le regole generali.

Le istanze di dilazione devono essere presentate entro il 10 dicembre 2014. La presentazione entro il predetto termine non comporterà l'aggravio di sanzioni.

Successivamente le aziende dovranno effettuare i pagamenti delle rate con il codice tributo "RC01" come per la generalità delle dilazioni.

 

 

Reimpiego del lavoratore nello stesso settore: niente violazione del patto di non concorrenza

Secondo la Corte di Cassazione non sussiste alcuna violazione del patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.) da parte del lavoratore che trova un'altra occupazione presso un'azienda dello stesso settore in cui operava la precedente, qualora gli impianti e i meccanismi di produzione delle due imprese risultino differenti.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 24662 del 19 novembre 2014, ha precisato che la norma garantisce al lavoratore la possibilità di poter dirigere la sua attività lavorativa verso altre occupazioni ritenute più convenienti e, nel caso di specie, l'ingegnere non ha rubato il know-how al precedente datore, dal momento che, secondo la consulenza tecnica, i processi di produzione e i risultati finali delle due aziende sono comunque diversi.

 

 

NARRATIVA

RIFLESSIONI

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Gestire una palestra: scelta tra impresa e società sportiva   Un piccolo gruppo di maestri di tennis venne da me perché avevano trovato in affitto un circolo tennis privato e volevano prenderlo in gestione pe...

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ANTONIO ALBANESE DIREBBE: “PIU’ COZZE P

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IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

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IL MARE: UN AMORE DI CONVENIENZA PER TRO

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MINTURNO: LE ELEZIONI RISVEGLIANO L’AMOR

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Le vostre storie | Martedì, 22 Dicembre 2015

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Fate che la vostra vita sia spettacolare

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Lo so che giunti al termine di questa nostra vita tutti noi ci ritroviamo a ricordare i bei momenti e dimenticare quelli meno belli, e ci ritroviamo a pensare al ...

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Minturno : Appello al Commissario Prefet

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Alla c.a. del Commissario Prefettizio Dott. Bruno Strati   Oggetto : Famiglia in difficoltà – Richiesta di AIUTO - Egregio Commissario Prefettizio dottor Bruno Strati, Mi chiamo Erminio Di Nora, delegato dal signor Vincenzo a ...

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Tutto nasce con noi

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Nasce il bambino e con lui il primo vagito apre le porte al Cielo, alla Vita, al cammino.Le esperienze segnano i suoi passi come nei sulla pelle, un percorso con ...

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Indifferenza omertosa

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Quel giorno vidi la Terra soffrire. Dalle fenditure fuoriusciva un liquido maleodorante, scarti dell'uomo industrializzato.Il Mare era scomparso, nascosto all'occhio umano aveva lasciato sui fondali plastica, scarti di fabbrica, masse ...

Le vostre storie | Giovedì, 30 Luglio 2015

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Come un Licantropo

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Non sono solo leggende metropolitane: l’uomo lupo esiste! E’ quanto emerge dopo anni di studi da parte di un gruppo di ricercatori dell’Università della citta di Wolfy, 125 km a est di...

Le vostre storie | Domenica, 19 Luglio 2015

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PESCA E ACQUACOLTURA

 

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Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Regime fiscale attività professionali turistiche

Regime fiscale attività professionali turistiche

 

Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

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CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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