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Tassazione Immobili

Fisco e Previdenza - Fisco

La tassazione sugli immobili è stata recentemente modificata dalla legge di stabilità 2014, attraverso l’introduzione della IUC (Imposta Unica Comunale), la quale ingloba tre diversi tributi tra cui anche la TARI.

La TARI e finalizzata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dal possessore o dall’occupante l’immobile.

Va versata in acconto e saldo, applicando le tariffe stabilite dalla delibera Comunale.

La tariffa comprende una quota fissa ed una quota variabile, ed è legata a parametri diversi a seconda che si tratti di utenze domestiche o utenze non domestiche.

Il cittadino riceverà una lettera informativa dal Comune, in cui è situato l’immobile, contenente il bollettino di pagamento o il modello F24 precompilati da utilizzare per il versamento.

Quadro generale

La legge di stabilità 2014 (Legge 27/12/2013 n. 147) ha introdotto una nuova tassazione sugli immobili definita IUC (Imposta Unica Comunale), la quale ingloba tre distinti tributi, destinati alle casse dei Comuni ed aventi differenti presupposti impositivi:

 

- L’IMU (Imposta municipale unica);

- TASI (Tassa sui servizi indivisibili);

- TARI (Tassa sui Rifiuti).

 

In merito alla TARI, ogni Comune è chiamato ad inviare i bollettini di pagamento precompilati al domicilio dei contribuenti1.

Per l’IMU, la Legge di Stabilità 2014 ha confermato, a regime, l’esenzione dal versamento per le abitazioni principali non di lusso (cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze (massimo 3 pertinenze di cat. catastale differente…es. C2,C6 e C7), lasciando inalterato quanto disposto, invece, in merito agli immobili tenuti a disposizione (c.d. seconde case), terreni agricoli ed aree fabbricabili.

 

Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli l’IMU è calcolata sulla base imponibile eccedente i 6.000 euro, applicando delle riduzioni percentuali per scaglioni.

 

Per la TASI il quadro normativo si è trovato nell’incertezza fin quando, il Governo ha confermato, lo slittamento dal 16/06/2014 al 16/10/2014, del versamento della prima rata, per quei Comuni che non abbiano emanato (entro il 23/05/2014) e contestualmente pubblicato (entro il 31/05/2014) una delibera TASI.

In merito alla TARI, invece, la legge di stabilità 2014 ha fornito direttive precise fin dall’inizio, rendendo il quadro normativo abbastanza chiaro da subito.

 

La TARI

La TARI (Tassa sui rifiuti), è l’imposta destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti i servizi indivisibili.

Sostituisce la precedente TARES (Tassa comunale sui rifiuti e servizi).

E’ stata istituita con la Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), ma la disciplina regolamentare della TARI è contenuta nel regolamento che ogni singolo Comune emana per la IUC.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

 

Si tratta, dunque, di un’imposta che grava sul possessore o sull'utilizzatore dell'immobile.

 

In caso di utilizzi di durata non superiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Sono, dunque, soggetti passivi, con vincolo di solidarietà, della TARI:

- il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, superficie, ecc.);

- il detentore a qualsiasi titolo (es. inquilini e simili).

 

Ciò sta a significare che, se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa (esempio conduttore), la TARI sarà dovuta dall’occupante.

Non è dovuta la TARI, per le seguenti unità immobiliari:

- aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);

- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;

- aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, (androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini);

- locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati;

- locali che si trovano in condizioni di inutilizzabilità.

 

Il calcolo della TARI

La TARI deve essere corrisposta in base a tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi dei locali ed aree ed alla tipologia di attività svolte sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999.

In particolare, la Tariffa da applicare, si compone di una parte fissa e di una parte variabile, ed è stabilita da ogni singolo Comune con apposita delibera. Inoltre, ai fini del calcolo della TARI, occorre fare distinzione tra:

- Utenze domestiche;

- Utenze non domestiche.

In merito alle utenze domestiche la tariffa è legata a due parametri, quali:

- numero dei componenti occupanti l’immobile;

Il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Il regolamento Comunale potrebbe anche prevedere che sono da considerarsi parte del nucleo familiare, ai fini della TARI, le persone che, anche se non risultano dall’anagrafe comunale, dimorano nella stessa unità immobiliare.

- superficie dell’immobile.

 

Per le utenze non domestiche, invece, la tariffa dipende da:

- superficie dell’immobile;

- tipologia di attività svolta.

Al tributo comunale TARI dato da (quota fissa + quota variabile) occorre poi aggiungere il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente introdotto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Tale tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo e viene riscosso dai comuni contestualmente alla TARI.

In definitiva, dunque:

TARI = (Quota fissa + Quota Variabile) + Tributo provinciale

 

Il versamento della TARI 2014

Il contribuente è tenuto al versamento dell’acconto TARI sulla base delle aliquote provvisorie per l’anno 2014, deliberate da ogni singolo Comune in cui si trova l’immobile. Il saldo sarà dovuto a conguaglio con le aliquote definitive.

Le scadenze del versamento saranno definite dal singolo Comune nella stessa delibera TASI10. Il pagamento, ai sensi del comma 688 dell' articolo unico della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni, potrà essere effettuato tramite i modelli di pagamento già predisposti e recapitati a domicilio per il versamento quali il bollettino di c/c postale e tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali la domiciliazione bancaria, nonché secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 (Mod. F/24 - codice tributo 3944), per cui è consentito il pagamento del tributo TARI in compensazione con un credito erariale.

 

Caso pratico 1 (Utenze domestiche)

Si considerino i seguenti dati per un’abitazione situata nel Comune di Terni:

§ superficie = di 95 mq;

§ n. occupanti = 4;

§ N. giorni di possesso = 365.

 

La delibera del Comune di Terni, emanata per l’anno 2014, prevede le seguenti tariffe per un nucleo familiare composto da 4 persone:

§ quota fissa = 1,25;

§ quota variabile = 108,35.

 

Si consideri, inoltre, che il Comune di Terni abbia stabilito le seguenti scadenze:

§ 1° rata di acconto con scadenze 30/06/2014, pari al 50% della TARI complessivamente dovuta applicando le tariffe prevista dalla delibera IUC per l’anno 2014;

§ 2° rata a saldo, pari al restante 50%, con scadenza 30/12/2014.

 

Calcolo TARI complessiva dovuta:

TARI complessiva = (1,25 x 95 mq x 365/365) + (108,35 x 365/365)

TARI complessiva = 118,75 + 108,35 = 227,10

Alla TARI così calcolata occorre aggiungere il Tributo provinciale.

 

Supponendo che, per la Provincia di Terni, è stato fissato nella misura del 6%:

Tributo provinciale = 227,10 x 6% = 13,63

Acconto TARI 2014 = (227,10 + 13,63) / 2 =120,36

Il cittadino riceverà la lettera informativa del Comune contenete il bollettino precompilato o il modello F24 precompilato (codice tributo “3944”).

 

Caso pratico 2 (Utenze non domestiche)

Si considerino i seguenti dati per un locale commerciale in cui è esercitata attività di “autosalone ed esposizione” situato nel Comune di Caserta:

§ superficie = di 120 mq;

§ N. giorni di possesso = 365.

 

La delibera del Comune di Caserta, emanata per l’anno 2014, prevede le seguenti tariffe per il settore di attività indicato:

Ø quota fissa = 1,24;

Ø quota variabile = 1,08

 

Si consideri, inoltre, che il Comune di Caserta abbia stabilito le seguenti scadenze:

Ø 1° rata di acconto, relativa al primo semestre, con scadenza 30/06/2014, pari al 33,33% della TARI complessivamente dovuta applicando le tariffe prevista dalla delibera IUC per l’anno 2014;

Ø 2° rata di acconto, relativa al terzo trimestre 2014, pari al 33,33 della TARI complessivamente dovuta, con scadenza 16/10/2014.

Ø 3° rata a saldo, relativa all’ultimo trimestre 2014, pari al restante 33,33%, con scadenza 30/12/2014.

Calcolo TARI complessiva dovuta:

TARI complessiva = (1,24 + 1,08) x 120 mq x 365/365

TARI complessiva = 278,40

Alla TARI così calcolata occorre aggiungere il Tributo provinciale.

Supponendo che, per la Provincia di Caserta, è stato fissato nella misura del 4%:

Tributo provinciale = 278,40 x 4% = 11,14

1° Acconto TARI 2014 = (278,40 + 11,37) / 3 =96,59 – scadenza 30/06/2014

2° Acconto TARI 2014 = (278,40 + 11,37) / 3 =96,59 – scadenza 16/10/2014

 

Il cittadino riceverà la lettera informativa del Comune contenete il bollettino precompilato o il modello F24 precompilato (codice tributo “3944”).

Avvertenze

Possono essere previste delle riduzioni/agevolazioni in merito al pagamento della TARI (per situazioni particolari, per raccolta differenziata, per abitazioni disabitate, per reddito familiare, ecc.). La riduzione o agevolazione sarà applicabile dietro esclusiva richiesta del cittadino, compilando appositi moduli da consegnare allo stesso Comune in cui è situato l’immobile.

Si consiglia pertanto di consultare al riguardo la specifica delibera IUC emanata dal Comune.

 


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