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Fisco e Previdenza - Fisco |
Al via la nuova aliquota per le rendite finanziarie: Circolare AE
Con Circolare 27 giugno 2014, n. 19, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che l'aliquota relativa alla tassazione dei redditi di natura finanziaria è passata dal 20% al 26%, in applicazione degli artt. 3 e 4, Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.
In relazione a tale modifica, l'Agenzia delle Entrate, nel documento di prassi, ha fornito esempi e istruzioni sugli effetti della nuova disciplina affrontandone in particolare:
- l'ambito di applicazione;
- le deroghe all'applicazione dell'aliquota del 26%;
- la decorrenza e il regime transitorio per i redditi di capitale;
- le assicurazioni;
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio;
- le gestioni individuali di portafoglio;
- i redditi diversi di natura finanziaria: decorrenza dell'aumento dell'aliquota e affrancamento;
- il credito d'imposta per le casse privatizzate;
- l'abrogazione della ritenuta sui redditi degli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria.
Si ricorda, inoltre che l'aumento di aliquota è in vigore dal 1°luglio 2014.
Le fatture emesse dalle ASP sono soggette all'imposta di bollo: Risoluzione Agenzia delle Entrate
Con Risoluzione 30 giugno 2014, n. 67, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità dell'imposta di bollo alle fatture emesse dalle Aziende per i Servizi alla Persona (ASP).
In particolare, è stato precisato che le fatture emesse dalle ASP nei confronti dei degenti delle case di riposo, per le rette di ricovero, esenti dall'IVA, non beneficiano dell'esenzione dall'imposta di bollo di cui all'art. 5, comma 4, Tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972, in quanto si tratta di documenti emessi a fronte di corrispettivi per prestazioni di servizi rese nell'esercizio dell'attività d'impresa, che non vengono prodotti nell'ambito del procedimento di riscossione.
Su tali fatture quindi, se di importo superiore ad euro 77,47, va applicata l'imposta di bollo di euro 2,00.
No all'azione giudiziaria del datore per accertare il comportamento illecito dei dipendenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione giudiziaria proposta dal datore di lavoro ai fini dell'accertamento del comportamento illecito dei dipendenti, ritenuto di una gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario e, quindi, da giustificarne il licenziamento.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 14756 del 30 giugno 2014, ha precisato che il ricorso all'azione giudiziaria non può essere preventivo e diretto a giustificare l'estinzione del rapporto lavorativo, mentre risulta ammissibile l'azione di mero accertamento della legittimità di un licenziamento, già intimato, proposta dal datore di lavoro.
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