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Agricoltura, gli incentivi del decreto competitività

Fisco e Previdenza - Fisco

Gli incentivi in breve: bonus assunzioni giovani, crediti d'imposta per chi investe o amplia investimenti in e-commerce, detrazione d'imposta per le spese per l'affitto dei terreni agricoli, accesso a mutui agevolati per giovani imprenditori.

 

Il c.d. decreto competitività (d.l. 91/2014) è stato convertito in Legge 116/2014. Rispetto al testo originario sono state apportate alcune modifiche alle agevolazioni per il settore agricolo, e sono state confermate:

- l'abrogazione del criterio forfettario per il terreno incolto (art. 7 c. 3);

-la rimodulazione della rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (art. 7 c. 4) che sarà del 30% nel 2015 (10% per i coltivatori diretti e Iap), e del 7% dal 2016.

 

Commercio elettronico e reti di impresa

Alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e alle piccole medie imprese (ai sensi del Regolamento UE n. 800/2008) che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del TFUE, è riconosciuto:

  • un credito d'imposta del 40% delle spese sostenute per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. La misura del credito non può in ogni caso superare i 50.000 €;
  • un credito d'imposta del 40% per le spese sostenute per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, e per la cooperazione di filiera. La misura del credito non può in ogni caso superare i 400.000 €.

Con la conversione in legge del decreto tali agevolazioni sono concesse anche alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

 

Le agevolazioni sono concesse per il 2014 e i due anni successivi.

 

I crediti vanno riportati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per i quali è concessa l'agevolazione, e vanno utilizzati esclusivamente in compensazione.

Non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile Irap, e non rilevano al fine del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109 comma 5 del Tuir.

 

Il riconoscimento dei crediti è subordinato all'autorizzazione della Commissione UE. Un apposito DM, da adottare entro il 23.8.2014, dovrà definire i termini e le modalità di applicazione dei crediti.

 

Assunzioni di giovani

Per i datori di lavoro che assumono è previsto un incentivo pari ad 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 18 mesi, mediante compensazione dei contributi dovuti.

L'incentivo spetta a condizione che l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato purché abbia una durata almeno triennale, garantisca al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno e sia redatto in forma scritta.

 

La decorrenza dell'incentivo è diversa a seconda che il contratto di assunzione sia:

  • a tempo indeterminato, in questo caso scatta per 18 mesi dal completamento del 18° mese di assunzione (anziché dal primo anno di assunzione, come previsto nel testo originario del decreto);
  • a tempo determinato, in questo scatta per la durata di 6 mesi a decorrere dal completamento del 1°, poi altri 6 mesi dal completamento del 2° e infine altri 6 mesi dal completamento del 3° anno di assunzione.

Deve trattarsi di assunzioni effettuate dal 01.07.2014 al 30.06.2015 di persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, senza un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e senza un diploma di scuola secondaria di 2° grado.

 

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione, e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione.

 

Le modalità di attuazione dell'agevolazione saranno definite dall'INPS.

 

La conversione in legge del decreto ha aggiunto un limite all'incentivo, il cui valore annuale non può comunque superare, per ciascun lavoratore, l'importo di:

  • 3.000 € se a tempo determinato;
  • 5.000 € se a tempo indeterminato.

Riduzione del costo del lavoro

E' prevista l'applicazione a favore dei produttori agricoli del 50% delle deduzioni Irap attualmente riconosciute per i lavoratori a tempo indeterminato anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato, purché abbia lavorato per almeno 150 giornate all'anno e con contratto di durata non inferiore a 3 anni.

 

Con la conversione in legge del decreto competitività il beneficio è stato esteso anche le società agricole.

 

L'agevolazione si applica a partire dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2013, previa autorizzazione della Commissione europea.

 

 

Detrazione affitto terreni agricoli

E' introdotta la detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, di età inferiore a 35 anni.

 

La conversione in legge del decreto ha aggiunto la condizione che i terreni agricoli presi in affitto devono essere diversi da quelli di proprietà dei genitori, e che il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

 

La detrazione massima è di 80 € per ciascun ettaro locato, e fino ad un massimo di 1.200 € all'anno.

 

 

Agevolazione mutui

Per sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente partecipazione giovanile è concessa la possibilità di ottenere mutui agevolati, a tasso zero, della durata massima di 10 anni, e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.

 

Possono essere finanziate le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola, attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per investimenti di importo non superiore a 1.500.000 €.

 

Possono usufruire di tali agevolazioni le imprese che subentrano nella conduzione di un'azienda agricola, che esercita da almeno due anni attività esclusivamente agricola. Le imprese subentranti devono possedere i seguenti requisiti:

  • costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
  • esercitino esclusivamente attività agricola;
  • siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e i 40 anni, o se costituite in forma societaria, siano composte per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

 

 

 

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730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

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Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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