Get Adobe Flash player
Home Legislazione Canoni di locazione
Notice
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

Canoni di locazione

Legislazione - Decreti

In questi ultimi anni la richiesta di ridurre i canoni di locazione è diventata quasi una prassi. L’evidente tentativo da parte di chi avanza tale richiesta è quello di ridurre, o quantomeno contenere, i costi, mentre per chi concede tale riduzione è uno dei tanti tentativi per cercare di mantenere un’entrata “sicura” e non correre il rischio di imbattersi in qualche nuovo inquilino poco affidabile. I dubbi che sorgono nel momento in cui si decide di accordare la riduzione del canone di locazione, sia esso un contratto relativo ad un immobile ad uso abitativoad uso strumentale, riguardano gli eventuali adempimenti necessari per completare tale scelta, al fine di evitare spiacevoli errori e quindi l’irrogazione di eventuali sanzioni. In particolare, ciò che tante volte ci si chiede in questi casi è se sia o meno necessario procedere con qualche comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

La questione è meramente operativa e sul punto l’Agenzia delle Entrate, con la R.M. n. 60/E/2010, ha fornito alcune soluzioni abbastanza “sorprendenti”, in quanto, ha lasciato piena autonomia alle parti contrattuali

In particolare, nel citato documento di prassi, l’Agenzia ricorda che da un punto di vista normativo l’articolo 17 D.P.R. n. 131/1986 stabilisce che gli eventi successivi alla registrazione, per i quali è necessario darne comunicazione, sono la cessione, la risoluzione o la proroga dell’originario contratto di locazione. In altri termini, ciò che comporta la necessità di dare comunicazione all’Agenzia, secondo quanto stabilito dal citato articolo 17 D.P.R. n. 131/1986, è la modifica di un elemento fondamentale del rapporto giuridico, quali le parti del contratto e la durata dello stesso. Sulla base di tale concetto, sia l’Agenzia delle Entrate (R.M. n. 60/E/2010) e sia la Corte di Cassazione (sentenza 9 aprile 2003, n. 5576) affermano quindi che “le sole variazioni del canone non sono di per sé indice di una novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione…”. Sulla base di tali conclusione, quindi, l’accordo di riduzione del canone non rientra tra le ipotesi che devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni ex art. 17 D.P.R. n. 131/1986.

Seguendo tale impostazione, la stessa Agenzia afferma che la riduzione del canone di locazione non soggiace nemmeno alle disposizioni di cui al successivo articolo 19 D.P.R. n. 131/1986, secondo cui è il verificarsi di eventi successivi alla registrazione del contratto, che comportano l’ulteriore liquidazione dell’imposta di registro, è oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate entro i venti giorni successivi. L’inapplicabilità dell’articolo 19 D.P.R. n. 131/1986 è, a parere dell’Agenzia, giustificata dalla circostanza che la riduzione del canone non comporta un’ulteriore liquidazione dell’imposta, condizione che, invece, si manifesta nel caso di aumento contrattuale del canone.

Stabilito, quindi, che, fatta salva l’ipotesi in cui il predetto accordo di riduzione del canone venga formalizzato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in capo alle parti contrattuali non incombe alcun obbligo informativo, si tratta di stabilire la “convenienza operativa” a porre in essere una registrazione del nuovo accordo.

In primo luogo, appare evidente che procedere con la registrazione dell’accordo di riduzione del canone comporta una diminuzione della base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro, con la conseguente riduzione dell’imposta dovuta. Tuttavia, come correttamente ricordato nella R.M. 60/E/2010, gli effetti della riduzione del canone sulla determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione decoreranno dall’annualità successiva a quella in cui è stato concordato il nuovo canone.

Le stesse considerazioni, ad eccezione di quella relativa agli effetti temporali della riduzione, valgono anche ai fini delle imposte dirette. Infatti, per effetto dell’accordo di riduzione del canone di locazione, il locatore ha la possibilità di dichiarare il minor canone percepito, con un conseguente risparmio d’imposta.

Sulla base di tali “spicce” considerazioni operative, si può quindi concludere che la registrazione dell’accordo inerente il nuovo canone di locazione (ridotto) rappresenta un’opportunità per ottenere un “risparmio d’imposta”, sia in termini di imposte dirette che di imposta di registro. Inoltre, da un punto di vista operativo, la registrazione dello stesso accordo sembra quanto mai opportuna, per rendere edotta l’Amministrazione finanziaria del nuovo importo di riferimento, permettendo di risolvere eventuali discrepanze rilevate dai controlli automatizzati dell’Agenzia, sia per quanto riguarda il quadro B del modello Unico PF, e sia per quanto riguarda quelle rilevate in materia di imposta di registro.

Di conseguenza nel momento in cui il locatore, per i motivi sopra indicati, decide di procedere alla registrazione del nuovo accordo, trovano applicazione:

  • le disposizioni di cui alla nota II dell’articolo 5 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, secondo cui “l’ammontare dell’imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di € 67”;
  • le disposizioni di cui all’articolo 2, della Tariffa del D.P.R. n. 642/1972, che prevede il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di € 16,00 per ogni foglio riguardante il nuovo accordo.

 

 

 

NARRATIVA

RIFLESSIONI

Enti non commerciali

News image

Gestire una palestra: scelta tra impresa e società sportiva   Un piccolo gruppo di maestri di tennis venne da me perché avevano trovato in affitto un circolo tennis privato e volevano prenderlo in gestione pe...

Riflessioni | Lunedì, 7 Marzo 2016

Leggi tutto

ANTONIO ALBANESE DIREBBE: “PIU’ COZZE P

News image

Uno slogan che ho coniato in occasione di cotanto interesse della politica locale avverso la realizzazione di un  impianto di cozze al largo di Minturno. Eppure, direbbe Albanese, dove erano queste pe...

Riflessioni | Giovedì, 28 Gennaio 2016

Leggi tutto

Nove anni

News image

E' soprattutto quando una persona cara viene a mancare che si apprezza maggiormente la sua presenza e il suo insegnamento... I difetti divengono improvvisamente uno strumento per sopravvivere. E' il ...

Riflessioni | Martedì, 19 Gennaio 2016

Leggi tutto

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

News image

Ho conosciuto la Bellezza della Politica attraverso gli occhi del Sindaco Angelo Vassallo, trucidato per non aver mai convissuto con l’omertà e l’indifferenza. Camminare per strada e far finta di no...

Riflessioni | Martedì, 12 Gennaio 2016

Leggi tutto

IL MARE: UN AMORE DI CONVENIENZA PER TRO

News image

Sono ancora pochi i politici che parlano del Mare come di un “Elemento”, una risorsa, nel quale vivono creature che noi mangiamo per sopravvivere e per soddisfare i nostri bisogni pr...

Riflessioni | Giovedì, 7 Gennaio 2016

Leggi tutto

MINTURNO: LE ELEZIONI RISVEGLIANO L’AMOR

News image

Le elezioni lasciano spazio a dichiarazioni d’amore verso il Nostro bel Paese. Tutto bellissimo se non fosse per il fatto che alla domanda “cosa hai fatto per promuovere e sostenere la...

Riflessioni | Mercoledì, 30 Dicembre 2015

Leggi tutto
-
+
1

LE VOSTRE STORIE

Le idee

News image

O siamo capaci di sconfiggere le idee contrarie con la discussione, o dobbiamo lasciarle esprimere. Non è possibile sconfiggere le idee con la forza, perché questo blocca il libero sviluppo dell'intelligenza. Che ...

Le vostre storie | Martedì, 22 Dicembre 2015

Leggi tutto

Fate che la vostra vita sia spettacolare

News image

Lo so che giunti al termine di questa nostra vita tutti noi ci ritroviamo a ricordare i bei momenti e dimenticare quelli meno belli, e ci ritroviamo a pensare al ...

Le vostre storie | Lunedì, 16 Novembre 2015

Leggi tutto

Minturno : Appello al Commissario Prefet

News image

Alla c.a. del Commissario Prefettizio Dott. Bruno Strati   Oggetto : Famiglia in difficoltà – Richiesta di AIUTO - Egregio Commissario Prefettizio dottor Bruno Strati, Mi chiamo Erminio Di Nora, delegato dal signor Vincenzo a ...

Le vostre storie | Martedì, 22 Settembre 2015

Leggi tutto

Tutto nasce con noi

News image

Nasce il bambino e con lui il primo vagito apre le porte al Cielo, alla Vita, al cammino.Le esperienze segnano i suoi passi come nei sulla pelle, un percorso con ...

Le vostre storie | Venerdì, 18 Settembre 2015

Leggi tutto

Indifferenza omertosa

News image

Quel giorno vidi la Terra soffrire. Dalle fenditure fuoriusciva un liquido maleodorante, scarti dell'uomo industrializzato.Il Mare era scomparso, nascosto all'occhio umano aveva lasciato sui fondali plastica, scarti di fabbrica, masse ...

Le vostre storie | Giovedì, 30 Luglio 2015

Leggi tutto

Come un Licantropo

News image

Non sono solo leggende metropolitane: l’uomo lupo esiste! E’ quanto emerge dopo anni di studi da parte di un gruppo di ricercatori dell’Università della citta di Wolfy, 125 km a est di...

Le vostre storie | Domenica, 19 Luglio 2015

Leggi tutto
-
+
1

PESCA E ACQUACOLTURA

 

Multimedia

Rassegna Stampa
Photogallery
Videogallery

Curriculum

Aggiungi ai preferiti
 
Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Read More

Regime fiscale attività professionali turistiche

Regime fiscale attività professionali turistiche

 

Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

Read More

Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

Read More

CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

Read More

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

Read More