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Auto Aziendali
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Obbligo di comunicazione dell’utilizzatore
Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, con una recente Circolare (10.7.2014 n. 15513) ha stabilito l’obbligo di registrare alla Motorizzazione ed annotare sulla carta di circolazione del veicolo il nome del soggetto che, pur non essendo intestatario dello stesso, ne ha la disponibilità per più di 30 giorni.
L’obbligo decorre dal 3.11.2014 e, in caso di controllo, è prevista un multa pari a
€ 705 ed il ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/92.
Fonte normativa
La Legge n. 120/2010, modificando il Codice della strada Decreto Lgs. n. 285/92, ha introdotto nell’art. 94 del predetto Decreto il comma 4-bis che così dispone “[…] gli atti [...] da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione … al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma
Obbligo di comunicazione
La norma in esame prevede, in sostanza, in capo all’utilizzatore, l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportano variazioni della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni in favore di soggetti diversi dall’intestatario.
Soggetti obbligati
Nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in uso l’utilizzo del proprio veicolo a un terzo (diverso dai propri familiari) in via continuativa per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione al competente Ufficio della Motorizzazione (UMC), richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione.
La citata circolare chiarisce che il suddetto obbligo di annotazione è posto a carico dei soggetti “utilizzatori” del veicolo (ad esempio a titolo di comodato, prestito, fringe benefit ecc) ma, tuttavia, con apposita delega scritta del medesimo (moduli A/1 e A/2), l’obbligo di annotazione può essere affidato all’intestatario del veicolo.
Veicoli aziendali
Per quanto riguarda i veicoli intestati ad Enti pubblici o privati e società detenuti a titolo di proprietà/usufrutto/leasing/locazione senza conducente, la Circolare prevede che la persona fisica “munita del potere di rappresentanza, su delega dell’utilizzatore, redatta utilizzando l’apposito modello allegato B/1 alla citata Circolare, presenta istanza per l’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli, allegando copia dei seguenti versamenti:
€ 16,00 a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028; € 9,00 per i diritti di motorizzazione effettuato tramite c/c/p n. 9001.
Analogamente andrà comunicata la cessazione dell’utilizzo attraverso il modello B/2.
Le pratiche di aggiornamento possono essere espletate presso gli Uffici della Motorizzazione civile ovvero presso gli Studi di consulenza autorizzati
Decorrenza
Gli obblighi in esame decorrono per gli atti di affidamento del veicolo posti in essere a partire dal 3.11.2014.
Con riguardo agli atti stipulati fino a tale data, in particolare quelli posti in essere nel periodo dal 7.12.2012 al 2.11.2014, il Ministero precisa che è possibile (e non obbligatoria) la comunicazione e che l’eventuale omissione non è sanzionabile in caso di controllo.
Si suggerisce, pertanto, di predisporre e di dotare di data certa, a mezzo di auto prestazione postale, in data anteriore al 3.11.2014 il documento che autorizza l’utilizzo continuativo del veicolo stipulato tra il proprietario del veicolo e l’utilizzatore (amministratore, socio, dipendente, collaboratore) di cui una copia da conservare nel veicolo e da esibire in caso di controllo stradale.
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