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Associazioni e IVA

Novità - Ultime

Con la recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria n. 181 del 18 giugno 2014, che segue il trend segnato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1168 del 21 maggio 2014 e delle ormai numerose pronunce di merito che si stanno susseguendo sulla medesima linea, da ultima Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna n. 1438 del 17 luglio 2014 e l’ormai famoso grappolo di sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza n. 191, 192, 193 del 2010, si conferma finalmente l’apertura di un’importante possibilità per le associazioni in regime forfettario nell’ipotesi di contestazione del diritto all’utilizzo del regime di cui alla legge n. 398/91 da parte dell’amministrazione finanziaria: il diritto alla detrazione dell’Iva anche in assenza di registrazione delle fatture d’acquisto.

Fino ad oggi, infatti, qualora l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di un’attività di verifica o controllo effettuata nei confronti di associazioni che avevano optato per l’utilizzo del regime forfettario di cui alla legge 398/91, riscontrava la non sussistenza dei presupposti per il godimento di questo regime agevolativo, all’atto della determinazione della maggiore iva dovuta disconosceva quasi sempre il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti destinati all’attività di carattere commerciale a causa dell’omessa annotazione delle fatture sul registro degli acquisti e per l’omessa dichiarazione annuale Iva, oneri ai quali l’associazione non aveva adempiuto non essendone tenuta in ragione del regime di vantaggio utilizzato.

Da tempo le difese delle associazioni accertate invocavano una legittima apertura in tal senso da parte dell’amministrazione finanziaria e della giurisprudenza interna, facendo forza sulla ratiosottesa alle direttive comunitarie di istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto che, ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione, danno rilevanza alla effettiva esistenza della fattura piuttosto che alla sua avvenuta registrazione.

In tal senso si era, inoltre, anche espressa la Corte di Giustizia che, al fine di garantire l’effettività del principio di neutralità dell’imposta, affermava l’esigenza che la detrazione venisse accordata a condizione che gli obblighi sostanziali fossero stati soddisfatti, anche nell’ipotesi in cui taluni obblighi formali fossero stati omessi.

La Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria con la pronuncia citata, seguendo il nuovo orientamento opposto a quanto fino ad oggi sostenuto dall’amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza interna, giudica errato il diniego alla detrazione dell’iva assolta sugli acquisti in ragione omissioni formali generate dalla convinzione di una associazione sportiva dilettantistica di poter beneficiare di agevolazioni, quali quelle di cui al regime fiscale forfettario l. 398/91, successivamente disconosciute per carenza dei presupposti applicativi, riconoscendo, invece, il diritto alla detrazione, laddove venga dimostrata l’effettiva sussistenza delle operazione di acquisto attraverso documentazione contabile della quale non sia contestata la veridicità.

Afferma la Commissione che “questo equivoco nasce dal fatto che l’associazione, ritenendo di essere un’associazione sportiva e di poter beneficiare delle agevolazioni anche formali previste dalle norme di legge, non ha tenuto i libri contabili pur avendo tenuto le fatture relative agli acquisti effettuati e le hanno rammostrate agli accertatori. Si tratta, ad avviso della Commissione, di un errore dell’associazione, ma lo stesso non può influire sulla veridicità dei documenti contabili esibiti e che non sono stati contestati dagli accertatori”.

Secondo i giudici “ l’ufficio ha errato nell’omettere di detrarre l’iva, assolta sugli acquisti effettuati e di cui l’associazione ha fornito la prova attraverso l’esibizione delle relative fatture d’acquisto; e tenuto conto che nel caso di specie “ l’associazione, sbagliando, ha agito ritenendo di poter beneficiare di un trattamento contabile cui non aveva diritto […] ritiene la Commissione che sussistono le condizioni previste dall’art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 472/97 perdichiarare inapplicabili le sanzioni irrogate e “ dà mandato all’Agenzia delle Entrate dirideterminare il reddito imponibile e l’Iva a debito riconoscendo, in ogni caso, la detraibilità dell’Iva assolta dall’associazione sugli acquisti.”


 


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Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Regime fiscale attività professionali turistiche

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Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

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CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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