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Bonus macchinari

Legislazione - Decreti

 

 

Bonus macchinari: agevolazione per l’acquisto di nuovi beni strumentali fino al 30.06.2015

 

Agevolabili gli investimenti effettuati al 25.06.2014 (data di entrata in vigore del D.L. 91/2014) fino al 30 giugno 2015.

L’art. 18, D.L. 91/2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 144 del 24.06.2014, convertito dalla L. 116/2014 pubblicata in G.U. del 20.08.2014 ha riproposto, al pari delle precedenti Tremonti, Tremonti bis e Tremonti ter, un’agevolazione per le imprese che effettuano investimenti in determinati beni strumentali nuovi.

I destinatari dell’agevolazione sono i soggetti titolari di reddito d’impresa, anche neocostituiti o costituiti successivamente all’entrata in vigore del Decreto (25.06.2014), che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (macchinari e impianti).

Gli investimenti rilevanti sono quelli superiori ad euro 10.000,00, effettuati dal 25.06.2014 (data di entrata in vigore del D.L. 91/2014) fino al 30 giugno 2015.

  • Ambito soggettivo

Possono ottenere l’agevolazione i titolari di reddito d’impresa:

- residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica adottata;

- e le Stabili Organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

 

POSSIBILI BENEFICIARI

TITOLARI REDDITO D’IMPRESA

 

RESIDENTI IN ITALIA

 

S.O. DI SOGGETTI NON RESIDENTI

 

 

 

 

 

  • Gli investimenti agevolabili

Gli investimenti che danno diritto all’agevolazione sono solo quelli:

 

- nuovi, nel senso che non devono essere stati, a qualunque titolo, già utilizzati;

- compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007;

- di importo unitario uguale o superiore a 10.000 euro.

 

Non sono agevolabili i beni immateriali e gli immobili

 

BENI AGEVOLABILI  -  BONUS  MACCHINARI

NUOVI + TABELLA 28 ATECO 2007

 

INCLUSI

MACCHINARI

 E IMPIANTI

ESCLUSI

 

 BENI MERCE,

 IMMOBILI,

 BENI IMMATERIALI,

 COMPUTER,

 MOTORI ELETTRICI E GENERATORI,

 TELEFONI E APPARECCHI PER LE TELECOMUNICAZIONI,

 AUTOVEICOLI IN GENERE,

 IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO.

 

  • Gli investimenti rilevanti

Gli investimenti rilevanti sono quelli superiori ad euro 10.000,00, effettuati dal 25.06.2014 (data di entrata in vigore del D.L. 91/2014) fino al 30 giugno 2015.

Per verificare se un investimento rientri o meno tra quelli che concorrono al calcolo del credito d’imposta, deve farsi riferimento ai criteri imputazione temporale previsti dall'articolo 109 del TUIR.

Ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 109 del TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Per i casi particolari (leasing, appalto, costruzioni in economia) è possibile mutuare i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 44/E/2009, laddove si fornivano chiarimenti relativamente al momento di effettuazione degli investimenti della Tremonti TER.

 

  • Il calcolo del credito d’imposta

Il credito d’imposta attribuito è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

AMMONTARE CREDITO D’IMPOSTA

 

Media degli investimenti nei suddetti beni realizzati nei precedenti 5 periodi d’imposta (escludendo il periodo in cui gli investimenti risultano maggiori)

 

DETRATTO

 

Investimenti effettuati nei suddetti beni nel periodo rilevante 25.06.2014 – 30.06.2015 (esclusi investimenti inferiori ad euro 10.000,00)

 

Il 15% di tale differenza rappresenterà il credito d’imposta.

Esempio

Per gli investimenti effettuati nella seconda parte del 2014, si dovrà far riferimento alla media degli investimenti nel periodo 2009 – 2013.

Di questi anni potrà essere eliminato l’anno in cui gli investimenti risultano maggiori, così da ridurre la media da porre a confronto con gli investimenti effettuati.

Alfa SRL effettua dal 25.06.2014 al 31.12.2014 50.000,00 euro (tutti superiori ad euro 10.000,00) di investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO.

Nei cinque anni precedenti gli investimenti effettuati nei suddetti beni ammontano ad euro:

2013

30.000,00

2012

20.000,00

2011

15.000,00

2010

22.000,00

2009

7.000,00

MEDIA

18.000,00

 

Per il calcolo della media potrà essere eliminato l’anno in cui gli investimenti risultano maggiori, ovvero il 2013.

In tal modo la media sarà pari ad euro 12.800,00.

Il credito d’imposta sarà pari ad euro 5.580,00 (50.000 – 12.800,00)*(15%).

Per le imprese costituite da meno di cinque anni, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti al 2014 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Utilizzando il precedente esempio e ipotizzando che la società sia stata costituita nel 2013 (investimenti effettuati pari ad euro 30.000,00), per la determinazione del credito d’imposta si potranno escludere gli investimenti effettuati nel 2013 (per il calcolo della media potrà essere eliminato l’anno in cui gli investimenti risultano maggiori) e conseguentemente il credito d’imposta ammonterà ad euro 7.500,00 (15% di 50.000,00 euro).

Per le imprese costituite successivamente al 25.06.2014 (data di entrata in vigore D.L. 91/2014) il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

Nessun confronto dunque per i soggetti che si costituiscono dal 25.06.2014. Per 100.000,00 euro di investimenti effettuati dal periodo di costituzione (successivo al 25.06.2014 fino al 31.12.2014), si otterrà un credito d’imposta di 15.000,00 euro.

 

  • Utilizzo in compensazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 senza applicazione di limiti di importo. L’utilizzo in compensazione può avvenire a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.

Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato.

In termini pratici, ipotizzando un’impresa che effettua investimenti agevolabili per euro 100.000,00 nel 2014 (periodo 25.06.2014 – 31.12.2014) e la media degli ultimi cinque esercizi, escluso il periodo in cui gli investimenti sono stati maggiori, sia pari ad euro 60.000, il credito d’imposta spettante sarà pari ad euro= 6.000 ((100.000,00 – 60.000,00)*15%).

Il credito d’imposta pari ad euro 6.000,00 potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° Gennaio 2016. Più in dettaglio, il credito d’imposta così determinato potrà essere utilizzato in tre rate di pari importo (6.000,00/3) negli anni 2016, 2017 e 2018.

Il credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettuati nel periodo 01.01.2015 – 30.06.2015 potrà essere utilizzato in compensazione in tre rate di pari importo negli anni 2017, 2018 e 2019.

Il credito d’imposta:

- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap;

- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir (c.d. pro-rata di indeducibilità in presenza di proventi esenti);

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e non è soggetto al limite di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (euro 250.000 da indicare nel quadro RU del modello Unico).

 

 

  • Le cause di decadenza

Per evitare condotte antielusive, nella concessione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 18, D.L. 91/2014, il Legislatore ha puntualmente definito le cause di decadenza dall’agevolazione.

Il co. 6, dell’art. 18, del D.L. 91/2014, prevede che “Il credito d'imposta è revocato:

a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto”;

b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione”.

 

In merito alla causa di decadenza prevista dalla lettera a), del co. 6, dell’art. 18, D.L. 91/2014, questa prevede che il diritto alla fruizione dell’incentivo fiscale sia vincolato alla circostanza che i beni oggetto dell’investimento agevolato siano mantenuti nell’impresa per il periodo di tempo ivi indicato.

Il suddetto vincolo ha la ratio di contrastare lo smobilizzo dei beni oggetto dell’investimento agevolato in tempi ravvicinati rispetto al momento di effettuazione dell’investimento stesso, in quanto considerato sintomatico di un comportamento elusivo, volto cioè alla immissione temporanea dei cespiti nel patrimonio aziendale al solo fine di ottenere il beneficio fiscale.

Per quanto riguarda la seconda ipotesi di decadenza, questa si verifica nell’ipotesi di trasferimento dei beni agevolati in strutture produttive situate all’estero (anche se appartenenti alla medesima impresa), entro il termine di decadenza dell’attività di accertamento (ordinariamente entro la fine del quarto periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

 

 

 

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Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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