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Il D.L. Cultura e Turismo è Legge

Comunicazione - Comunicazioni

Le misure finalizzate allo sviluppo della cultura e al rilancio del turismo, previste dal Dl 83/2014, in versione definitiva, con alcune modifiche. Le novità in ambito fiscale vanno dal settore turistico-alberghiero a quello cinematografico. Nel dettaglio, le disposizioni ritoccate dal Parlamento e approvate definitivamente dalla legge di conversione.

Art-bonus anche agli affidatari dei beni

Fra le novità di maggior rilievo, l’ampliamento della platea dei beneficiari dell’art-bonus. Con la modifica sopraggiunta, il credito d’imposta per gli interventi pro cultura e spettacolo (“erogazioni liberali a favore di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura pubblici e per la realizzazione di nuove strutture o il restauro e il potenziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri pubblici, che operano, senza scopo di lucro, nello spettacolo”) è riconosciuto anche per le donazioni effettuate a favore dei concessionari o affidatari dei beni oggetto di manutenzione, protezione o restauro.

Restano invariati, invece, i tempi e le percentuali della misura agevolativa: il credito d’imposta ha durata triennale, è pari al 65% delle donazioni fatte negli anni 2014 e 2015 e al 50% delle somme corrisposte nel 2016. le persone fisiche e gli enti non commerciali potranno usufruire del credito in misura non superiore al 15% del reddito imponibile, invece, per i titolari di reddito d’impresa, il tetto massimo di sconto è pari al 5‰ dei ricavi annui. L’importo va ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Un’altra novità riguarda l’attivazione di un apposito portale gestito dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, per raccogliere le informazioni sulle donazioni e sullo stato degli interventi realizzati e in corso d’opera. Le stesse informazioni dovranno essere rese pubbliche dai beneficiari attraverso il proprio sito istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata. L’iniziativa si aggiunge alle regole di trasparenza già delineate in prima stesura, che prevedono la comunicazione mensile al Mibac, da parte dei destinatari delle erogazioni, delle somme ricevute.



Transazione per le fondazioni liriche

Le fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi potranno accedere alla “transazione fiscale” (articolo 182-ter del regio decreto 267/1942), se necessaria per la realizzazione dei piani di risanamento. Potranno, cioè, proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle Agenzie fiscali.



Settore cinematografico e audiovisivo

Novità anche per la musica e il cinema.

In particolare, per il settore audiovisivo, sono ampliati i tempi di fruizione del credito imposta previsto dal Dl 91/2013 per la promozione di giovani artisti (30% dei costi sostenuti per le registrazioni fonografiche o videografiche musicali): le somme stanziate ma non impegnate per l’anno 2014 potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 2015.

Altra new entry è il tax credit per la ristrutturazione delle piccole sale cinematografiche (esistenti dal 1° gennaio 1980): le imprese potranno beneficiare per gli anni 2015 e 2016 di un credito di imposta pari al 30% dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l’adeguamento strutturale e tecnologico, fino a un massimo di 100mila euro e comunque fino all’esaurimento delle risorse disponibili (3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018). Il credito andrà ripartito in tre quote annuali di pari importo. Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61 del Tuir) né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese (articolo 109, comma 5, del Tuir), è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 con invio esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate o, in alternativa, è cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, che potranno sfruttarlo solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi.

I criteri e le procedure per la fruizione del credito per la ristrutturazione delle sale cinematografiche, saranno definiti con decreto del Mibact, di concerto con il Mef e con il Mise. Tali agevolazioni fiscali non sono cumulabili con gli altri contributi e crediti d’imposta riconosciuti alle imprese cinematografiche per la costruzione delle sale o per la produzione di film (articolo 15 del Dlgs 28/2004, e articolo 1, comma 327, lettera c, numero 1, legge 244/2007).


Tax credit per le agenzie di viaggio

Il credito d’imposta per chi investe nella digitalizzazione del settore turistico come, ad esempio, le spese per impianti wi-fi, siti web, pubblicità, formazione del personale - 30% dei costi sostenuti per un massimo di 12.500 euro per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016 (inizialmente il triennio agevolato era 2015-2017) - è stato esteso alle agenzie di viaggi e ai tour operator specializzati nel turismo incoming, per una quota non superiore al 10% delle risorse complessive messe a disposizione. È una delle novità che riguardano la promozione del settore turistico.
La prima quota del credito per le spese effettuate nel 2014 è utilizzabile non prima del 1º gennaio 2015. L’incentivo è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa.

Incentivi alle imprese alberghiere

Un’altra modifica apportata durante l’iter parlamentare riguarda il credito d’imposta relativo agli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati negli anni 2014, 2015 e 2016, e finalizzati a migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e accrescere la competitività delle destinazioni turistiche. Possono ora accedere al bonus (30% delle spese sostenute, per un massimo di 200mila euro) non più le “strutture ricettive” ma le “imprese alberghiere” esistenti all’1 gennaio 2012. L’incentivo, inoltre, non spetta per le sole ristrutturazioni, come originariamente previsto, ma è esteso agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Anche questo credito, poi, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Infine, il bonus spetta pure per l’acquisto di mobili e complementi d’arredo destinati agli immobili oggetto di interventi edilizi (a tale scopo viene destinata una quota pari al 10% della somma complessivamente messa a disposizione per finanziare il credito d’imposta per la riqualificazione e l’accessibilità delle imprese alberghiere).

 

 

 

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Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

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CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

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730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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